OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ E L'A.T.C. DI TORINO PER LA GESTIONE
IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Convenzione tra la Città e l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino,
stipulata
con atto A.P. n. 512 in data 6 dicembre 1994, per l'amministrazione del patrimonio
immobiliare comunale è giunta a scadenza il 31 dicembre 1996.
Per concorde e tacito assenso delle parti la Convenzione è ora applicata in regime di
proroga, sino alla definizione di un nuovo conferimento per l'amministrazione del patrimonio
comunale, attualmente costituto da n. 9.750 alloggi, n. 1.013 boxes e n. 212 locali commerciali,
suscettibile di modificazioni in funzione dei piani di alienazione del patrimonio comunale approvati
dalla Città.
In data 19 novembre 1996 la Città aveva già inviato all'A.T.C., per la disamina ed i rilievi
del caso, un nuovo schema di convenzione, recante significative innovazioni rispetto al testo
precedentemente adottato; tale schema è stato successivamente
modificato secondo le linee guida
esposte più avanti.
Mentre la Città sta valutando la praticabilità di altre forme di gestione del proprio patrimonio
immobiliare e, in particolare, l'opportunità di tali alternative sia dal punto di vista economico sia
dal punto di vista della compatibilità con le norme vigenti, risulta necessario confermare, seppur
con diverse modalità, il conferimento all'A.T.C. sulla base delle seguenti motivazioni:
1) la Città non è dotata di una struttura atta a garantire la gestione del patrimonio di cui trattasi;
l'eventuale costituzione della predetta struttura comporterebbe oneri rilevanti in termini di organico
e di locali da reperire, non rientrando peraltro tra le finalità precipue dei Comuni la gestione diretta
dei servizi;
2) si è riscontrato non essere ad oggi praticabile, con le necessarie garanzie, un modello gestionale
alternativo a quello offerto dall'A.T.C., sia in ragione delle specifiche competenze richieste in
ordine alla complessa normativa regolante la materia, sia in riferimento all'adeguata organizzazione
tecnico-amministrativa da mettere in campo, sia infine a fronte dell'indispensabile dotazione di un
software operativo, necessario per garantire il governo di tutte le fasi gestionali;
3) L'A.T.C. ha attuato il risanamento finanziario ed economico riducendo drasticamente il proprio
disavanzo finanziario, ha raggiunto l'equilibrio tra entrate e spese, il blocco di un nuovo deficit
dopo il risanamento, garantito da un programma triennale per la parte corrente e per quella relativa
agli investimenti, l'azzeramento dei debiti verso banche senza ricorso a nuovi mutui.
Inoltre l'Agenzia medesima ha incrementato il suo impegno nel servizio di manutenzione al
fine di produrre una maggiore immediatezza di risposta alle esigenze dell'utenza, una migliore
gestione delle situazioni di crisi, l'attuazione di interventi più completi ed organici di manutenzione
ordinaria volti a superare la pura e semplice gestione delle urgenze, la trasparenza nel servizio
medesimo tramite la presa d'atto, da parte dell'inquilinato, delle fatture relative ai lavori eseguiti.
D'altra parte la Legge Regionale 26 aprile 1993 n. 11 individua le A.T.C. quali naturali Enti
Gestori del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Il nuovo schema, elaborato congiuntamente dagli Uffici dei due Enti interessati, si basa sui
seguenti punti cardine:
- la Città affida in concessione all'A.T.C. la gestione del patrimonio immobiliare comunale per la
durata di dieci anni, fatta salva reciproca facoltà di recesso unilaterale con preavviso di 12 mesi;
le condizioni, i canoni e quant'altro definito contrattualmente con gli utenti è determinato nel
rispetto delle normative vigenti ed in analogia al patrimonio dell'A.T.C. medesima;
- la concessione è gratuita; tutti i proventi derivanti dall'esercizio della concessione sono di
spettanza dell'A.T.C., in quanto concessionaria, che si impegna a destinare la totalità dei proventi
effettivamente incassati, al netto delle spese effettivamente pagate, al finanziamento di interventi
di adeguamento edilizio ed impiantistico alla vigente normativa e di manutenzione straordinaria
del patrimonio concesso; di tali interventi l'A.T.C. fornirà rendiconto annuale entro il mese di
giugno dell'anno successivo;
- le spese dovranno essere rilevate in termini di cassa e saranno determinate con imputazione
proporzionale al numero dei vani del patrimonio comunale gestito rispetto al patrimonio
complessivamente amministrato, per ciò che attiene le spese generali, di amministrazione e del
personale addetto alla manutenzione ordinaria, e con imputazione diretta per ciò che riguarda le
spese ripetibili, legali, fiscali, assicurative, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni altra
spesa attinente al solo patrimonio comunale;
- la manutenzione straordinaria e gli eventuali interventi di adeguamento saranno effettuati
dall'A.T.C. nell'ambito di specifici programmi annuali o pluriennali predisposti di concerto con la
Città, fissando i criteri di intervento e le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari sulla base
delle effettive disponibilità contabilizzate nella gestione speciale ex art. 10 D.P.R. 1036/72 e s.m.i.,
acquisita la necessaria autorizzazione regionale;
- in caso di morosità l'A.T.C. procede nei confronti degli utenti in applicazione della Legge
Regionale 46/95 e s.m.i.; la concessionaria prosegue nell'azione di recupero della morosità
pregressa destinando i relativi proventi per le finalità sopra individuate;
- la Città si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari alla tutela dei propri interessi
patrimoniali, sulla base dello schema dei movimenti finanziari che fa parte integrante della
Convenzione; a tal fine l'A.T.C. garantisce l'accesso alla documentazione ed ai beni relativi.
Circa l'ammortamento dei beni immobili comunali dati in concessione all'A.T.C. occorre
tener conto di quanto disposto dal decreto legislativo del 25 febbraio 1995 n. 77, artt. 9, 71, 72,
117, che prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio comunale a partire dall'esercizio 1999 un fondo
di ammortamento da destinarsi, in sede di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione nell'anno
successivo, al finanziamento degli investimenti.
Occorre in proposito rilevare che per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica la
deliberazione CIPE del 13 marzo 1995, modificata con delibera del 20 dicembre 1996, prevede
il versamento al Fondo per l'Edilizia Residenziale Pubblica dello 0,50% annuo del valore locativo
del patrimonio gestito con esclusione degli alloggi a canone sociale.
Poiché trattasi di regolamento riguardante in modo specifico gli alloggi di E.R.P. si ritiene
che tale normativa permetta di superare l'obbligo di un diverso accantonamento di quote di
ammortamento, dal momento che il fondo che andrà così a costituirsi potrà essere utilizzato per
lavori di manutenzione straordinaria e risanamento al fine di conservare il patrimonio immobiliare.
Pertanto, con riferimento agli immobili in concessione all'A.T.C., fintanto che le quote di
ammortamento determinate ai sensi del D.Lgs. citato rimarranno al di sotto della soglia dello
0,50% previsto dalla delibera CIPE non si procederà al relativo accantonamento nel bilancio
comunale; nel caso in cui l'ammontare di tali quote supererà la predetta soglia si dovrà procedere
ad idoneo stanziamento nel bilancio comunale di competenza nella misura pari alla differenza tra
la quota annuale determinata ai sensi del D.Lgs. 77/95 e l'ammontare dello 0,50% annuo del valore
locativo di cui alla delibera CIPE del 13 marzo 1995.
Nelle more dell'approvazione della nuova Convenzione, per concorde e tacito assenso delle
parti, l'atto convenzionale scaduto il 31 dicembre 1996 continua ad applicarsi in regime di proroga,
non potendosi ammettere soluzioni di continuità nella gestione e l'A.T.C. provvederà nell'esercizio
finanziario 1998 a versare alla Città la somma da questa richiesta per il pagamento dell'I.C.I. a
valere sugli introiti dei canoni effettivamente incassati.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.