DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 24 novembre 1998)
OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO. OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. DEROGA
TRANSITORIA ALL'ART. 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 luglio 1998 (mecc. 9804829/16),
esecutiva dal 20 luglio 1998, era stato autorizzato, in via transitoria e sino al 31 dicembre 1998,
il rinnovo dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci
operatori del commercio in forma ambulante già presenti nell'area, secondo il posizionamento
dei chioschi per essi a suo tempo prestabilito e ciò al fine di non privare l'utenza del Parco di un
servizio sino allora erogato.
Tale data era stata ritenuta sufficiente al completamento della procedura necessaria, ad
ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove
strutture.
In fase di discussione dell'approvazione della suddetta proroga veniva disposto che il
Settore commercio si assumesse l'impegno di concerto con i diversi settori interessati, di definire
una volta per tutte l'ubicazione di tali strutture.
In proposito in data 24 luglio 1998 veniva indetta una riunione tecnica di coordinamento
che esaminava le varie problematiche derivanti dalle occupazioni degli operatori nelle attuali
ubicazioni proponendo alcuni spostamenti. Dell'elaborazione definitiva della mappa con le nuove
ubicazioni veniva dato incarico al Settore Arredo Urbano. Nel contesto della riunione il Settore
Edilizia Privata portava a conoscenza di una presa di posizione della Commissione Igienico
Edilizia che rivoluzionava la procedura prevista proponendo di affrontare in termini culturali la
questione dei modelli di chiosco proposti dal Settore Arredo Urbano, (e approvati dalla
Soprintendenza ai Beni Ambientali) tramite apposita progettazione di chioschi a pianta circolare
o poligonale, rispettosi dei diversi contesti in cui verranno collocati (quindi diversi fra loro) e
coerenti con la tipologia di chioschi utilizzati nel passato.
Ritenendo che tale presa di posizione esulasse dal mero contesto tecnico e coinvolgesse la
sfera politica veniva indetta una conferenza dei Capigruppo al fine di rendere edotte le varie
componenti politiche delle problematiche emerse.
Considerato l'orientamento emerso in sede di discussione nella conferenza tenutasi in data
2 ottobre 1998 e cioè di procedere secondo le indicazioni a suo tempo stabilite non tenendo conto
delle indicazioni della Commissione Igienico Edilizia che farebbero rinviare la soluzione della
realizzazione dei chioschi a tempi oggi non quantificabili, veniva richiesto all'Arredo Urbano di
proporre, tenendo conto delle indicazioni di collocamento definitivo, una tipologia di chiosco
meglio inseribile nel contesto ambientale che non preveda costi maggiori di quelli ad oggi
previsti.
In attesa di conoscere e valutare le nuove tipologie delle strutture da posizionare nel Parco
e sino al completamento della procedura di autorizzazione edilizia prevista ed alla conseguente
installazione dei medesimi si ritiene opportuno, al fine di non privare l'utenza del Parco nei
prossimi mesi del servizio fin qui erogato, di autorizzare in deroga ai vincoli previsti dall'art. 14
del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che gli operatori che già vi svolgono l'attività in
forma ambulante possono continuare la propria attività occupando le aree di suolo pubblico
individuate, per la collocazione definitiva dei chioschi sulla base delle proposte provenienti dai
diversi Settori e dall'8° Circoscrizione ed elaborate dall'Arredo Urbano, e comunque entro e non
oltre il 31 dicembre 1999.
Tutto ciò premesso,
posizionamento dei chioschi nei siti individuati, sino al completamento della procedura
necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente
installazione delle nuove strutture;
2)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
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