DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 29 settembre 1998)
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA PASSO BUOLE 96
CENTRO ADDESTRAMENTO SPORTIVO KL TO. CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO.
Proposta dell'Assessore Perone,
di concerto con l'Assessore Viano.
Il Centro Addestramento Sportivo KL TO ha in concessione da alcuni anni un campo di
calcio ubicato all'interno del complesso sportivo comunale sito in via Passo Buole 96.
Negli ultimi due anni sono emerse una serie di problematiche relative alla promiscuità
gestionale degli spazi calcio e si è quindi congiuntamente esaminata con la competente
Circoscrizione, l'eventualità di individuare la migliore soluzione soprattutto a tutela delle attività
svolte da altre società calcistiche minori, ma che nello stesso tempo riducesse gli oneri e le
incombenze di conduzione a carico della Città.
Infatti dopo un'analisi complessiva, che tenesse anche conto delle esigenze di funzionamento
delle attività di baseball e softball praticate prioritamente nel complesso, con nota del 14 luglio
1998 la IX Circoscrizione ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione pluriennale
dell'immobile in oggetto, con estensione al campo di calcio adiacente, secondo la schema di
disciplinare compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), demandando all'Assessorato allo
Sport il definitivo perfezionamento della convenzione.
Pertanto in ottemperanza alla delibera quadro sulla gestione sociale degli Impianti sportivi
(mecc. 9410962/10), successivamente integrata con Provvedimento (mecc. 9602474/10), tale
concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione
degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia un miglior utilizzo degli stessi, sia il
recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche considerando gli
spazi sociali offerti per le attività di quartiere e le spese di conduzione che il concessionario si
accollerà.
D'altro canto è indispensabile rilevare l'elevato impegno nelle iniziative proposte dalla
Società concessionaria, che offrono a fasce giovanili di utenza particolarmente a rischio
l'opportunità di praticare attività sportiva e ludico-motoria.
Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri
aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale, ad
eccezione della sola spesa relativa all'acqua potabile.
Verificato infine che il Centro Addestramento Sportivo KL TO non opera a fini di lucro ed
alla luce di quanto evidenziato, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione pluriennale
dell'immobile sopra descritto sito in Torino, via Passo Buole 96, con decorrenza dalla data di
stipulazione dell'allegata convenzione.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare la gestione dei campi di calcio ubicati all'interno del complesso sportivo sito
in Torino, via Passo Buole 96 al Centro Addestramento Sportivo KL TO, con sede in
Torino, via Passo Buole 96, nella persona del Presidente pro-tempore sig. Carlo MARINO,
nato a Novara l'8 novembre 1948, residente in Orbassano, via Trento 10 (C.F.
MRNCRL48S08F952E) per un periodo di anni 5 a far tempo dalla data di stipula della
convenzione;
2) di approvare la convenzione con il Centro Addestramento Sportivo KL TO alle condizioni
tutte riportate nel contratto allegato che è parte integrante del presente provvedimento (all.
2 - n. ). Il corrispettivo annuo determinato in L. 3.000.000 IVA compresa dovrà essere
versato alla Città in un'unica rata annuale anticipata presso l'Ufficio Cassa della
Circoscrizione IX, che provvederà all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente,
attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente,
anche in considerazione degli spazi sociali messi a disposizione e dell'oneroso impegno
finanziario assunto dal concessionario per la manutenzione straordinaria dei fabbricati.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico
della Società concessionaria. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente,
ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
All'atto della consegna dell'immobile gli eventuali beni mobili di proprietà comunale
verranno fatti constare in apposito verbale, sul quale verrà riportata anche un'annotazione
sulla condizione igienico-edilizia della struttura, da redigersi a cura della Circoscrizione IX.
Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
3) di dare atto che le spese a carico della Città di cui all'art. 7 dell'allegata convenzione
trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
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