Divisione Ambiente e Mobilità n.
ord. 109
Settore Parcheggi 2000
03709/06
OGGETTO: LEGGE 122/89 - P.U.P. - PARCHEGGI PERTINENZIALI - CRITERI E BANDO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA COMUNALE EX FERGAT IN VIA BOBBIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 4 LEGGE 122/89 E S.M.I. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
L'area ex Fergat (compresa tra le vie
Millio, Spalato, Bobbio e c.so Lione) è stata oggetto di
un intervento di recupero funzionale da parte della S.IN.AT.EC
S.p.A. società di intervento a maggioranza pubblica con
la partecipazione della finanziaria della Regione Piemonte (Finpiemonte).
L'intervento è stato oggetto di
contributo CEE (fondo europeo di sviluppo regionale FESR).
Con la S.IN.AT.EC S.p.A. è stata
stipulata una apposita convenzione rogito notaio Mazzola il 30/05/97.
Nell'ambito delle attività inerenti l'attuazione dell'intervento
era compresa, tra le opere di urbanizzazione da realizzare, il
parcheggio pubblico a raso (lotto B) con accesso da via Bobbio
per circa .148 posti auto che è stato recentemente ultimato.
Ora il comitato spontaneo area ex Fergat
ha fatto presente all'Amministrazione la necessità di realizzare
un parcheggio pertinenziale ai sensi dell'art. 9 comma 4 legge
122/89.
La richiesta è stata valutata positivamente
dall'Amministrazione e pertanto si è convenuto che, per
poter attuare l'intervento, non potendo affidare in concessione
l'area intuitu persona, è necessario predisporre
un bando pubblico.
Il bando pubblico pone alcuni limiti alla
realizzazione del parcheggio pertinenziale quale il numero massimo
dei posti auto, nonché l'individuazione di soggetti che
possano partecipare al bando.
Il progetto pertinenziale dovrà
essere realizzato sotto il sedime dell'attuale area a parcheggio
e l'area superficiale dovrà essere risistemata a parcheggio
a raso.
Alla presente deliberazione vengono altresì
allegati i criteri orientativi per la valutazione delle istanze
che verranno presentate per la concessione del diritto di superficie.
E' stato inoltre predisposto un progetto
preliminare ed un capitolato tecnico prescrizionale a cui il concessionario
deve attenersi per la progettazione e realizzazione del parcheggio
superficiale.
Si sottopone all'approvazione del Consiglio
Comunale anche lo schema di convenzione tipo, relativo
al parcheggio costruito con vincolo di pertinenzialità.
Le richieste che perverranno verranno
esaminate da una commissione da istituire con successivo provvedimento
e composta da funzionari comunali.
Alla luce delle considerazioni suesposte
si rende pertanto necessario approvare il bando di gara, i criteri
per la valutazione delle richieste, lo schema di convenzione nonché
il progetto preliminare corredato di capitolato tecnico prescrizionale
relativo alle opere superficiali.
La circoscrizione III al riguardo dell'intervento
ha espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale in seduta del 31 gennaio 2000.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare, per i motivi esplicitati
in narrativa che qui integralmente si richiamano, il bando allegato
(all. 1 - n. ) per la presentazione delle domande da parte degli
aventi diritto ai sensi della legge 122/89 e legge n. 30/98.
Le richieste verranno esaminate da parte
della commissione di cui al successivo punto 7 per poi procedere
all'assegnazione dell'area. La spesa relativa alla pubblicazione
del bando trova capienza nei fondi impegnati dal Settore competente;
2) di approvare i criteri per la valutazione
delle richieste di concessione del diritto di superficie per la
realizzazione del parcheggio pertinenziale (all. 2 - n. );
3) di approvare la durata massima del diritto
di superficie in anni 90;
4) di approvare l'ammontare dell'onere
di concessione del diritto di superficie così composto:
a) prodotto del
volume del manufatto per la tariffa di zona pari a L./mc. 35.000;
b) costo di progettazione
e di risistemazione dell'area superficiale quale risultante dal
progetto esecutivo approvato.
L'importo del punto a) sarà versato
in contanti con modalità dell'art. 3 della convenzione,
di cui al successivo punto 5);
5) di approvare lo schema di convenzione,
contenente tutte le relative specifiche tecniche con l'autorizzazione
all'Ufficiale Rogante nonché al rappresentante del Comune
di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione
della convenzione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dell'atto (all. 3 - n. );
6) di approvare il progetto preliminare
(all. 4 - n. ) ed il relativo capitolato tecnico prescrizionale
per la realizzazione delle opere di risistemazione superficiale
(all. 5 - n. );
7) di rinviare a successivo provvedimento
la definizione e la nomina di una commissione composta da funzionari
comunali;
8) il presente provvedimento non comporta
oneri di spesa per la Città;
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.