Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali

n. ord. 16

2009 04455/064

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 FEBBRAIO 2010

 

(proposta dalla G.C. 10 luglio 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 44 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: INDIRIZZO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE TRASPORTI DEL COMUNE DI TORINO - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER LE INFRASTRUTTURE - LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE PER INCORPORAZIONE DI G.T.T. S.P.A. - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DELEGA ALL'AGENZIA PER LA MOBILITÁ - APPROVAZIONE.

 

          Proposta del Vicesindaco Dealessandri, di concerto con l'Assessora Sestero, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta. 

 

          Il processo di riforma dei servizi pubblici locali è in continua evoluzione, in quanto sempre oggetto di attenzione e di indicazioni a livello comunitario europeo. A livello nazionale, la riforma delle autonomie locali e la relativa normativa susseguitasi, passata dalla fase della "municipalizzazione", alla fase della "aziendalizzazione" (Legge 142/1990), alla fase della "societarizzazione" (Legge Bassanini 15 maggio 1997 n. 127), ha inteso connotare i Comuni di un aspetto imprenditoriale teso non solo ad ottimizzare le prestazioni di servizi tradizionalmente svolti dalle Amministrazioni Comunali, ma anche ad imprimere un'accelerazione al processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, accentuando la capacità di diritto privato degli enti locali e riservando agli stessi le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione, controllo e regolazione dell'attività dei soggetti gestori ridefinendo così il loro ruolo, in funzione del recupero della qualità dell'offerta dei servizi pubblici.

          La legislazione intervenuta in materia di pubblici servizi è stata indirizzata verso la creazione di aziende efficienti, organizzate secondo modelli privatistici di società di capitali, per l'erogazione di servizi gestiti con economicità ed efficacia. Ciò ha portato le aziende a ricercare nuove sinergie per lo svolgimento efficace del servizio e da ciò sono emersi, quali obiettivi fondamentali di sviluppo delle aziende cittadine, la necessità di dare maggiori impulsi al loro avviamento, stimolare tecnologie ed innovazioni, convogliare capitali verso le attività produttive.

          Oggi, attuata la legislazione con la costituzione delle società di gestione dei servizi pubblici, pare opportuno che la Città, nel costante perseguimento di finalità pubbliche, individui forme sempre più incisive di valorizzazione delle proprie aziende, definisca modelli organizzativi e di gestione che favoriscano la competitività sul mercato e la trasparenza delle scelte aziendali, supporti le società sia per quanto attiene agli indirizzi che allo sviluppo imprenditoriale.

          In tale prospettiva è stato avviato uno studio sulla fattibilità di operazioni societarie straordinarie sulla società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.", siglabile "GTT S.p.A.".

          La Città di Torino è attualmente titolare della totalità delle azioni costituenti il capitale sociale della società "GTT S.p.A.", con sede in Torino, corso Turati n. 19/6, capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Euro 268.068.880,00, diviso in numero 268.068.880 azioni del valore nominale di 1 Euro cadauna.

          Detta società si occupa di trasporto pubblico locale e, più in generale, di gestione della mobilità; infatti la società ha per oggetto, tra l'altro, la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee, e più in generale linee ad impianto fisso; la gestione di raccordi ferroviari; la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico ed a tutti gli altri utenti della strada.

          GTT S.p.A. è nata dalla fusione di ATM (Azienda Torinese Mobilità) e SATTI (Società Torinese Trasporti Intercomunali) avvenuta in data 1 gennaio 2003.

          In particolare, sul punto, occorre ricordare che con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2000 (mecc. 2000 03332/64), esecutiva dal 30 maggio 2000, la Città approvava ai sensi dell'articolo 2501 del Codice Civile e dell'articolo 17, commi 51 - 57, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, la trasformazione dell'Azienda Speciale "Azienda Torinese Mobilità" - ATM - in ATM S.p.A., denominata "Azienda Torinese Mobilità S.p.A.", a totale controllo pubblico locale.

          A sua volta, l'Azienda Speciale ATM era stata costituita, a far data dal 1 aprile 1997, con il patrimonio già facente capo alla preesistente azienda municipalizzata denominata Azienda Tranvie Municipali, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 in data 13 marzo 1997 (mecc. 9701208/64), in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 febbraio 1995 (mecc. 9409946/01), con la quale si era dato avvio alla trasformazione delle aziende municipalizzate torinesi in società per azioni ed aziende speciali.

          Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/064), esecutiva dal 21 ottobre 2002, veniva approvata la fusione di ATM - nel frattempo trasformatasi in società per azioni - e SATTI S.p.A. e veniva costituita con atto in data 23 dicembre 2002, a rogito prof. Angelo Chianale Notaio, la Società per Azioni denominata "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. - GTT S.p.A." che subentrava, quale avente causa delle suddette società, in tutti i rapporti in capo alle medesime.

          In particolare GTT subentrava in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo ad ATM e SATTI, e precisamente nei seguenti servizi:

-        il trasporto pubblico locale (tranviario ed automobilistico, urbano e suburbano);

-        l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana;

-        gestione integrata dei trasporti disabili, scolastici ed assistenziali;

-        gestione dei servizi di rimozione e bloccaggio veicoli in sosta vietata;

-        l'esercizio di servizi di trasporto collettivi concessi a classi che fruiscono delle opportunità educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico ed il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche particolari, comunque connessi all'attività scolastica;

-        convenzione per la concessione di costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino in merito all'esercizio della tratta Collegno - stazione XVIII Dicembre e successivamente fino a Porta Nuova;

-        convenzione per la costituzione del diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata.

          Ad oggi, la missione del GTT è di essere leader nel settore della mobilità, grazie ad un'offerta di servizi competitivi per qualità e costo che consente di concorrere con successo sul mercato locale e nazionale. Tra i servizi espletati si ricordano, a titolo esemplificativo, i servizi turistici, fra cui la tranvia a dentiera Sassi-Superga, l'ascensore della Mole Antonelliana, il tram ristorante "Ristocolor", la navigazione turistica sul Po; il servizio di trasporto dei disabili mediante minibus attrezzati e taxi (su prenotazione).

          Il gruppo GTT gestisce:

-        la rete urbana e suburbana di Torino (8 linee tram, 100 linee autobus, 100 km rete tram, 1.000 km rete autobus per un totale di circa 55 milioni vettura/km);

-        la rete extraurbana (73 linee autobus, per 3.600 km);

-        la rete ferroviaria (2 linee in concessione per 82 km, 1 linea gestita per conto di Trenitalia per 24 km);

-        circa 50.000 posti auto a Torino di cui 7.200 in struttura.

          Per rispondere efficacemente alle crescenti esigenze in tema di mobilità urbana ed extraurbana, GTT collabora, altresì, con altre società controllate come "Meccanica Moretta", "Torino Metano", "Car City Club", "Publitransport", "Autoservizi Novarese", "GTT City Sightseeing Torino", "Consorzio Granda Park" ed altre società partecipate tra le quali, 5T, ATI, NOS, GESIN, SAP, ACTS Savona, Thecla, Millerivoli, Autoservizi Canuto, Consorzio Parcheggi Roma - San Carlo - Castello e COAS.

