DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 6 ottobre 1998)
OGGETTO: IMMOBILE SITO IN STRADA BERTOLLA, 113. - CORREZIONE ERRATA
CLASSIFICAZIONE DI EDIFICIO DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, LETTERA A), DELLA L.U.R., COSÌ COME PREVISTO
ALL'ARTICOLO 26, COMMA 23, DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..
Proposta dell'Assessore Corsico.
L'articolo 17, ottavo comma, lettera a), della Legge Urbanistica Regionale così come
modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1997 n.41, stabilisce che non costituiscono variante
al Piano Regolatore Generale le correzioni di errori materiali, nonchè gli atti che eliminano
contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.
Gli immobili in oggetto costituiscono il complesso edilizio della parrocchia di San Grato,
avente accesso dalla strada comunale di Bertolla al numero civico 113.
Tale complesso costituitosi nel tempo per integrazioni ed acquisizioni successive è
costituito dalla chiesa di San Grato, dalla canonica, da un edificio a manica semplice di due piani
fuori terra addossato al lato destro della Chiesa e da un corpo di fabbrica ortogonale ai
precedenti, di più recente acquisizione, destinato ad oratorio, affacciato su un ampio cortile di
proprietà parrocchiale.
L'intero complesso edilizio è stato classificato dal vigente Piano Regolatore Generale come
appartenente al gruppo 1 "edifici di gran prestigio (rappresentato graficamente con campitura nera
affiancata dal numero 1)".
Con riferimento alla tutela espressa nel Piano è stata presentata, da parte del Parroco della
Chiesa di San Grato, istanza per il declassamento, ai sensi dell'articolo 26, comma 23, delle
N.U.E.A., degli edifici costituenti il complesso parrocchiale con esclusione della Chiesa vera e
propria.
Quest'ultima norma dispone che "Nel caso in cui venga dimostrato, attraverso idonea
documentazione, l'errata classificazione degli edifici di particolare interesse storico con relativa
pertinenza e degli edifici caratterizzanti il tessuto storico, ............. i tipi di intervento ammessi
sugli edifici saranno individuati con deliberazione dell'Amministrazione Comunale........ previa
segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte".
Al fine di acquisire un parere sul valore storico architettonico del complesso edilizio, su cui
viene avanzata richiesta di declassamento, la Civica Amministrazione ha affidato specifica
consulenza agli Esperti che hanno collaborato alla redazione delle ricerche storiche per il nuovo
Piano Regolatore Generale (Deliberazione del 16/4/96 - mecc.9602433/09, convenzione
sottoscritta in data 11/7/96).
Gli Storici summenzionati, a seguito di opportuni approfondimenti e sopralluoghi, pur
confermando l'interesse storico del complesso edilizio di cui è caso, hanno ritenuto giustificata
la richiesta di declassamento avanzata dal legale rappresentante.
Pertanto, si rende necessario modificare la classificazione dei gruppi di appartenenza dei
singoli corpi di fabbrica alle categorie di edifici, riconosciuti dal P.R.G. in relazione a specifici
caratteri storici e architettonici, nel modo appresso descritto.
La Chiesa di San Grato, edificio a navata unica e campanile, individuata nella situazione
fabbricativa alla scala 1:2000 con la lettera A, è confermata nel gruppo "edifici di gran prestigio".
Il corpo di fabbrica a 2 piani costituito dai locali parrocchiali originari addossati alla Chiesa,
individuato con la lettera B nella summenzionata planimetria, viene declassato da "edifici di gran
prestigio" gruppo 1 a "edifici di rilevante interesse storico" gruppo 2.
Il corpo di fabbrica costituito dai locali di servizio e dai locali ad uso dell'oratorio, acquisiti
nel 1970, individuati nella planimetria con le lettere C e D, viene declassato da "edifici di gran
prestigio" gruppo 1 a "edifici di valore storico ambientale" gruppo 3.
Viene inoltre eliminato il vincolo di tutela sulla porzione di tettoia esistente ceduta ad altra
Proprietà, riconosciuta come "un manufatto che non presenta caratteri qualificanti e si configura
come super fetazione del corpo principale e delle pertinenze più antiche, come attesta in
particolare la diversità delle coperture", individuata in planimetria con lettera E.
Viene altresì eliminato il vincolo di tutela sulla porzione di tettoia, individuata con la lettera
F, che risulta essere stata interamente demolita.
Viene pertanto modificata la Tavola di Piano n.2 scala 1:2000 - Foglio n.22 "Edifici di
interesse storico", avente carattere prescrittivo e, conseguentemente, la Tavola n.1 - Foglio n.6 -
scala 1:5000 "Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso".
Tutto ciò premesso,
Visto l'art. 26 comma 23 delle N.U.E.A. del P.R.G.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile
1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;