Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 39
2009 09743/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22
MARZO 2010
(proposta dalla G.C. 29 dicembre 2009)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FURNARI Raffaella |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 35 presenti,
nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i
Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - CAROSSA Mario - COPPOLA Michele
- CUGUSI Vincenzo - FERRARIS Giovanni Maria - GALLO Stefano - GHIGLIA Agostino
- GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - LOSPINUSO Rocco - PETRARULO Raffaele -
PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH Federica - VENTRIGLIA
Ferdinando.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti presentati dall'Assessore
Viano.
Su tale area è
collocato un impianto sportivo di proprietà comunale, la cui gestione è stata
affidata all'Associazione Sportiva Culturale Time Out con deliberazione n. 83
del Consiglio Comunale del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 05892/010) relativamente
al quale la stessa associazione affidataria ha avanzato istanza edilizia per la
realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento funzionale delle
strutture esistenti, in particolare con l'inserimento degli spogliatoi di cui
l'impianto è attualmente sprovvisto.
L'immobile in
oggetto è destinato dal P.R.G. vigente a Servizi Pubblici S (Servizi zonali ed
attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi,
direzionali, commerciali e turistico ricettivi - articolo 21 L.U.R), lettera
"v" - "Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo
sport" (articolo 8, punto 15, comma 62 lettera "v" delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione).
Le destinazioni d'uso ammesse sono: "giardini, aree verdi
per la sosta e il gioco, parchi naturali ed attrezzati e servizi connessi,
comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature
sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero"
(articolo 3 comma 15 punto 7 lettera
"v" delle N.U.E.A.). Sono, inoltre, ammesse, ai sensi dell'articolo 3
comma 16 delle N.U.E.A: "? destinazioni accessorie strettamente pertinenti
e connesse allo svolgimento dell'attività principale quali attività commerciali
al dettaglio, pubblici esercizi, e attività artigianali di servizio (v. punti
4A1a, 4A2 e 4A3).".
L'area in
parola è esterna al perimetro del centro abitato, individuato ai sensi
dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è parzialmente interessata dalla
fascia di rispetto stradale posta lungo la superstrada Torino - Caselle in
ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 1404/1968, come risulta dall'allegato
tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto".
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tale fascia
sono riportati all'articolo 27 della L.U.R. ed all'articolo 30 delle N.U.E.A.
di P.R.G..
Con riferimento alle fasce di rispetto stradale si rileva che,
ai sensi dell'articolo 30 comma 6 delle N.U.E.A.: "?Anche in difformità
dalle indicazioni riportate negli elaborati del P.R.G. devono intendersi fatte
salve le prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo
Codice della Strada" ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e sue integrazioni.".
Secondo il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle
persone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno 2002
(mecc.2002 00155/06), la Superstrada Torino - Caselle viene classificata come
viabilità di "Tipo A - Autostrade" e collocata all'interno del
perimetro del centro abitato individuato ai sensi del Nuovo Codice della
Strada. Per tale tipologia, la fascia
di rispetto stradale minima è di 30 metri invece che i 60 metri attualmente
individuati dal P.R.G. vigente, come risulta dalla Tavola 6 allegata al P.U.T.
- "Gerarchia Viaria coordinata con le osservazioni approvate".
Pertanto, ritenendo che la realizzazione della tribuna, degli
spogliatoi e dei sottostanti servizi connessi sia di pubblico interesse, oltre
che coerente con quanto già espresso con deliberazione n. 83 del Consiglio
Comunale del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 05892/010), occorre recepire le
indicazioni risultanti dall'applicazione del Nuovo Codice della Strada e dal
Piano Urbano del Traffico aggiornando il vigente P.R.G. mediante apposita
variante parziale ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R. prevedendo la
riduzione della fascia di rispetto stradale da mt. 60 a mt. 30 come stabilito
dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., in coerenza con
il Piano Urbano del Traffico, mediante la
modifica grafica della fascia di rispetto stradale nell'allegato tecnico
del P.R.G., Tav. n. 7 - "Fasce di rispetto", Fogli n. 5A (parte) e n.
5B (parte).
Sotto il profilo idrogeomorfologico si segnala che la Variante
n. 100 al P.R.G. "Variante al Piano Regolatore Generale in adeguamento
alla Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7 LAP ed al Piano per l'Assetto
Idrogeologico", è stata approvata
dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 21-9903 del 27 ottobre 2008 e,
pertanto, a far data dalla sua pubblicazione - B.U.R. n. 45 del 6
novembre 2008 - la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti
parte integrante del P.R.G. vigente.
In base alla citata Variante n. 100 l'area in oggetto, come si
evince dall'allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica", è classificata, sotto il profilo idrogeologico, nella
"CLASSE I" - Sottoclasse I (P) - che comprende aree edificate ed
inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento
caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.
Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle
prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008
"Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n.
12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008),
inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia
ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure
in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si
evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, deve essere effettuata
obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di "Varianti agli
strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti
legislativi alternativi alla Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (normativa
relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli
sportelli unici per le attività produttive, ecc.)" e inoltre sono di norma
escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "?non
riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la
realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati,
ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle
tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non
interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
La presente
variante interessa aree pubbliche per le quali conferma la destinazione a verde
pubblico e impianti sportivi, nelle quali sono previsti adeguamenti funzionali di modesta entità
finalizzati ad un miglior uso degli impianti affidati in gestione
all'associazione sopra menzionata.
Gli interventi
sono tra l'altro ricompresi in contesto già edificato classificato di categoria
B) ai sensi del D.M. 1444/1968, non rientranti in alcuna delle altre
fattispecie individuate nella D.G.R. sopra citata.
Pertanto si ritiene che la variante non richieda l'attivazione
del processo di valutazione ambientale.
Si specifica, infine, che il presente
provvedimento non comporta variazione di aree per servizi pubblici; ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi del
comma 7 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di
approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si superano i
limiti dimensionali di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica
Regionale.
La variante urbanistica in oggetto
risulta compatibile e coerente con il "Piano di Classificazione
acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 agosto
2008 (mecc. 2008 05372/126), così come risulta dal parere espresso dalla Divisione
Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 2131 del 19 febbraio 2010
(all. 3 - n. ).
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si
procederà all'adeguamento del Foglio n. 5A dell'allegato tecnico Tav. n. 7 -
"Fasce di rispetto", del Piano Regolatore Generale, in conformità
alla variazione precedentemente descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 5 per l'acquisizione del relativo parere.
Il
predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 17 febbraio 2010
(all. 2 -
n. ), ha
espresso parere favorevole.
Tutto ciò
premesso,
Visto
il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21
aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la
variante parziale n. 210 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente la riduzione della
fascia di rispetto stradale di via Scialoja n. 27/A (all. 1 - n. );
Viene dato atto che non
è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Furnari Raffaella e Ravello Roberto Sergio.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine
della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI 29
Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca e Galasso Ennio Lucio.
ASTENUTI 3
VOTANTI 26
VOTI FAVOREVOLI 26
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della
votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel
testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Furnari Raffaella e Ravello Roberto Sergio.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Il
Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il
seguente risultato:
PRESENTI 29
Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca e Galasso Ennio Lucio.
ASTENUTI 3
VOTANTI 26
VOTI FAVOREVOLI 26
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo