DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 10 novembre 1998)
OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PLURIENNALE AL GRUPPO SPORTIVO
ALLOTREB PER LA GESTIONE DELL'AREA MUNICIPALE AD USO CAMPO SPORTIVO
SITA IN STRADA BERTOLLA.
Proposta dell'Assessore Perone,
di concerto con l'Assessore Viano.
Il Gruppo Sportivo ALLOTREB ha in concessione da alcuni anni l'impianto sportivo sito
in Strada Bertolla.
Il Consiglio della VI Circoscrizione, nella seduta del 21 maggio 1998 (mecc. 9803315/89)
ha espresso parere favorevole alla gestione pluriennale dell'immobile in oggetto, secondo lo
schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), e successive integrazioni, nonchè
alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02) tale concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione
che prevede l'affidamento in concessione degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire
sia un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si
ritiene accoglibile, anche considerando che il concessionario si accollerà tutte le spese di
conduzione fatta eccezione per le spese relative alla fornitura dell'acqua che saranno a carico della
Città.
Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri
aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale.
Alla luce di quanto evidenziato, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione
pluriennale dell'area di Strada Bertolla 111 con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere in gestione l'impianto sportivo di proprietà municipale, della superficie di mq.
2.700 circa, sito in Strada Bertolla adiacente il numero 52, al Gruppo Sportivo Allotreb, con
sede in Torino Strada Bertolla 111, (C.F. 97514100011), nella persona del Presidente, Sig.
Francesco Gilardi, nato a Torino il 26/5/1956, residente a Torino in Strada Bertolla 72/8,
(C.F. GLRFNC56E26L219O) per un periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di
stipulazione del contratto.;
2) di approvare la convenzione con il Gruppo Sportivo Allotreb alle condizioni tutte riportate
nel contratto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 2 -
n. ).
Il corrispettivo annuo determinato in L. 1.350.000 IVA inclusa dovrà essere versato alla
Città in rate semestrali anticipate, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione VI, che
provvederà all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente, attestando sin d'ora che il
canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione
degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico
del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a
nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
All'atto della consegna dell'immobile gli eventuali beni mobili di proprietà comunale
verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della VI Circoscrizione.
Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
3) di dare atto che le spese a carico della Città di cui all'art. 3 dell'allegata convenzione
trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei settori competenti;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
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