DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 17 dicembre 1998)
OGGETTO: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE -
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997 n. 446, oltre a istituire
l'imposta regionale sulle attività produttive venivano aboliti alcuni tributi comunali fra i quali, dal
1999 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgvo 15
novembre 1993 n. 507.
Lo stesso decreto 446/97 dava facoltà alle Province e ai Comuni di prevedere, con apposito
regolamento che l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le
aree destinate a mercati, anche attrezzati, fosse assoggettata al pagamento di un canone da parte
del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
La Giunta Comunale in data 19 novembre 1998 ha approvato, come proposta al Consiglio
Comunale (mecc. 9810083/13) il regolamento istitutivo del canone con le modalità previste dagli
artt. 52 e 63 del D.Lgvo 446/97 e principalmente:
1) è stato precisato l'oggetto del canone e da chi è dovuto (artt. 2-3);
2) sono state indicate le procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni e la
loro diversa tipologia (artt. 4-5-6-7);
3) tenendo conto della loro importanza, le strade, aree e spazi pubblici, sono stati suddivisi in
cinque categorie aggiornando il viario già in vigore per la TOSAP e che risulta ormai
obsoleto (art. 9);
4) viene stabilito che la tariffa giornaliera riferita all'unità del metro quadrato o lineare è
determinata sulla base della classificazione delle vie di cui al punto 2), della durata
dell'occupazione, del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata nonchè
al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico,
prevedendo l'applicazione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai
titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione (artt. 8-10);
5) sono state indicate le modalità e termini di pagamento del canone, forme coattive di
riscossione, rimborsi (artt. 12 -16 -18);
6) sono indicate le occupazioni non assoggettate al canone e sono determinati i criteri per la
commisurazione del canone per occupazioni particolari (artt. 13-14);
7) per le occupazioni con cavi e condutture impianti o manufatti delle aziende erogatrici di
pubblici servizi e per quelle strumentali ai servizi medesimi si è ritenuto, in sede di prima
applicazione di adottare il criterio suggerito nello stesso art. 63 determinando il canone
annuo forfettariamente, moltiplicando le misure unitarie di tariffa ivi stabilite per il numero
delle relative utenze.
Il regolamento contiene perciò tutti gli elementi per determinare, per le singole fattispecie
di occupazione, l'ammontare del canone secondo i criteri espressi dall'art. 62 del D.Lvo. 446/97
previa la determinazione del valore della tariffa ordinaria.
Nell'impianto tariffario della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche la tariffa a seconda
se l'occupazione è di tipo permanente se superiore all'anno, o temporanea se inferiore all'anno,
subisce variazioni anche con il decorrere del tempo, della superficie occupata, oltre che
ovviamente per tipologia di occupazione. Tale impostazione porta allo sviluppo di un numero
rilevante di tariffe con notevoli scostamenti nel valore anche per medesime fattispecie di
occupazione.
Il regolamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche prevede invece una tariffa
ordinaria base unica sia per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee. Tenuto conto
che la tariffa TOSAP permanente per la 1^ categoria per l'anno 1998 è di L. 105.000 al metro
quadrato o lineare, la tariffa base ordinaria potrebbe essere 105.000 : 365 giorni pari a 288 lire
al metro quadrato o lineare al giorno.
Considerato peraltro che stante l'estrema eterogeneità delle occupazioni temporanee le quali
nella media sono superiori a quelle per le occupazioni permanenti per cui l'incidenza sulla tariffa
potrebbe compromettere gli introiti che si intendono mantenere stabili rispetto al 1998, si ritiene
di determinare in L. 310 la tariffa giornaliera al metro quadrato o lineare sia per le occupazioni
permanenti sia per quelle temporanee.
Tutto ciò premesso,
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;