DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: UNITA' IMMOBILIARI DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' NEL
COMUNE DI NICHELINO VIA AMENDOLA 21 - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 1985 (mecc.
8516151/12) e della deliberazione della Giunta Municipale in data 18 marzo 1986 (mecc.
8603541/12) venne formalizzato con atto rogito Viscusi rep. n. 230671 del 6 maggio 1986
l'acquisto da parte della Città di n. 4 alloggi e n. 4 autorimesse nel complesso edilizio di proprietà
dell'Impresa Costruzioni Arch. Aldo Casassa - ARCAS S.p.a., ubicato in Nichelino, Via
Amendola 21; l'acquisto venne finanziato con i fondi messi a disposizione della Città ai sensi della
Legge 5 aprile 1985 n. 118.
Gli immobili predetti insistono su un'area facente parte del Lotto 13 del Piano di Edilizia
Economica e Popolare, distinta a catasto al Foglio VIII n. 632 parte e n. 634, concessa in diritto
di superficie novantanovennale dal Comune di Nichelino alla predetta Impresa con Convenzione
ex art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, atto rogito Grassi Reverdini, rep. n.17060 in data
18 febbraio 1982.
Nel sopra citato atto di compravendita l'Impresa venditrice dichiarò di rinunciare
irrevocabilmente al diritto di rivalsa verso la Città circa il pagamento di somme aggiuntive od
eventuali conguagli di cui alla Legge 385 del 29 luglio 1980 che il Comune di Nichelino avrebbe
potuto richiedere, anche in tempi successivi all'atto medesimo, in relazione ai costi effettivamente
sostenuti dalla medesima Amministrazione comunale per l'acquisizione dell'area di cui trattasi.
Con nota prot. n. 4945 in data 31 gennaio 1995 il Comune di Nichelino rese noto alla Città
che, a seguito degli accordi transattivi sulle indennità di esproprio intervenute con alcune
proprietà, tale Amministrazione aveva a suo tempo inoltrato ai proprietari degli alloggi le richieste
di conguaglio da essi derivanti.
Le tensioni venutesi a creare in tale contesto spinsero il Comune di Nichelino ad accogliere
le richieste avanzate dai cittadini interessati dal conguaglio, i quali, a fronte dei maggiori oneri
espropriativi da sopportare, superiori a quelli prevedibili od ipotizzabili al momento della
stipulazione delle convenzioni, sostennero l'incoerenza del regime superficiario e le limitazioni da
esso derivanti e ne rivendicarono la trasformazione in diritto di proprietà.
In tale situazione il Consiglio Comunale di Nichelino, con deliberazione n. 11 in data 11
gennaio 1993, tracciò la linea direttrice della conversione del diritto di superficie in diritto di
proprietà, subordinandone l'accesso alla manifesta volontà da parte di tutti i proprietari ed alla
corresponsione dell'intero ammontare delle indennità espropriative.
Con successiva deliberazione consiliare n. 131 del 14 ottobre 1993 venne approvato il
P.P.A. del PEEP Pracavallo-Castello-Debouchè, destinando una percentuale del 37% del
volume su aree in proprietà ed il residuo su aree in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della
Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e secondo le priorità indicate dalla precedente deliberazione n.
11/93.
Fra i lotti da assegnarsi in diritto di proprietà, individuati con la predetta deliberazione,
venne ricompresa l'area già assegnata all'Impresa di Costruzioni Arch. Aldo Casassa - ARCAS
S.p.a., su cui ora sorge il complesso edilizio in cui sono ubicate le unità successivamente cedute
alla Città.
I proprietari degli alloggi degli edifici all'interno del lotto in questione, avendo provveduto
al versamento dell'intero conguaglio delle indennità, inoltrarono al Comune di Nichelino formale
richiesta di trasformazione del diritto superficiario.
Poiché la concessione in proprietà del lotto fondiario non venne ritenuta frazionabile
all'interno degli stabili su di esso edificati, il predetto Comune richiese alla Città di sottoscrivere
analoga richiesta per poter dar corso all'istanza presentata dagli altri proprietari superficiari.
La stessa Amministrazione precisò che il conguaglio relativo alle unità immobiliari di
proprietà della Città era stato debitamente corrisposto dall'Impresa ARCAS S.p.a. e che quindi
la trasformazione del diritto di superficie non avrebbe comportato alcun onere aggiuntivo, se non
quelli derivanti dalla stipulazione dell'atto notarile, trascrizione e registrazione, da ripartirsi tra
tutti i soggetti interessati.
Con nota prot. n. 3312 in data 16.5.95 la Città, acquisito dai competenti Uffici Comunali
un parere di massima favorevole, invitò il Comune di Nichelino a voler trasmettere uno schema
d'atto notarile da sottoporre agli Organi comunali al fine dell'eventuale approvazione della
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente alle unità a suo tempo
acquisite.
Con deliberazione Consiliare n. 52 del 27 maggio 1996 il Comune di Nichelino, considerato
che l'ammontare del conguaglio delle indennità espropriative era stato interamente corrisposto da
tutti i soggetti interessati, ha deliberato di concedere in diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 35
della Legge 865/71 e nel rispetto dell'art. 23 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, l'area, già
assegnata in diritto di superficie, su cui sorgono i Condominii di Via Amendola 17, 19 e 21,
rinunciando al diritto di prelazione su ogni cessione delle unità immobiliari realizzate.
Con deliberazione consiliare n. 52 del 20 marzo 1997, trasmessa alla Città con nota prot.
n. 31458 del 12 giugno 1997, il Comune di Nichelino ha quindi approvato lo schema di atto per
le modificazioni da apportare agli atti originari per formalizzare la cessione in diritto di proprietà
dell'area summenzionata.
Con successivo provvedimento deliberativo, in corso di adozione, il Comune di Nichelino,
in accoglimento alle richieste della Città, ha apportato alcune integrazioni al testo di atto
precedentemente approvato, al fine di renderlo coerente con il particolare regime giuridico cui
sono soggetti, in materia di locazione, gli alloggi di proprietà della Città.
Occorre pertanto procedere all'approvazione, da parte della Città, dello schema d'atto
allegato al presente provvedimento, conforme a quello adottato dal Comune di Nichelino,
rettificato con le integrazioni riportate nel dispositivo della presente deliberazione, onde procedere
alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dell'area su cui insiste il
Condominio di Via Amendola 21, tenuto conto delle aspettive, meritevoli di tutela, dei proprietari
degli alloggi in esso compresi ed in accoglimento dei provvedimenti assunti dalla predetta
Amministrazione comunale.
Occorre inoltre considerare che tale operazione non comporta alcun onere aggiuntivo per
la Città rispetto a quello a suo tempo versato in occasione della compravendita formalizzata con
atto Viscusi del 6 maggio 1986, ad eccezione di quota spese per eventuali frazionamenti, per la
stipulazione dell'atto notarile e per gli oneri di trascrizione.
Tutto ciò premesso,
superficie in diritto di proprietà dell'area sita nel predetto Comune, Via Amendola 21,
distinta a catasto al Foglio VIII mapp. n. 632 parte e n. 634, su cui insistono n. 4 unità
alloggiative e n. 4 autorimesse acquistate dalla Città con atto rogito Notaio Viscusi, rep.
230671 del 6 maggio 1986;
2) di approvare le seguenti integrazioni al predetto schema concordate con l'Amministrazione
Comunale di Nichelino:
a pag. 3, nelle Premesse, dopo il 1° capoverso aggiungere:
che la Città di Torino, nel fabbricato summenzionato, ha acquistato con atto rogito Notaio
Viscusi in data 6 maggio 1986, rep. N. 230671/14183, n. 4 alloggi e n. 4 autorimesse con
utilizzo dei fondi messi a disposizione della Città medesima ai sensi della Legge 5 aprile
1985 n. 118";
all'art. 2 aggiungere il secondo comma:
Per quanto riguarda gli alloggi e le autorimesse di proprietà della Città di Torino il
corrispettivo predetto è stato integralmente versato dall'Impresa Edilizia costruttrice e nulla
è più dovuto dalla Città di Torino;
l'art. 3, commi 1° e 2°, viene riformulato nel modo seguente: