Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 50
2001 01691/09
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 8, LETTERA B), DELLA L.R. N. 56/77 CONCERNENTE L'AREA COMPRESA NEL PARCO URBANO P20- APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento ha come oggetto
l'area di proprietà dell'Azienda Torinese Mobilità
ubicata nella Circoscrizione n. 10, ad ovest di Torino, in prossimità
dei confini con i Comuni di Grugliasco (a nord), Orbassano (a
ovest) e Beinasco (a sud).
Le aree sono attualmente occupate in parte
da strada privata di accesso al deposito, in parte da orti urbani,
in parte da gerbido.
L'accesso all' area avviene da Via Gorini
n. 26, - già sede di un deposito denominato "Gerbido"
e di un parcheggio scoperto per autobus - che il Piano Regolatore
Generale della Città di Torino - approvato con D.G.R. n.
3-45091, il 21/04/95 - destina a "Area per servizi pubblici
t", cioè "Aree per attrezzature e impianti tecnologici",
di interesse generale, oltre alle quantità minime previste
dalla legge (ai sensi dell' art.8, comma 64 delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione).
L'ATM sta predisponendo, nello stesso
ambito, un progetto di strutture finalizzate al deposito e alla
distribuzione del metano sia per veicoli adibiti al trasporto
pubblico, sia per autovetture private.
Al fine di rendere possibile l'accesso
ai mezzi è necessario ampliare la via Gorini lungo l'asse
esistente e predisporre gli opportuni percorsi per la viabilità.
Il Settore Viabilità e Traffico
del Comune di Torino, ritenendo che il progetto sia di interesse
per la Città e che costituisca un' occasione di riqualificazione
dell' area, attualmente in stato di abbandono, ha predisposto
un progetto viabile - secondo quanto comunicato con lettera del
6 dicembre 2000, prot. n. 53616/X.1.22
Il progettato prolungamento della sede
stradale ricade in un'area che il Piano destina a Parco urbano
P20 - v - ai sensi dell' art. 21 delle NUEA Parchi
urbani e fluviali- e a dotazione standard aggiuntiva di
aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale (ai sensi
dell'articolo 22 della Legge Urbanistica Regionale Standards
urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale).
Al fine di garantire l' accesso viario
alle opere previste, come richiesto dal Settore Viabilità
e Traffico - poiché questo non risulta compatibile con
l'attuale destinazione di Piano Regolatore, si rende pertanto
necessario fare ricorso a provvedimento di adeguamento urbanistico,
ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera b) della Legge Urbanistica
Regionale, ovvero di adeguare la localizzazione delle infrastrutture
per una porzione di limitata entità. Il provvedimento modifica
marginalmente la qualità globale di aree per servizi (art.
21 della Legge Regionale Urbanistica e s.m.i.) e non costituisce
variante urbanistica.
Tale provvedimento comporta nuova e idonea
riperimetrazione del Parco P20, che è stata ridefinita
sulla base di schemi progettuali trasmessi dal Settore Viabilità
e Traffico nei quali si prevede, sinteticamente, la realizzazione
di un nuovo tratto di asse viario lungo circa 170 m. per una sezione
di circa 50 m., come meglio evidenziato dagli specifici elaborati
grafici e descrittivi di progetto.
Alla luce di quanto sopra esposto l'adeguamento
urbanistico prevede:
a) il cambiamento di destinazione urbanistica
dell' appezzamento di terreno (pari a circa 8000 mq.) - meglio
individuato negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla
scala 1:5000 (stato attuale/variante) - da "Area a Parco
P20 - v - " (Parchi pubblici urbani e comprensoriali)
ad "Area per la viabilità VI in progetto";
b) L' individuazione di una nuova perimetrazione
dell'area.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel
quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare il provvedimento di variazione
al PRG ai sensi dell' art. 17, comma 8, lettera b) della L.R.
56/77 e s.m.i concernente le modificazioni descritte in narrativa
e indicate in dettaglio nell'elaborato, parte integrante del presente
provvedimento (all. 1 - n. );
Gli elaborati del provvedimento sono i
seguenti:
a) relazione illustrativa;
b) estratto planimetrico
della situazione fabbricativa (scala 1: 5000);
c) elaborati grafici
illustrativi del progetto del Settore Viabilità e Traffico
(estratti):
- quadro
di insieme del progetto di prolungamento di via Gorini (scala
1:500):
- progetto
viario (scala 1:500);
d) estratto della
legenda Tavola n°.1, Foglio 0, del Piano Regolatore Generale;
e) estratto planimetrico
della Tavola n. 1, Foglio n. 11 (parte) del Piano Regolatore Generale
approvato con DGR del 21/04/1995, aggiornato con le variazioni
approvate alla data del 24/07/2000 _ Stato attuale _ nella
scala 1:5000;
f) estratto planimetrico
della Tavola n. 1, Foglio n. 11 (parte) del Piano Regolatore Generale
vigente _ Variante - alla scala 1:5000, con la sovrapposizione
di supporto trasparente che evidenzia l' area oggetto della variazione.
Successivamente all'approvazione del presente
provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio
11 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variazione
precedentemente descritta.
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.