          Quanto alla struttura interna, GTT è organizzata nelle seguenti Divisioni, da cui dipendono i diversi servizi erogati, ovvero:

-        Trasporto Pubblico Locale: fornisce, attraverso bus e tram, il servizio di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano a Torino ed in altre province piemontesi;

-        Metroferro: realizza e gestisce la Linea 1 della Metropolitana ed il servizio di trasporto ferroviario delle due linee Torino - Ceres e Canavesana;

-        Parcheggi: gestisce la sosta a pagamento in tutta l'area metropolitana di Torino e quella dei parcheggi a barriera ed in struttura;

-        Infrastruttura e Ingegneria: realizza e gestisce impianti fissi tranviari e parcheggi in struttura;

-        Holding: ha il compito di presidiare le risorse informatiche e finanziarie e le attività inerenti l'amministrazione ed il Bilancio del Gruppo.

          Alle dirette dipendenze del vertice del Gruppo sono altresì collocate tra le altre le Funzioni che presidiano le Risorse Umane, gli Affari Legali e Societari, il Commerciale, la Comunicazione ed i Servizi Comuni.

          Alla luce di quanto esposto, si reputa opportuno avviare un'operazione di ristrutturazione societaria che realizzi, attraverso più fasi, la costituzione di:

-        una società titolare delle infrastrutture, interamente pubblica in conformità al vigente comma 13 dell'articolo 113 T.U.EE.LL., aperta alla futura partecipazione ove possibile della Regione Piemonte nella quale il Comune detenga non meno del 50%;

-        una società di erogazione di servizi pubblici, soggetta alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali, per la quale si possono prevedere eventuali operazioni di aggregazione con altre realtà operative nel settore del trasporto pubblico locale ovvero la possibilità di diventare titolare di affidamento del servizio mediante le modalità ordinarie di cui al comma 2 dell'articolo 23 bis del Decreto Legge n. 112/2008 come da ultimo modificato dall'articolo 15 del Decreto Legge n. 135/2009, a norma del quale il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene in via ordinaria mediante procedure competitive ad evidenza pubblica da realizzarsi attraverso l'espletamento della gara, da parte dell'ente locale titolare della funzione, per la scelta di un soggetto gestore o, in alternativa, la scelta di un socio privato operativo industriale (c.d. gara a doppio oggetto).

          In un momento di difficoltà di reperimento di risorse, la costituzione della società delle infrastrutture si propone, inoltre, come secondo obiettivo quello di creare le condizioni per l'attivazione di linee di finanziamento anche con Fondazioni Bancarie, Cassa Depositi e Prestiti o altre istituzioni deputate al finanziamento di infrastrutture, finalizzate al completamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino e di altre infrastrutture.

          Per realizzare le finalità sopraesposte si rende necessario procedere alla costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 113 comma 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che dispone che "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.".

          La norma in questione consente, quindi, che la proprietà dei beni destinati alla produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa essere conferita, o comunque trasferita, dall'ente a società di capitali a condizione che ciò non sia espressamente vietato dalle normative di settore e che i beni siano conferiti o trasferiti a società a capitale interamente pubblico ed incedibile.

          L'applicazione della norma consente, inoltre, di comprendere meglio la scelta per una rigida separazione tra proprietà delle reti e gestione del servizio, che appare con chiarezza ispirata sia alla soddisfazione del principio di concorrenza sia alla necessità di garantire in capo ad un soggetto totalmente pubblico la proprietà di beni pubblici strumentali all'esercizio del servizio pubblico.

          É poi interessante rilevare come nella lettera del comma 13, novellato dall'articolo 14 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, il riferimento, contrariamente alla prima stesura ad opera dell'articolo 35 della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), non si riferisca più al capitale pubblico locale, bensì ad un capitale pubblico non meglio specificato, dovendosi così ritenere legittimo che alla società partecipino non soltanto gli enti locali titolari dei servizi e dei beni ad esse accedenti, ma anche enti pubblici di differente natura, quali la Regione Piemonte, i cui interessi istituzionali consiglino o permettano l'assunzione della partecipazione. In tal modo, è certo possibile immaginare una composizione mista del capitale sociale, in parte rappresentato da conferimenti in proprietà o in uso dei beni ed in parte da conferimenti in denaro. L'indefettibilità dell'integrale partecipazione pubblica conforta poi la lettura dei commi 2 e 13 in chiave di deroga al regime demaniale, così che si deve ritenere possibile il conferimento in proprietà nelle società anche di quelle reti ed impianti che abbiano natura di beni demaniali in quanto la deroga all'ordinario regime di intrasferibilità dei beni demaniali è giustificata dai caratteri peculiari delle società (oggetto sociale relativo alla proprietà dei beni non qualificabile come attività d'impresa; partecipazione integralmente pubblica ex lege, incedibilità della partecipazione pubblica) oltre che dalle funzioni loro attribuite.

          Quanto al regime giuridico delle tramvie urbane in genere si presuppone che le stesse rientrino nel regime demaniale del Comune, a sensi degli articoli 822 e 824 Codice Civile, quali "strade ferrate".

          Questa comune assunzione non pare pienamente convincente.

          In primo luogo depone l'evoluzione storica del demanio ferroviario. Prima del vigente codice civile era discusso, se le ferrovie appartenessero al demanio statale. La normativa di riferimento in materia era il Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447, tuttora parzialmente in vigore; il Testo Unico distingue con chiarezza, e disciplina separatamente, le ferrovie (Parte Prima) e le tramvie (Parte Seconda). Il tenore dell'articolo 822 Codice Civile assume allora specifica rilevanza, nel senso di stabilire la demanialità delle sole ferrovie (in quanto le tramvie non sono "strade ferrate": v. infra). Poiché il carattere della demanialità costituisce regime eccezionale, non pare ammessa l'estensione per analogia alla tramvia.

          In secondo luogo si osserva che la natura demaniale non è fondata sull'uso pubblico dei beni, ma "sulla importanza politica, economica e sociale delle strade ferrate e sulla insopprimibile funzione di esse nella vita dello Stato". Ciò giustifica un trattamento diverso tra ferrovie e tramvie.

          In terzo luogo vi è netta differenza strutturale tra ferrovie e tramvie. Le prime occupano una sede propria, e la natura demaniale comprende suolo, scarpate, canali di scolo, strutture e fabbricati direttamente destinati al pubblico servizio. Le tramvie urbane invece consistono in un insieme di beni mobili (binari, traversine, scambi, linee elettriche, centraline) che divengono immobili per incorporazione nella normale sede stradale. La strada appartiene, appunto, al demanio stradale comunale; però non è prevista dalla legge un'estensione automatica della demanialità alla struttura tramviaria in essa incorporata. La definizione di sede tranviaria contenuta nel Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 3: "parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram") conferma quanto esposto: la linea tramviaria non fa nascere una porzione di strada ferrata, cioè di demanio ferroviario, ma occupa una porzione del demanio stradale.

          In ogni caso è da rilevare che ove non si configurasse la natura demaniale delle tramvie urbane, le stesse rientrerebbero nel patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'articolo 826 Codice Civile, comma 3, in quanto bene destinato a pubblico servizio.

          Anche il regime del patrimonio indisponibile presenta i medesimi vincoli dei beni demaniali.

          In ogni caso , il conferimento alla società infrastrutture viene eseguito a sensi dell'articolo 113, commi 4 e 13, del T.U.EE.LL., quale norma speciale che deroga al regime ordinario degli articoli 822, 824 e 826 Codice Civile.

          In tale caso sembra possibile estendere alle tramvie le nozioni elaborate dal Consiglio di Stato in relazione al demanio ferroviario conferito, in base all'articolo 15 della Legge 17 maggio 1985, n. 210, all'Ente Ferrovie dello Stato. I giudici amministrativi hanno affermato, per quella ipotesi, che l'ente ha una proprietà speciale sui beni ferroviari: i beni mantengono un vincolo di destinazione al pubblico servizio, che può cessare soltanto con il consenso dell'ente. Similmente i beni conferiti e/o ceduti a titolo oneroso alla società di infrastrutture mantengono il vincolo di destinazione, corrispondente a quello dei beni demaniali in genere e quindi restano assoggettati al regime giuridico di cui agli articoli 822 - 829 Codice Civile.

          Quest'analisi concerne il profilo patrimoniale della società, mentre attribuendo alla medesima società, ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 summenzionato, anche la gestione delle reti e degli impianti si arricchisce l'oggetto sociale altresì della caratteristica dell'attività di impresa, il cui affidamento diretto c.d. in house da parte della Città trova giustificazione non solo nella partecipazione totale pubblica ma anche nel controllo analogo e nell'esclusività dell'attività della società con l'ente che la controlla.

          Anche la normativa settoriale di riferimento, e precisamente, la Legge Regione Piemonte n.1/2000 e s.m.i. conferma la predetta impostazione in quanto l'articolo 8 bis prevede che "la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere la costituzione di una o più società pubbliche, definite ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 234, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge finanziaria 2004), a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite".

          Dal momento che l'iniziativa pubblica si sostanzia nel riconoscimento della finalizzazione dell'attività alla soddisfazione di un bisogno primario della collettività, qualificato quindi come servizio pubblico locale, determinandone la titolarità pubblica dell'attività e conseguentemente l'appartenenza esclusiva del servizio all'ente locale, la costituzione di una società a totale partecipazione pubblica proprietaria dei beni destinati alla produzione di servizi pubblici locali è finalizzata ad assicurare e garantire che tali beni continuino a soddisfare bisogni collettivi mediante la realizzazione dei relativi servizi, anche perché si pone un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti a titolo oneroso.

          Alla luce di tali considerazioni la costituzione della società proprietaria delle infrastrutture afferenti il trasporto pubblico locale è conforme, sotto il profilo della legittimità, al dettato normativo dell'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario.

          La norma summenzionata dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.".

          Poiché la norma trova la sua ratio nello scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, la costituzione di una società di capitali da parte della Città per il conferimento della proprietà delle infrastrutture strumentali al servizio di trasporto pubblico locale corrisponde alla norma medesima in quanto si tratta di:

1)      beni che non possono essere sottratti alla loro destinazione di asservimento a pubblico servizio;

2)      beni che, una volta conferiti ad un unico soggetto, sono messi a disposizione di tutti i possibili concorrenti per l'esercizio del servizio.

          Infatti da un'attenta lettura dell'articolo 113 comma 13 del T.U.EE.LL. emerge che alla società così costituita potrebbe eventualmente essere assegnato il compito di espletare la gara per il servizio di trasporto pubblico locale.

          La costituzione da parte della Città di una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica incedibile consente alla stessa di perseguire l'interesse pubblico cui è preposta, avendo il pieno potere di deciderne la politica societaria.

          La veste di società a responsabilità limitata consente, alla luce della riforma societaria, di gestire in maniera pregnante il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'oggetto della società in quanto il Socio partecipa direttamente alla gestione ed al controllo e la società, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alla rigidità di disciplina richiesta per la società per azioni per esempio in tema di decisioni dei soci, per le quali può entro certi limiti, essere soppresso il metodo assembleare o ad esempio per quanto riguarda i modelli di amministrazione. Nella stessa ottica, nella S.r.l. i soci non deliberano ma "decidono", si riduce al massimo l'utilizzo del termine "quote" limitativo, in quanto connotante essenzialmente gli aspetti patrimoniali e si predilige il diverso termine "partecipazioni", con ciò rimarcando la posizione dei soci nei confronti della società.

          Con l'entrata in vigore dell'articolo 16 della Legge 2/2009 (di conversione del Decreto Legge 185/2008) sono state introdotte importanti novità per tutte le S.r.l. in particolare è stato abrogato il punto 1) dell'articolo 2478 del Codice Civile relativo all'obbligatorietà della tenuta del libro dei soci.

          Tuttavia nella costituenda società si ritiene opportuno continuare a mantenere il libro soci in quanto l'annotazione del trasferimento delle partecipazioni sul libro soci costituisce ulteriore garanzia e controllo sull'incedibilità della stessa al di fuori di soggetti pubblici.

          La proposta di costituzione della società e le stesse modalità di "costruzione e di strutturazione" della stessa devono essere valutate all'interno di un impianto strategico che si proponga come obiettivo la sostenibilità economica, nonché la verifica della solidità anche finanziaria del progetto. L'avvio dell'operazione potrà, infatti, offrire in seguito l'opportunità di reperire risorse finanziarie aggiuntive.

          Con la società GTT sono state sviluppate diverse ipotesi economico-finanziarie per individuare l'equilibrio della società che alla conclusione del percorso risulterà essere proprietaria delle infrastrutture di trasporto.

          Il Comune di Torino ha incaricato Banca IMI per l'assistenza nella fase di definizione degli aspetti economici e finanziari delle operazioni per il tramite delle quali Infratrasporti.To S.r.l. potrà acquisire la titolarità delle attività infrastrutturali a servizio del trasporto pubblico locale; tale assistenza ha fornito un'analisi dei fabbisogni finanziari della Infratrasporti.To S.r.l. ed ha verificato la sua sostenibilità economica. Ha inoltre verificato i fabbisogni finanziari della società di esercizio (GTT S.p.A.) e verificato la sua sostenibilità economica; il risultato conferma l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione.

          Si allegano a tal fine le proiezioni economiche finanziarie elaborate sulla base delle ipotesi fornite (Allegato 2).

          Le proiezioni elaborate da Banca IMI si basano su un'ipotesi di scissione di GTT in una società di esercizio ("GTT S.p.A.") ed una società che detenga le infrastrutture ("Infratrasporti.To") con il trasferimento della concessione di costruzione e gestione della metropolitana a Infratrasporti.To. Sulla base di questa ipotesi, Infratrasporti.To verrebbe a detenere le immobilizzazioni della metropolitana a titolo di beni gratuitamente devolvibili a termine concessione mentre il Comune di Torino prevede di cedere la titolarità delle infrastrutture fisse relative alla Linea 4 alla stessa società Infratrasporti.To.

          Nel prosieguo dell'analisi sono presentate:

-        le proiezioni economico-finanziarie dei risultati delle operazioni del progetto Infratrasporti.To sulla base di ipotesi preliminari;

-        la descrizione di dettaglio delle ipotesi utilizzate nella predisposizione delle proiezioni;

-        l'analisi dei flussi finanziari singolarmente previsti per le due società.

          Il progetto prevede che Infratrasporti.To sarà dotata di immobilizzazioni materiali quali la Metropolitana per circa 1.000 milioni di Euro, il cui apporto in c/capitale sociale deriverà dalla scissione di GTT S.p.A..

          Dal proprio canto la Città cederà a titolo oneroso la Linea 4 di sua proprietà. Inoltre nell'ambito della scissione saranno conferiti alla nuova società gli investimenti sulla Linea 4 effettuati da GTT stessa.

          Dal punto di vista economico la società è in pareggio grazie soprattutto a canoni che otterrebbe dal gestore dei servizi per l'utilizzo delle infrastrutture.

          Dal prospetto allegato si evince come i canoni che GTT pagherà a Infratrasporti.To sono composti da:

-        canoni per la metropolitana (6,7 milioni di Euro);

-        canoni per la Linea 4 (3 milioni di Euro).

          Entrambi questi canoni subiranno un incremento nel corso degli anni legato sia al tendenziale inflativo sia all'incremento dell'esercizio della Linea 1 della Metropolitana.

          Il Comune di Torino continuerà a incassare il canone sulle restanti reti fisse ferrofilotranviarie non cedute a Infratrasporti.To che si attesterà su circa 6,4 milioni di Euro.

          Contemporaneamente il contributo per gli investimenti sugli impianti fissi si riduce a 10 milioni di Euro nel 2011 e si azzera nel 2012, anno dal quale si prevede che Infratrasporti.To possa essere autonoma nella gestione delle reti.

          Nel prospetto allegato la Infratrasporti.To S.r.l. sostiene l'indebitamento di 50 milioni di Euro per l'acquisto dalla Città della Linea 4. Peraltro si precisa che detti importi saranno meglio definiti, e pertanto potranno subire modificazioni a seguito di apposita relazione ai sensi dell'articolo 2465 Codice Civile.

          Si prevede peraltro che nessun particolare aggravio intervenga sul c/economico di GTT, mantenendo per la stessa il pareggio di bilancio come ipotizzato in budget 2009.

          Il progetto si propone di adottare soluzioni che consentano di preservare in GTT il vantaggio competitivo dell'intermodalità e non deprimere il valore industriale della Società.

          Inoltre, l'articolo 118 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dispone un trattamento di favore in merito al regime del trasferimento dei beni dagli enti locali alla società costituita ai sensi dell'articolo 113 comma 13 del medesimo T.U.EE.LL. prevedendo al primo comma che "I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del Codice Civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.".

          Pertanto il raggiungimento delle finalità sopra evidenziate si può realizzare attraverso le seguenti fasi:

1)      costituzione ai sensi dell'articolo 2463 del Codice Civile, da parte del Comune di Torino, di una società a responsabilità limitata (newco), retta dallo statuto che si allega al presente provvedimento quale Allegato 1 bis, con le seguenti caratteristiche:

-        a totale partecipazione pubblica incedibile ed in una prima fase a socio unico;

-        con capitale sociale minimo di 50.000,00 Euro;

-        avente ad oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 113 comma 13 e comma 4 lettera a) del T.U.EE.LL., la proprietà delle infrastrutture di trasporto pubblico locale e regionale, nonché la gestione delle infrastrutture medesime.

La prevista partecipazione della Regione avverrà mediante il conferimento della proprietà di impianti ed infrastrutture di propria competenza e/o mediante conferimenti monetari. Non è peraltro da escludere l'acquisto da parte della Regione di partecipazioni di proprietà del Comune, fermo restando il limite per la Regione di una partecipazione al massimo paritaria;

2)      cessione, a titolo oneroso alla Infratrasporti.To S.r.l. di beni di proprietà del Comune, in particolare della rete tranviaria Linea 4 comprese le fermate e le sottostazioni, a fronte di un indebitamento della società acquirente per il pagamento del prezzo, dopo congrua valutazione economica;

3)      per la cessione dei beni a favore di Infratrasporti.To S.r.l. è necessaria la relazione giurata, comprensiva anche del calcolo dei canoni, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile in conformità alla perizia di cui all'incarico già dato a seguito della deliberazione della Giunta Comunale del 9 novembre 2009 (mecc. 2009 07396/064). Nelle more, il Comune di Torino potrebbe anticipare i costi della relazione giurata, salvo il rimborso degli oneri sostenuti;

4)      nell'ambito delle finalità da perseguire per la costituzione della società delle infrastrutture, l'Amministrazione dà mandato al Consiglio d'Amministrazione di GTT S.p.A. di elaborare, in collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione Comunale, ed approvare un progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione di GTT S.p.A. medesima in esito alla quale la società scissa (GTT S.p.A.) proseguirà la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto, mentre la società beneficiaria sarà la Infratrasporti.To S.r.l. già esistente che, contestualmente alla scissione, andrà a deliberare un aumento di capitale sociale.

          In particolare la Società scissa avrà ad oggetto le seguenti attività:

-        gestione del servizio di trasporto pubblico locale e della Linea 1 di Metropolitana automatica, del servizio di trasporto extraurbano e della dentiera Sassi - Superga e relative stazioni; l'attività è comprensiva della proprietà del materiale rotabile e comprende la realizzazione e gestione dei depositi;

-        gestione del trasporto ferroviario relativo alle due linee Torino-Ceres e Canavesana;

-        gestione del servizio parcheggi e sosta a pagamento nonché dei servizi afferenti alla mobilità e delle relative strutture;

-        gestione del servizio di navigazione sul fiume Po e delle relative strutture;

-        gestione del servizio di trasporto disabili, scolastici ed assistenziali;

-        gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis;

-        gestione dell'ascensore della Mole Antonelliana;

-        gestione del ristotram.

Inoltre avrà ad oggetto:

-        sviluppo e gestione di sistemi innovativi per il controllo del traffico e delle flotte;

-        progettazione e gestione di servizi di car sharing e bikesharing;

-        gestione impianti di stoccaggio e distribuzione gas metano, gestione flotta a metano;

-        gestione degli spazi pubblicitari sui mezzi.

Infine, direttamente o attraverso la partecipazione in altri soggetti industriali, la Società di Esercizio (GTT S.p.A.) potrà esercitare qualsiasi attività coerente con la sua vocazione di gestione di un sistema integrato ed intermodale.

La società beneficiaria Infratrasporti.To S.r.l., ed avente già ad oggetto la proprietà degli impianti della Linea 4 e degli investimenti strumentali alla stessa e la gestione degli impianti fissoferrofilotranviari, oltre alla Linea 1 di Metropolitana, conferita a seguito della scissione di GTT, avrà ad oggetto la proprietà e la gestione degli impianti della metropolitana nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi ed infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica compreso il personale attualmente dedicato a tale attività, a cui verrà applicato il contratto degli autoferrotranvieri.

Nell'ambito dell'operazione di scissione parziale proporzionale per incorporazione l'attuale convenzione stipulata tra la Città di Torino e GTT S.p.A. (già SATTI S.p.A.) per la concessione di costruzione e gestione della metropolitana, data la natura di società patrimoniale propria della società Infratrasporti.To S.r.l., farà capo alla società Infratrasporti.To S.r.l. e pertanto si dà atto che la società concessionaria sarà la società Beneficiaria Infratrasporti.To, anche in applicazione dell'articolo 2504 bis Codice Civile.

A tal fine si dà mandato agli Organi Amministrativi delle due società di disciplinare mediante convenzione la gestione dell'esercizio della Linea 1 della Metropolitana automatica di Torino fino al subentro dell'eventuale nuovo gestore, prevedendo contestualmente il canone da riconoscere alla Infratrasporti.To S.r.l. per l'utilizzo della rete da parte del gestore dell'esercizio.

Tale operazione si rende necessaria per consentire di detenere in un'unica società sia il patrimonio ceduto dalla Città che il know how di GTT S.p.A. di progettazione e realizzazione di opere strumentali al sistema dei trasporti;

5)      l'operazione di costituzione della società per le infrastrutture (Infratrasporti.To) è funzionale ai futuri sviluppi di GTT nei necessari adempimenti relativi all'esperimento delle gare del Trasporto Pubblico Locale nelle forme previste dalla vigente normativa.

          Di conseguenza l'Amministrazione Comunale intende demandare al Consiglio di Amministrazione i seguenti adempimenti di legge previsti dalla normativa in tema di scissione:

-        redigere il prospetto di scissione, ai sensi dell'articolo 2506 bis Codice Civile, che includa, tra gli altri, la descrizione esatta degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria;

-        depositare il prospetto di scissione presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2506 bis e del 2051 ter;

-        redigere la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità dell'articolo 2506 ter;

-        convocare l'Assemblea degli Azionisti di GTT S.p.A. in ordine all'approvazione del progetto di scissione, fermo restando che la decisione di scissione potrà apportare al progetto di scissione solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi (articolo 2502, II comma, Codice Civile).

          L'Amministrazione Comunale demanda altresì al Consiglio di Amministrazione di GTT S.p.A. ogni altro adempimento formale e di legge utile alla conclusione dell'operazione di scissione.

          La normativa in tema di scissione prevede altresì la necessaria decorrenza dei seguenti termini:

-        almeno trenta giorni che devono intercorrere tra la data dell'iscrizione del progetto di scissione presso il Registro delle Imprese di cui all'articolo 2501 ter comma 4 e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione;

-        almeno trenta giorni che devono intercorrere tra la data del deposito presso la sede sociale degli atti di scissione di cui all'articolo 2501 septies e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione.

          Essendo tali termini posti nell'esclusivo interesse dei soci, la normativa in oggetto prevede, altresì, che gli stessi siano rinunciabili solamente con il consenso unanime dei soci. Poiché codesta Amministrazione necessita della conclusione dell'operazione di scissione in tempi brevi è intenzione rinunciare ad entrambi i termini.

          Inoltre il Codice Civile prevede, tra i documenti necessari per procedere alla scissione, la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (articolo 2501 sexies del Codice Civile). Nel caso specifico, detta relazione non è richiesta non essendo previsti "criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale", ai sensi del terzo comma dell'articolo 2506 ter del Codice Civile. In ogni caso il socio unico Comune di Torino rinuncia ai sensi dell'articolo 2501 sexies, ultimo comma (comma così aggiunto dall'articolo 1, comma1 del Decreto Legislativo 147/2009), alla predetta relazione.

          Gli effetti della scissione, ivi compresi quelli contabili e fiscali, decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2506 quater del Codice Civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

          A seguito di tale iscrizione, la Società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad essa trasferiti mediante la scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

          L'intera operazione di scissione va considerata anche alla luce dell'applicazione della normativa vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali.

          GTT S.p.A. come detto sopra, è titolare del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico locale attualmente in capo all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

          A tale proposito occorre ricordare che in base alla deliberazione di questo Consiglio Comunale in data 10 febbraio 2003 (mecc. 2002 07588/006) veniva costituito un consorzio promosso dalla Regione Piemonte con lo scopo di attribuire le funzioni di seguito menzionate ad un soggetto terzo rispetto ai tre enti, Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte che in data 22 dicembre 2000 avevano sottoscritto un Accordo per il rilancio del trasporto pubblico, la riorganizzazione della mobilità, il miglioramento dell'ambiente nelle aree urbane.

          Tali funzioni delegate, in base alla deliberazione (mecc. 2002 07588/006) risultavano essere:

-        pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;

-        programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;

-        predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;

-        gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;

-        monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita;

-        eventuali altri compiti delegati direttamente dagli Enti aderenti al Consorzio.

          Pertanto tali funzioni sono state demandate in toto a tale consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana ("Agenzia per la Mobilità") ed in virtù del menzionato provvedimento al momento non sono di pertinenza della Città di Torino.

          Diversamente i seguenti altri servizi sono tuttora funzioni rimaste in capo alla Città di Torino:

-        erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis;

-        gestione integrata dei trasporti disabili, scolastici ed assistenziali;

-        gestione dei servizi di rimozione e bloccaggio veicoli in sosta vietata;

-        esercizio di servizi di trasporto collettivi concessi a classi che fruiscono delle opportunità educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico ed il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche particolari, comunque connessi all'attività scolastica;

-        convenzione per la concessione di costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino in merito all'esercizio della tratta Collegno - stazione XVIII Dicembre e successivamente fino a Porta Nuova;

-        convenzione per la costituzione del diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata.

          Il Contratto di Servizio del TPL è stato prorogato dall'Agenzia nelle more della definizione della gara per il servizio medesimo, mentre i contratti di servizio attualmente in essere tra la Città di Torino e GTT sono in regime di in house che ai sensi della normativa vigente (articolo 23 bis, comma 8, Decreto Legge 112/2008 e s.m.i.) cesserà di diritto alla data del 31 dicembre 2011. Pertanto i servizi pubblici locali menzionati attualmente gestiti da GTT saranno oggetto a breve di procedura ad evidenza pubblica conformemente all'articolo 23 bis comma 2 menzionato, attraverso la scelta di un soggetto gestore o, in alternativa, attraverso la scelta di un socio privato operativo industriale (c.d. gara a doppio oggetto).

          Occorre evidenziare che finora la Città ha gestito il servizio di TPL in virtù di una accentuata intermodalità funzionale tra i servizi stessi, sul presupposto che la complessa mobilità urbana di una città metropolitana possa essere efficacemente gestita prendendo in considerazione tutte le sue diverse componenti. Pertanto anche i servizi relativi alla mobilità privata, nonché il servizio della linea di metropolitana, devono essere inseriti nel più ampio ambito del sistema urbano dei trasporti stante l'oggettiva interdipendenza che li caratterizza.

          Si ritiene conseguentemente che sia più conveniente per la Città mantenere tale consolidata e strutturata impostazione, atteso che un diverso orientamento, quale sarebbe la segmentazione dei diversi servizi sinora gestiti unitariamente, si rifletterebbe negativamente sull'efficienza e sull'economicità complessiva del servizio pubblico.

          Intendendo mantenere l'unitarietà di gestione di tutti i servizi attinenti la mobilità urbana, è necessario mettere a gara contestualmente e congiuntamente tutti i diversi servizi attualmente svolti da GTT S.p.A..

          Va d'altra parte rilevato che l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana non ha titolo per curare affidamenti diversi da quelli delegati con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 febbraio 2003 (mecc. 2002 07588/006), sopra elencati, mentre è necessario individuare un'unica stazione appaltante per la gara che si intende bandire.

          La soluzione che pare più opportuna è quella di individuare il Comune di Torino quale stazione appaltante, sospendendo con il presente provvedimento, temporaneamente ed ai soli fini dello svolgimento e dell'aggiudicazione della gara, le funzioni delegate con la deliberazione sopra citata.

          Si dà atto, sin da ora, che ci si avvarrà della consulenza tecnica dell'Agenzia per la Mobilità nell'ambito del rapporto di consorzio di funzioni.

          Pertanto, la Città potrà procedere ad effettuare un'unica gara per la scelta del gestore dei seguenti servizi:

-        Trasporto pubblico locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di metropolitana da mettere a gara, in nome e per conto della società Infratrasporti.To, in quanto essendo la società delle infrastrutture una società patrimoniale la stessa non può occuparsi della gestione dell'esercizio del servizio della Metropolitana;

-        Servizio per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico e in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana;

-        Servizio per gestione integrata dei trasporti disabili, scolastici ed assistenziali;

-        Servizio per l'esercizio di servizi di trasporto collettivi concessi a classi che fruiscono delle opportunità educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico ed il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche particolari, comunque connessi all'attività scolastica.

          La Città intende altresì disciplinare con la stessa gara tutti i servizi turistici, attualmente non regolati da un contratto, legati alla mobilità quali l'ascensore della Mole Antonelliana, la cremagliera Sassi-Superga, la navigazione sul fiume Po ed il Ristotram.

          É necessario precisare che, a seguito della cessione della Linea 4, l'attuale convenzione per la costituzione del diritto d'uso degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata in essere tra la Città e GTT S.p.A. disciplinerà anche il rapporto tra Infratrasporti.To S.r.l., parte attiva limitatamente alla proprietà della Linea tranviaria 4 e delle sue fermate, e GTT S.p.A. ovvero altro gestore subentrante individuato a seguito di gara: infatti il soggetto gestore dell'esercizio del trasporto pubblico locale dovrà corrispondere ai proprietari della rete tranviaria (Infratrasporti.To S.r.l. per Linea 4 e Comune di Torino per la restante rete tranviaria) il canone di utilizzo della rete nella misura individuata dalla relazione giurata di cui all'articolo 2465 Codice Civile.

          Tuttavia, anche in funzione dell'operazione di scissione di GTT S.p.A., ci si riserva di valutare se tale impostazione possa essere disciplinata mediante contratti ad hoc.

          Si ricorda inoltre che GTT S.p.A. ovvero il gestore subentrante dovrà corrispondere a Infratrasporti.To S.r.l. i canoni di utilizzo per la Linea 1 della Metropolitana.

          In ogni caso la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione unitaria di tutti i servizi di cui sopra, dovrà prevedere una prima fase di prequalifica al termine della quale la stazione appaltante potrà riservarsi altresì di non concludere il procedimento nonché sospendere o annullare il medesimo anche in considerazione di esigenze organizzative e/o sopravvenienze normative e/o regolamentari.

          Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano e ai sensi dell'articolo 113 comma 13 e comma 4 lettera a), la costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino, che sarà denominata "Infratrasporti.To S.r.l." e sarà retta dallo Statuto il cui schema si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 bis - n.                   ), autorizzando il Sindaco della Città o un suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo presso un notaio ed a fare quanto richiesto dalle vigenti disposizioni in materia per rendere operativa la società nonché ad apportare allo statuto allegato quelle varianti, soppressioni od aggiunte, eventualmente richieste in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo, purché tali variazioni non riguardino elementi sostanziali nonché ad affidare l'Amministrazione della Società, per un primo periodo, ad un Amministratore Unico da nominarsi su designazione del Sindaco (nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con deliberazione di iniziativa consiliare - mecc. 9307634/01 - in data 4 ottobre 1993) per la prima volta nell'atto costitutivo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dello Schema di Statuto allegato;

2)      di autorizzare il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo a procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese trascorsi sette giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

3)      di determinare il capitale sociale iniziale, interamente pubblico ed incedibile, in Euro 50.000,00; detto capitale sarà assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Torino, nonché di finanziare la spesa complessiva di Euro 50.000,00 con economie di mutuo;

4)      di dare atto che l'onere per le spese di costituzione sarà a carico della società;

5)      di autorizzare la Città e per essa il Sindaco o suoi delegati a partecipare alla prima Assemblea dei soci della società S.r.l. di nuova costituzione;

6)      di cedere a titolo oneroso alla S.r.l. di nuova costituzione la proprietà degli impianti fissoferrofilotranviari relativi alla Linea 4 comprese le fermate e le sottostazioni, dando atto che i beni ceduti a titolo oneroso alla società infrastrutture mantengono il vincolo di destinazione, corrispondente a quello dei beni demaniali in genere e quindi restano assoggettati al regime giuridico di cui agli articoli 822 - 829 Codice Civile;

7)      di dare mandato, al fine della cessione dei beni a titolo oneroso, alla Infratrasporti.To S.r.l. di provvedere all'incarico dei professionisti per la relazione giurata ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile la cui copia sarà inviata al Consiglio Comunale, comprensiva anche del calcolo dei canoni, in conformità alla perizia di cui all'incarico già dato a seguito della deliberazione della Giunta Comunale del 9 novembre 2009 (mecc. 2009 07396/064). Nelle more, il Comune di Torino potrebbe anticipare i costi della relazione giurata, salvo il rimborso degli oneri sostenuti;

8)      di dare atto che, avvenuta la cessione a titolo oneroso alla società Infratrasporti.To S.r.l., la stessa diverrà parte attiva limitatamente alla Linea 4 della titolarità della convenzione costitutiva del diritto d'uso degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata attualmente in vigore tra il Comune e GTT S.p.A.: infatti GTT ovvero il soggetto gestore dell'esercizio del trasporto pubblico locale dovrà corrispondere ai proprietari della rete tranviaria (Infratrasporti.To S.r.l. per Linea 4 e Comune di Torino per la restante rete tranviaria) il canone di utilizzo della rete nella misura individuata dalla relazione giurata di cui all'articolo 2465 Codice Civile; anche in funzione dell'operazione di scissione di GTT S.p.A., ci si riserva peraltro di valutare se tale impostazione possa essere disciplinata mediante contratti ad hoc;

9)      di prendere atto della possibilità che la Regione Piemonte entri nella Infratrasporti.To S.r.l. con una partecipazione al massimo paritaria mediante conferimento della proprietà di impianti ed infrastrutture di propria competenza nonché mediante conferimenti monetari. Non è, peraltro, da escludere l'acquisto da parte della Regione di partecipazioni di proprietà del Comune; conseguentemente la partecipazione del Comune potrà subire variazioni in diminuzione al massimo fino al 50%;

10)    di dare mandato al Consiglio d'Amministrazione della società GTT S.p.A. di elaborare, in collaborazione ed in costante verifica con gli uffici dell'Amministrazione Comunale, un progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione di GTT S.p.A. medesima. Tale progetto dovrà tenere conto delle valutazioni e dei rilievi espressi da Banca IMI all'interno del Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione (all. 2 - n.                   ) elaborato dalla medesima Banca in qualità di consulente per la fattibilità economico finanziaria dell'operazione di scissione in oggetto. In ogni caso la Civica Amministrazione, in qualità di socio unico, rinuncia sin da ora ai termini disposti ai sensi degli articoli 2501 septies Codice Civile e 2501 ter comma 4 Codice Civile, in esito alla quale la società scissa (GTT S.p.A.) proseguirà la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto, mentre la società beneficiaria sarà Infratrasporti.To S.r.l. costituita dalla Città che contestualmente alla scissione, andrà a deliberare un aumento di capitale sociale.

In particolare:

a)                        la Società scissa dovrà avere ad oggetto le seguenti attività:

-                gestione del servizio di trasporto pubblico locale e della Linea 1 di Metropolitana Automatica, del servizio di trasporto extraurbano e della gestione della dentiera Sassi - Superga e delle relative stazioni; l'attività è comprensiva della proprietà del materiale rotabile e comprende la realizzazione e gestione dei depositi;

-                gestione del trasporto ferroviario relativo alle due linee Torino-Ceres e Canavesana;

-                gestione del servizio dei parcheggi e della sosta a pagamento e dei servizi afferenti alla mobilità e delle relative strutture;

-                gestione del servizio di navigazione sul fiume Po e delle relative strutture;

-                gestione del servizio di trasporto disabili, scolastici ed assistenziali;

-                gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis;

-                gestione del servizio di car sharing e bike sharing;

-                gestione dell'ascensore della Mole Antonelliana;

-                gestione del ristotram.

Inoltre, direttamente o attraverso la partecipazione in altri soggetti industriali, la società scissa potrà esercitare qualsiasi attività coerente con la sua vocazione di gestione di un sistema integrato ed intermodale;

b)      a seguito della scissione di GTT S.p.A., saranno acquisite dalla società beneficiaria Infratrasporti.To S.r.l., costituita dalla Città ed avente già ad oggetto la proprietà degli impianti della Linea 4 e degli investimenti strumentali alla stessa e la gestione degli impianti fissoferrofilotranviari, oltre alla Linea 1 di Metropolitana, conferita in sede di scissione,  anche le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi ed infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica compreso il personale attualmente dedicato a tale attività a cui verrà applicato il contratto degli autoferrotranvieri.

Tale operazione si rende necessaria per consentire di detenere in un'unica società sia il patrimonio conferito/ceduto dalla Città sia il know how di GTT S.p.A. di progettazione e realizzazione di opere strumentali al sistema dei trasporti, ponendo un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti a titolo oneroso;

11)    di dare atto che l'operazione di costituzione della società per le infrastrutture è funzionale ai futuri sviluppi di GTT nei necessari adempimenti relativi all'esperimento delle gare del Trasporto Pubblico Locale nelle forme previste dalla vigente normativa, per le quali si rinvia ad un successivo provvedimento del Consiglio Comunale;

12)    di dare atto che all'atto di scioglimento della società Infratrasporti.To, i soci verranno liquidati anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti e/o ceduti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati;

13)    di dare atto che, con riferimento ai mutui contratti da GTT per la costruzione della Metropolitana, la Città conferma il proprio impegno ai versamenti di quanto da lei dovuto;

14)    di sospendere la delega temporaneamente ed ai soli fini dell'espletamento della procedura di gara e della sua aggiudicazione delle funzioni precedentemente delegate alla Agenzia per la Mobilità in base alla menzionata deliberazione (mecc. 2002 07588/006) al fine di scegliere un gestore per i servizi di mobilità in ottemperanza all'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008 e s.m.i.; si dà atto, sin da ora, che ci si avvarrà della consulenza tecnica dell'Agenzia per la Mobilità nell'ambito del rapporto di consorzio di funzioni;

15)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, di procedere ad effettuare un'unica gara per la scelta del gestore dei seguenti servizi:

-        trasporto pubblico locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di metropolitana da mettere a gara, in nome e per conto della società Infratrasporti.To S.r.l., in quanto essendo la società delle infrastrutture una società patrimoniale la stessa non può occuparsi della gestione dell'esercizio del servizio della Metropolitana;

-        erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis;

-        gestione integrata dei trasporti disabili, scolastici ed assistenziali;

-        esercizio di servizi di trasporto collettivi concessi a classi che fruiscono delle opportunità educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico ed il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche particolari, comunque connessi all'attività scolastica;

-        esercizio dei servizi turistici;

16)    di prevedere nel bando per la selezione del gestore per l'assegnazione unitaria di tutti i servizi di cui sopra una prima fase di prequalifica al termine della quale la stazione appaltante potrà riservarsi altresì di non concludere il procedimento nonché sospendere o annullare anche in considerazione di esigenze organizzative e/o sopravvenienze normative e/o regolamentari;

17)    di approvare che GTT S.p.A. ovvero il gestore subentrante dovrà corrispondere a Infratrasporti.To S.r.l. i canoni di utilizzo per la Linea 1 della Metropolitana;

18)    di rinviare a successivi provvedimenti dei competenti organi il perfezionamento della presente deliberazione, fermo restando che solo ad avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di impegno riguardante la sottoscrizione iniziale del capitale potrà essere sottoscritto l'atto costitutivo, nonché di autorizzare sin da ora la Giunta Comunale alla cessione di quote di partecipazione nella Infratrasporti.To S.r.l. fino ad un massimo del 50% alla Regione Piemonte in ragione dell'entità dei conferimenti apportati dall'Ente;

19)    di rinviare a successivi provvedimenti dei competenti organi l'approvazione del progetto di scissione presentato da GTT S.p.A., nonché l'approvazione degli ulteriori indirizzi per la gara di cui al precedente punto 15) e dei relativi atti, compreso uno o più schemi di contratto di servizio;

20)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.   

 

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

 

L'ASSESSORA AI TRASPORTI

F.to Sestero

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA

F.to Delli Colli

 

IL DIRIGENTE SETTORE

PARTECIPAZIONI AZIENDALI

F.to Mora

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

F.to Pizzala

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Ferraris Giovanni Maria, Goffi Alberto, Lonero Giuseppe e Troiano Dario.

Esprimono voto favorevole, oltre al Vicepresidente Coppola Michele ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Calgaro Marco, Cantore Daniele, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Furnari Raffaella, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Ravello Roberto Sergio, Salinas Francesco, Scanderebech Federica, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, Ventriglia Ferdinando e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                                PRESENTI                                       37

Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Angeleri Antonello e Galasso Ennio Lucio.

                                                ASTENUTI                                        3

                                                VOTANTI                                        34

                                                VOTI FAVOREVOLI                      34

                                                VOTI CONTRARI                             /

 

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Ferraris Giovanni Maria, Goffi Alberto, Lonero Giuseppe e Troiano Dario.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Vicepresidente Coppola Michele ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Calgaro Marco, Cantore Daniele, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Furnari Raffaella, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Ravello Roberto Sergio, Salinas Francesco, Scanderebech Federica, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, Ventriglia Ferdinando e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

 

                                                PRESENTI                                       37

Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Angeleri Antonello e Galasso Ennio Lucio.

                                                ASTENUTI                                        3

                                                VOTANTI                                        34

                                                VOTI FAVOREVOLI                      34

                                                VOTI CONTRARI                             /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

   

Allegato 1 bis

 

STATUTO DELLA "______________________S.r.l."  A SOCIO UNICO

 

Articolo 1 - Denominazione Sociale

In attuazione dell'art. 113, comma 4 lettera a) e 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è costituita una società a responsabilità limitata, denominata "_________ S.R.L." siglabile "_______".

Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".

 

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

 

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione , di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti a titolo oneroso.

 

Articolo 4 - Durata

La Società è contratta a tempo indeterminato. Ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno un anno.

 

Articolo 5 - Libro dei soci e Domicilio

La società, con le stesse modalità previste dalla legge per il libro delle decisioni dei soci, tiene (ancorché non obbligatorio per legge) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la denominazione dei soci e la partecipazione di spettanza di ciascuno i versamenti fatti sulle partecipazioni, i conferimenti di beni e crediti nonché le variazioni nelle persone dei soci e nelle loro partecipazioni. Devono inoltre essere annotati i diritti e le garanzie costituiti sulle partecipazioni.

A fronte del trasferimento delle partecipazioni e di diritti relativi alle partecipazioni l'efficacia di tale trasferimento nei confronti della società, e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto a cui la partecipazione o i diritti relativi alla stessa sono stati trasferiti, è volontariamente subordinata all'annotazione di detto trasferimento nel libro soci a cura degli Amministratori, i quali, a fronte della documentazione loro fornita dal richiedente l'annotazione, devono darvi esecuzione senza indugio una volta verificato il rispetto delle condizioni statutarie e di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.

 

Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione - Titoli di debito

Il capitale sociale, a totale proprietà pubblica incedibile ai sensi dell'art 113 comma 13 TUEL, è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 codice civile.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile, previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

 

Articolo 7 - Finanziamenti

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

 

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad Enti Pubblici dovendo la società essere a totale capitale pubblico incedibile.

In caso di ingresso di altri soci il Comune di Torino deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 50% del capitale.

Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.

In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo assenso di gradimento scritto degli altri soci. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.

Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio, la stessa può essere alienata esclusivamente ad altri soci pubblici anche per frazioni, salvo il limite di cui all'articolo 8 secondo comma.

 

Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 2437 bis codice civile.

In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termine massimo ivi previsto, fermo restando che, qualora per disposizione di legge la società non possa mantenere la titolarità dei beni conferiti dal socio che recede, quest'ultimo verrà liquidato, in sede di recesso, anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

Il recesso di uno o più soci darà luogo, nell'ordine:

-        alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore rispettivamente del/dei restanti soci pubblici, con le modalità e i termini previste al precedente articolo 8;

-        al rimborso in denaro del valore delle partecipazioni del socio receduto a carico della società a norma di legge se quanto dovuto eccede rispetto al valore dei beni retrocessi.

In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico con lettera raccomandata A.R., spedita entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo; ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto a iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.

 

Articolo 10 - Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

-        autorizzazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;

-        autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;

-        autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;

-        emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile;

-        autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

Agli atti deliberativi dei soci dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto.

Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 codice civile, le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

 

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, email) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli Investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili,  i relativi documenti devono essere inviati ai soci non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

-        modificazioni atto costitutivo salvo delega agli amministratori

-        argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale;

-        decisione di compiere operazioni che di fatto modificano oggetto sociale;

-        decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti;

-        riduzione obbligatoria capitale per perdite;

-        scioglimento anticipato;

-        nomina e revoca liquidatori;

-        revoca stato liquidazione.

 

Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri in caso di socio unico.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c..

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente.

In ogni caso il Comune di Torino provvede alla nomina dei propri amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti amministratori.

Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.

La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

Articolo 13 - Comitato di Indirizzo

Può essere istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo non compete alcun compenso.

 

Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

-        in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti;

-        in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo;

 

Articolo 15 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

 

Articolo 16 - Delega di Attribuzioni

Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio stesso.

 

Articolo 17 - Amministratori e Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino un Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale.

 

Articolo 18 - Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Articolo 19 - Collegio Sindacale

Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I soci, all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

 

Articolo 20 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

a)       obbligo di redazione del bilancio consolidato;

b)       esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

 

Articolo 21 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto dall'articolo 10, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

All'atto dello scioglimento, i soci verranno liquidati anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti e/o ceduti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

 

Articolo 22 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino

 

Articolo 23 - Informativa

Devono essere inviati a tutti i soci:

-        il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

-        il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

 

Articolo 24 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

 

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì