DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 10 novembre 1998)
OGGETTO:
NUOVO P.R.G.-IMMOBILI SITI IN C.SO TAZZOLI, 176,184 E IN VIA
TARICCO, 3,5,7. -VARIANTE PARZIALE N.6 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.17 COMMA
7 DELLA LEGGE REGIONALE N°56/1977 COME SOSTITUITO DALL'ART.1 DELLA L.R.
41/97.- ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Gli immobili in oggetto, compresi nel territorio della seconda Circoscrizione ed in
particolare nella porzione est dell'isolato delimitato dal corso Tazzoli e dalle vie Gonin, Taricco
e Induno, sono costituiti da tre lotti di proprietà privata, su cui insistono tre edifici residenziali
a tre, cinque e sette piani fuori terra, due autorimesse ad un piano fuori terra, nonchè un
fabbricato sede di una carrozzeria.
Sulla porzione ovest dello stesso isolato è invece sito il complesso scolastico del liceo
scientifico Majorana di C.so Tazzoli 186 e 188 (vedasi allegato estratto planimetrico, alla scala
1:1000, della situazione fabbricativa - all. 2).
In sede di stesura del progetto preliminare del P.R.G., la destinazione a servizi pubblici S -
istruzione superiore - lettera "s" ( quali definiti dall'art.22, della L.U.R.), fu assegnata non soltanto
al lotto del predetto liceo, bensì, erroneamente, anche ai lotti residenziali sopra menzionati
(vedasi allegato estratto planimetrico, alla scala 1:5000, del progetto preliminare- all. 2).
In sede di osservazioni al progetto preliminare, non fu segnalata l'errata attribuzione a
servizi pubblici delle aree in questione su cui insistono edifici consolidati residenziali.
Conseguentemente non furono svolte specifiche verifiche e la destinazione a servizi pubblici-
istruzione superiore all'obbligo - estesa a tutto l'isolato, fu confermata anche nel progetto
definitivo del P.R.G., quale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3-45091 del
21 aprile 1995 ( vedasi allegato estratto planimetrico, alla scala 1:5000 del P.R.G. - stato attuale -
all. 2).
Successivamente, tuttavia, sono state avanzate diverse istanze, da parte di privati residenti
nei condomini dell'isolato in parola, relative alla richiesta di modificazione della destinazione
urbanistica, attribuita dal P.R.G. ai lotti di loro proprietà, da servizi pubblici a residenza di fatto
consolidata.
La Civica Amministrazione, riconosciuta l'immotivata destinazione a servizi pubblici degli
immobili residenziali sopra descritti e constatato che non sono mai emerse indicazioni relative
alla necessità di ampliare la sede del predetto liceo nè da parte della Circoscrizione interessata,
nè da parte dell' Amministrazione Provinciale, è addivenuta nella determinazione di accedere alle
richieste dei privati, mediante l'adozione di specifica variante al Piano Regolatore Generale.
La variante prevede, coerentemente con gli usi in atto, il cambiamento della destinazione
urbanistica sugli immobili di proprietà privata in questione, da servizi pubblici S - istruzione
superiore all'obbligo, lettera "s" - a residenza - area normativa R3- con la quale, secondo i criteri
del Piano Regolatore Generale, vengono classificati gli isolati, o parti di essi, residenziali, con
limitata presenza di attività compatibili con tali usi ( vedasi allegato estratto planimetrico, alla
scala 1:5000 del P.R.G. - variante- all. 2).
La superficie totale dell'area interessata dalla variante è di circa mq. 1350. Dalle verifiche
effettuate è emerso che tale quantità non influisce significativamente sulla dotazione di spazi
per pubblici servizi previsti dal Piano Regolatore.
La destinazione degli immobili in oggetto a residenza - area normativa R3 - non incrementa
la capacità insediativa massima del tessuto urbano consolidato della Città: infatti, i cittadini che
abitano l'area interessata sono stati conteggiati, sulla base dei dati del censimento dell'anno 1991,
in sede di stesura del progetto definitivo del P.R.G., ai fini della determinazione della suddetta
capacità insediativa.
Il presente provvedimento, pertanto, avuto riguardo al fatto che attiene a limitata superficie
territoriale con rilevanza esclusivamente comunale, che non comporta aumento della capacità
insediativa del P.R.G. e che non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti,
costituisce variante parziale ai sensi del comma 7 dell'art.17 della L.U.R.
Successivamente all'approvazione della presente variante si dovrà procedere
all'adeguamento del Foglio 12A della tavola n.1 del P.R.G. Ciò in conformità alle variazioni
descritte in precedenza e congiuntamente all'introduzione, nella medesima Tavola, degli
aggiornamenti derivanti da altre eventuali modificazioni approvate con accordi di programma,
varianti, correzioni di errori materiali, ecc..
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto l'art.17, comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 come sostituito
dall'art.1 della Legge Regionale n.41/1997;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile
1995;
Considerato che la Circoscrizione n. 2, alla quale è stato richiesto parere, ai sensi dell'art.
43 comma 1 del Regolamento del Decentramento, con nota del 17/06/98 e successiva proroga del
22/07/98 su espressa richiesta della stessa, ha espresso parere favorevole (all. 1 - n. );
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
f) estratto planimetrico della Tavola n.1- Foglio 12 A (parte) della variante al P.R.G., alla
scala 1:5000, con sovrapposizione di lucido che evidenzia la localizzazione delle aree
interessate.
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