DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 15 dicembre 1998)
OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI
DA ATTIVITA' ECONOMICHE. PROVVEDIMENTI.
Proposta del Vicesindaco Carpanini
e dell'Assessore Vernetti.
Con l'articolo 17, comma 3, della Legge n. 128 del 24 aprile 1998 (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale in data 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della
Legge n. 146/1994, che disponevano a ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei
rifiuti propri delle attività economiche compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera
interministeriale del 27 luglio 1984 (G.U. n. 253/1984),
Venendo meno tale assimilazione legale, compete al Comune ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 22/1997, Decreto Ronchi, disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 1998 (mecc. 9804003/21) questa
civica Amministrazione ha proceduto per tutto l'anno 1998 all'assimilazione ai rifiuti urbani, dei
rifiuti compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della precitata delibera interministeriale del 27
luglio 1984, norma tecnica tutt'ora in vigore ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto
Ronchi).
Poiché con l'art. 5, comma 2, del D.L. 2 novembre 1998, n. 376, il termine del 1° gennaio
1999 di cui all'art. 49, comma 1, del precitato Decreto Ronchi, che prevedeva la soppressione da
tale data della T.A.R.S.U., è differito al 1° gennaio 2000, si rende necessario, al fine di garantire
con continuità ed uniformità lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
prodotti dalle attività economiche, di estendere a tutto il 1999, il provvedimento adottato per il
1998, in attesa della determinazione da parte dello Stato dei nuovi criteri in materia previsti
dal'art. 18, comma 2, lettera d), del Decreto Ronchi.
Tutto ciò premesso,