Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche 

       n. ord. 23

2009 08419/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 MARZO 2010

 

(proposta dalla G.C. 1 dicembre 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LOSPINUSO Rocco

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - CALGARO Marco - GOFFI Alberto - LO RUSSO Stefano - LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - PORCINO Gaetano - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 165 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI IN VIALE THOVEZ N. 11. APPROVAZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta. 

 

       Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 20 luglio 2009 (mecc. 2008 07656/009), esecutiva in data 3 agosto 2009, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 165 al vigente P.R.G., concernente gli immobili ubicati in viale Thovez n. 11.

       La predetta deliberazione è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 18 agosto 2009 al 16 settembre 2009.

       Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 20 agosto 2009.

       Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, è pervenuta, al protocollo Generale, una osservazione nel pubblico interesse, formulata da Italia Nostra Piemonte e Valle d'Aosta, Legambiente Ecopolis, Pro Natura Torino, allegata integralmente al presente provvedimento (allegato 2).

       La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 - 32328 2009 dell'8 settembre 2009 (allegato 1), ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.

       La Provincia di Torino, nel formulare il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, ha al contempo segnalato le seguenti incompletezze materiali.

       Ai sensi dell'articolo 73 della Nota Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico è necessario disporre di idonea relazione geologico-tecnica che contenga analisi di dettaglio in merito all'incremento del carico antropico per gli edifici classificati in classe IIIb3 (C).

       Per le restanti aree di pertinenza in classe II1(C), la stessa relazione geologico-tecnica dovrebbe certificare l'assoggettamento di dette aree a Piano di Protezione Civile.

       In relazione ai suddetti rilievi si evidenzia quanto segue.

       Con riguardo all'attribuzione della classificazione geologica richiamata - IIIb3 (C) - determinata dalla variante al P.R.G. n. 100 sull'assetto idrogeologico, approvata in data 27 ottobre 2008 con D.G.R. n. 21 - 9903 (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008), la medesima corrisponde ad una sottoclasse di pericolosità che è supportata da indagini condotte su tutto il territorio, complesse e sistemiche. Tali analisi si fondano su criteri di articolazione del rischio e della relativa "calibratura" degli interventi ammessi a seguito della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico.

       La variante strutturale n. 100 al P.R.G. è frutto di puntuali analisi svolte in stretta collaborazione con il tavolo tecnico istituito presso la Regione ed è stata definitivamente approvata dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 21 - 9903 del 27 ottobre 2008 e pertanto, a far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008), la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente.

       In relazione a quanto sopra, in fase attuativa i progetti degli interventi devono essere in ogni caso corredati dalla prescritta relazione ai sensi dell'Allegato B delle N.U.E.A. capitolo 3.1.2 comma 28. Infatti qualsiasi intervento, fatto salvo quanto specificato al capitolo 1 comma 9 dell'allegato B, deve essere preceduto in ogni caso da uno specifico studio idrogeomorfologico e geotecnico ai sensi del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 mirato a definire le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, che valuti la compatibilità dell'intervento in progetto con la situazione geologica locale e dell'area geologicamente significativa al contorno, in sintonia con quanto previsto dagli articoli 12, 14 e 19 delle Norme di Attuazione del Progetto di P.A.I..

       Pertanto, anche in considerazione dell'esclusione della variante dal processo di VAS sopra richiamato, per la quale il documento tecnico di verifica preventiva conteneva tra l'altro valutazioni anche in merito agli aspetti oggetto di osservazione, si ritiene che le indicazioni in materia idrogeologica siano da rifarsi esclusivamente alle specifiche prescrizioni del P.R.G. vigente adeguato al P.A.I., attraverso le complesse procedure ed interlocuzioni tecniche intercorse dalle fasi di analisi ed indagini propedeutiche fino alla sua approvazione. In maniera analoga tali considerazioni di carattere generale valgono anche per la sottoclasse II1(C) che, peraltro, anche per la destinazione impressa (ad area normativa "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po"), è totalmente inedificabile.

       Per quanto concerne l'assoggettamento al Piano di Protezione Civile si richiamano le disposizioni di carattere generale contenute nell'allegato B) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano ed in particolare il comma 5 della premessa (Norme sull'assetto Idrogeologico e di adeguamento al P.A.I.) il quale recita "I territori della collina classificati in II e III classe e quelli della pianura ricompresi all'interno delle fasce fluviali A, B e C (come definite all'articolo 2 comma 61 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - N.U.E.A.), sono soggetti alla predisposizione, da parte degli Enti competenti, del Piano di Protezione Civile, ai sensi della Legge 225/1992 e degli articoli 9 e 23 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano per l'Assetto Idrogeomorfologico (PAI).

       In merito alla nozione di carico antropico, di cui alla circolare 7/LAP sopracitata, va rilevato che la variante 100 al PRG è lo strumento deputato a tradurre ai sensi di legge tale nozione in termini urbanistico/edilizi.

       A tal fine, in relazione al grado di rischio riscontrato ed alla presenza o meno di aree edificate, d'intesa con gli enti competenti, sono stati calibrati gli interventi ammessi, partendo dall'intervento minimo della manutenzione ordinaria e straordinaria senza incremento della SLP e senza cambio d'uso per le aree a pericolosità elevata, sino a consentire tutti gli interventi previsti dal PRG per le aree con pericolosità superabile mediante accorgimenti tecnici specifici.

       In particolare, si è stabilito, d'intesa con gli enti competenti, che per tutte le aree inserite nella sottoclasse IIIb3(C), che riguarda aree edificate con pericolosità tra media ed elevata, siano ammissibili, oltre al cambio d'uso, interventi fino alla ristrutturazione edilizia con le specifiche limitazioni indicate in normativa, ed a condizione che gli interventi siano preceduti da uno specifico studio idrogeomorfologico e geotecnico ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 precedentemente citato.

       In merito all'osservazione presentata da Italia Nostra Piemonte e Valle d'Aosta, Legambiente Ecopolis, Pro Natura Torino si elencano qui di seguito le tematiche trattate:

1)     la scelta urbanistica circa la destinazione attribuita agli immobili;

2)     la proposta di modifica dei contenuti della variante attribuendo Area Normativa R6 invece che "zona a verde privato con preesitenze edilizie parte collinare del fiume Po";

3)     gli effetti della variante 165 adottata: aumento della capacità insediativi residenziale;

4)     la mancata classificazione dell'edificio tra quelli di interesse storico (articolo 26 NUEA);

5)     il rischio idrogeologico;

6)     il carattere strutturale della variante.

       Premesso che per quanto riguarda le osservazioni inerenti i punti 1), 3) e 5) si rimanda integralmente a quanto già precisato precedentemente in merito ai rilievi sollevati dalla Provincia, alle presenti osservazioni si controdeduce come segue.

       Per quanto concerne i punti 2) e 4) delle osservazioni, va richiamata la libera e autonoma scelta dell'Ente locale nell'attribuire le destinazioni urbanistiche agli immobili in considerazione anche di una visione globale e organica dello sviluppo della Città. La scelta di attribuire la destinazione urbanistica "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po" discende dalla necessità di salvaguardare contemporaneamente sia gli edifici che le aree circostanti. Tale destinazione è stata ritenuta quella più coerente con le valutazioni emerse per salvaguardare la percezione compositiva complessiva volta a mantenere non una mera testimonianza storica ma a salvaguardare allo stesso tempo, invece, l'impianto originario con le aree libere circostanti, ancora chiaramente leggibile in termini paesaggistici.

       L'attribuzione urbanistica attribuita agli immobili prevede di mantenere sostanzialmente inalterata la consistenza edificata che risulta coerente con la destinazione residenziale e con le caratteristiche del complesso immobiliare. In tal senso si ritiene maggiormente cautelativa la disciplina urbanistica impressa dalla variante rispetto a quella indicata  dall'osservazione in riferimento agli "Edifici di particolare interesse storico" dell'articolo 26 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG.

       La variante precisa che "L'intera area ricade tra gli immobili vincolati oggetto di Notifica Ministeriale tutelati ai sensi della Legge n. 1497 del 20 giugno 1939", ora "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, come si evince dall'Allegato Tecnico del P.R.G. n. 14 "Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939". Con Decreto del 21 luglio 2005, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e del Paesaggio del Piemonte ha riconosciuto l'immobile di particolare interesse storico e artistico, ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 42 del 21 gennaio 2004. L'area è ricompresa inoltre in "Zone suscettibili di ritrovamenti di interesse paleontologico", come illustrato dall'Allegato Tecnico del P.R.G. n. 15 "Aree di interesse archeologico e paleontologico". È del tutto evidente quindi che qualsiasi intervento attuativo dovrà essere necessariamente sottoposto all'esame e parere dei competenti Enti.

       Per quanto attiene il punto 6) si precisa che le verifiche condotte non hanno riscontrato conseguenze prodotte dalla variante sull'incidenza sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali sui Piani Sovraordinati (vedasi determina esclusione VAS nonchè il pronunciamento di compatibilità della Provincia, trasmesso con nota prot. n. 710789 del 11 settembre 2009), sulle quantità globali dei servizi e sulla capacità insediativa del Piano, tali da produrre il superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 17, comma 4 della LUR.

       In relazione alla verifica riguardante la quantità globale dei servizi, le superfici territoriali, gli indici di edificabilità del Piano Regolatore vigente, relativi alle attività economiche, produttive, direzionali ecc. ed ogni altra verifica analitica in merito, si rammenta che non è richiesto dai disposti normativi di esplicitare i dati riguardanti tali analisi; è viceversa richiesta una dichiarazione da parte dei Comuni a riguardo della compatibilità con i Piani sovracomunali. Nel caso specifico entrambe le condizioni sono state soddisfatte sia con la specifica attestazione riportata nella relazione allegata al provvedimento sia nella deliberazione di adozione.

       Infatti il Comune di Torino, in base ai disposti della Legge Urbanistica Regionale, effettua il monitoraggio dei dati quantitativi del Piano a seguito di modifiche derivanti dalle varianti, al fine di valutare se il provvedimento di variazione urbanistica determini o no gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della L.U.R.. Solo dopo aver condotto queste verifiche viene determinato il carattere "parziale" o "strutturale" del provvedimento.

       Tali verifiche, analogamente alle fasi di formazione dei Piani Regolatori, costituiscono parte integrante delle analisi e degli studi propedeutici alla predisposizione dei provvedimenti urbanistici e rimangono depositati presso gli Uffici competenti.   

       Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

       Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;

       Viste la Legge Regionale 40/1998 e la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 in attuazione al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

 

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1)     di prendere atto che nei termini previsti è pervenuta una osservazione nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 165 (all. 2 - n.                );

2)     di prendere atto del parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia espresso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 -32328 2009 dell'8 settembre 2009 (all.1 - n.                   );

3)     di approvare la Variante Parziale n. 165 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 111 del 20 luglio 2009 (mecc. 2008 07656/009), esecutiva dal 3 agosto 2009.

Viene dato atto che è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

      per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Furnari Raffaella e Ventriglia Ferdinando.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Gandolfo Salvatore, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Ravello Roberto Sergio, Salti Tiziana, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario e Trombini Claudio.

 

Esprimono voto contrario, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                            29

Si astiene il Vicepresidente Coppola Michele.

                                   ASTENUTI                             1

                                   VOTANTI                            28

                                   VOTI FAVOREVOLI               24

                                   VOTI CONTRARI                    4

 

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa e Ventriglia Ferdinando.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Coppola Michele, i Consiglieri Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Gandolfo Salvatore, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Ravello Roberto Sergio, Salti Tiziana, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario e Trombini Claudio.

 

Il Presidente dichiara non concessa l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                            26

Si astiene il Consigliere Galasso Ennio Lucio.

                                   ASTENUTI                             1

                                   VOTANTI                            25

                                   VOTI FAVOREVOLI               25

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo