Divisione Servizi Educativi
99 02438/07
Settore Servizi Integrativi e Convenzioni
OGGETTO: REVOCA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
DI STUDIO F. CASALE - ASSUNTO CON PROVVEDIMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 MAGGIO 1988 (MECC. 8804567/07). APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI CUI TRATTASI.
Proposta dell'Assessore Pozzi.
Il Comune di Torino ha accettato il
lascito, costituito da beni immobili siti in Torino, il cui reddito,
per volontà testamentarie della Signora Guglielminetti
Eugenia ved. Casale, è destinato all'erogazione di borse
di studio intitolate al Prof. Felice Casale, a favore
di studenti meritevoli e bisognosi - maschi e femmine - che abbiano
frequentato la scuola media inferiore o superiore, nati a Torino
o provincia da genitori abitanti in Piemonte.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 17 maggio 1988 (mecc. 8804567/07), il Comune ha pertanto istituito
annualmente un concorso per le borse di studio di cui sopra definendo
fra l'altro le modalità di partecipazione al concorso stesso,
i requisiti, e i criteri per l'assegnazione delle borse.
Attualmente, viste le nuove normative
in tema di autocertificazioni nonché gli orientamenti della
Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse in questione
(prevista dal summenzionato Regolamento - mecc. 8804567/07), si
rende necessario revocare il Regolamento riferito alle borse di
studio di cui all'oggetto e approvare il nuovo Regolamento come
di seguito esposto.
Premessa:
Art. 1
Il Comune istituisce annualmente borse di studio a favore di studenti
meritevoli e bisognosi - maschi e femmine - nati a Torino o provincia
da genitori abitanti in Piemonte, iscritti ad una classe di scuola
media superiore che abbiano frequentato, nell'anno scolastico
precedente una classe compresa fra la terza media inferiore e
il penultimo anno di una scuola media superiore. L'importo e il
numero delle borse intitolate a F. Casale può
variare di anno in anno in corrispondenza al maturato della relativa
rendita.
Disposizioni:
Art. 2
Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1, con apposito provvedimento
per ogni anno scolastico, occorre attuare:
a) l'apertura di un concorso per l'assegnazione
delle borse di studio, precisandone il numero e l'importo, il
cui bando è parte integrante del provvedimento;
b) la determinazione di due graduatorie
delle domande presentate redatte da apposita Commissione, relative
rispettivamente agli studenti che, l'anno precedente a quello
cui la borsa si riferisce, abbiano ottenuto la licenza media o
frequentato una classe di scuola media superiore;
c) la successiva erogazione delle borse
ai vincitori.
Art. 3
La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di
studio, determinata nominatamente con apposito provvedimento,
è così composta:
- Segretario Generale del Comune di Torino,
o suo delegato, - presidente;
- Dirigente del Settore Servizi Integrativi
e Convenzioni - Divisione Servizi Educativi -, o suo delegato;
- Rappresentante del Provveditorato agli
studi di Torino.
I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza di uno
o più segretari.
Art. 4
a) Le deliberazioni della Commissione,
prese a maggioranza assoluta con voto palese, devono risultare
da verbale sottoscritto da tutti i componenti.
La Commissione si riunisce per il numero
di sedute necessario all'esame delle domande pervenute;
b) è ammesso ricorso, avverso le
decisioni della commissione , secondo le normative vigenti.
Criteri
Art. 5
Nel formulare le graduatorie dei concorrenti, la Commissione deve
attenersi ai seguenti criteri:
a) le borse di studio messe a concorso
sono ripartite fra gli studenti che hanno conseguito la licenza
di scuola media inferiore e gli studenti di scuola media superiore
di cui all'art.1) proporzionalmente al numero delle domande ammesse
per ciascun grado di scuola;
b) per ciascun concorrente si deve provvedere
alla valutazione del reddito familiare annuo pro- capite lordo;
c) la valutazione del merito deve necessariamente
prendere in considerazione l'anno scolastico precedente a quello
cui è riferita la borsa di studio, pertanto gli studenti
iscritti al I° anno di una scuola media superiore, concorrono
con la valutazione espressa nell'esame di licenza media (minimo
buono) cui sono riferiti i seguenti punteggi: Buono
= 7; Distinto = 8; Ottimo= 9.
Per gli altri concorrenti il merito è valutato corrispondentemente
alla votazione media riportata nello scrutinio finale (escluse
educazione fisica, religione e condotta);
d) le graduatorie vengono costituite tenendo
in considerazione sia il reddito che il merito. La Giunta Comunale
provvederà con proprio atto deliberativo a definire le
modalità operative di applicazione di tali criteri.
Requisiti
Art. 6
Il concorrente deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) non aver compiuto l'età di anni
21 alla data di scadenza del concorso;
b) essere nato a Torino o provincia da
genitori residenti in Piemonte;
c) aver frequentato, nell'anno scolastico
precedente a quello cui la borsa si riferisce, una scuola media
inferiore o superiore statale, pareggiata o legalmente riconosciuta
di Torino.
La partecipazione al concorso è
estesa agli studenti residenti in Torino ma obbligati, per zonizzazione,
alla frequenza in istituti ubicati nei comuni della prima cintura
della Città;
d) aver conseguito, nell'anno scolastico
di cui al precedente comma c) del presente articolo, la licenza
media con la valutazione di almeno Buono oppure aver
ottenuto una media non inferiore a 6,5/10 (escluse condotta, religione,
educazione fisica), in una classe di scuola media superiore senza
aver riportato debiti formativi;
e) dimostrare la frequenza regolare di
una classe di scuola media superiore durante l'anno scolastico
cui la borsa di studio si riferisce;
f) essere meritevoli di aiuto;
g) non fruire di altre borse di studio.
h) non superare il reddito familiare lordo
pro-capite previsto per la fascia tariffaria massima per la refezione
delle scuole dell'obbligo.
Documentazione:
Art. 7
Il concorrente deve redigere domanda valendosi dell'apposito modulo
fornito dall'ufficio competente e consegnarla allo stesso, corredata
di tutti i documenti necessari, entro il termine fissato nel bando
di concorso.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, fatta
salva la facoltà, concessa dalla norma, di avvalersi di
autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive o temporaneamente
sostitutive.
a) certificato di nascita del candidato;
b) stato di famiglia e residenza del candidato
e dei genitori;
c) fotocopia della modulistica reddituale
di tutti i componenti il nucleo familiare che hanno prodotto redditi
nell'anno precisato nel bando di concorso, i moduli devono essere
completi di ogni facciata;
d) certificato della votazione riportata
al termine dell'anno scolastico precedente a quello cui la borsa
si riferisce in ogni singola materia della scuola media superiore
o certificato del diploma di licenza media inferiore con giudizio
finale;
e) certificato di frequenza in una classe
di scuola media superiore nell'anno scolastico cui la borsa di
studio si riferisce e per il quale è bandito il concorso.
Inoltro delle domande
Art. 8
Sul bando di concorso dovrà essere precisato il termine
ultimo per la presentazione delle domande nonché le modalità
di inoltro delle stesse.
Non sono da prendere in considerazione le domande che pervengono
oltre i termini stabiliti dal bando di concorso, incomplete o
sprovviste di uno o più documenti.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare, a decorrere dal concorso
per l'anno scol. 1999/2000, il Regolamento F. Casale
assunto con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio
1988 (mecc. 8804567/07);
2) di approvare il Regolamento F.
Casale, così come definito in premessa, per l'assegnazione
delle borse di studio intitolate al nome di Felice Casale
e di renderlo esecutivo dal concorso per l'anno scolastico 1999/2000.
Si precisa che il presente provvedimento
non comporta onere di spesa alcuno.