DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 17 settembre 1998)
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 2 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43
L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE
DI PRG
COMPRESA TRA VIA MONFALCONE, BISTAGNO, MOMBASIGLIO,
ROVERETO - "AMBITO 12.22 BISTAGNO" - APPROVAZIONE. IMPORTO ONERI
URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO LIRE 354.967.585 - REVOCA DELIBERAZIONE
MECC. 9406573/20.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
Il PRG vigente, approvato con deliberazione n° 3-45091 della Giunta Regionale del 21
aprile 1995, classifica come Zone Urbane di Trasformazione quelle parti di territorio per le quali,
indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione
urbanistica e di nuovo impianto; l'attuazione è disciplinata dagli artt. 7 e 15 e dalle relative schede
normative delle NUEA di PRG.
Il suddetto art. 7 consente, in sede di strumento urbanistico esecutivo, di modificare le
indicazioni planimetriche contenute nelle tavole di azzonamento in scala 1:5.000 del PRG senza
che ciò costituisca variante, purchè siano rispettate le quantità dell'edificazione e dei servizi, le
destinazioni d'uso e le eventuali specificazioni contenute nelle schede normative d'ambito.
Le modifiche di cui sopra sono consentite purchè dimostrino di conseguire una migliore
organizzazione dell'ambiente urbano o in relazione a mutate condizioni od esigenze.
La soc. B&M Fin-Immobiliare, proprietaria dell'"Ambito 12.22 Bistagno" la cui destinazione
d'uso è "prevalentemente residenziale", ha presentato, in data 23/12/97 (con successive
integrazioni del 17/2 e 20/4/98) un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ai sensi dell'art. 43 della
L.R. 56/77 e s.m.i., finalizzato alla trasformazione dell'ambito stesso in applicazione alle
sopracitate norme di PRG.
Nel contempo, con comunicazione del 29/5/98, la stessa società
B&M Fin-Immobiliare ha
dichiarato di rinunciare espressamente al Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 44 LUR
(approvato con deliberazione n. 320
del Consiglio Comunale del 19/9/94 - 9406573/20 - esecutiva
dal 14/10/94) relativo alla realizzazione di una nuova costruzione per attività direzionali sull'area
in oggetto che con il presente provvedimento viene revocato.
La rinuncia al perfezionamento della convenzione di cui al PEC succitato
(art. 33 NUEA di
PRG)
consente alla proprietà di attuare quanto previsto dal nuovo PRG.
Il nuovo assetto planivolumetrico determinato nel presente PEC propone di organizzare la
capacità edificatoria in due fabbricati a 6 piani fuori terra, posti
sull'allineamento consolidato della
via Monfalcone
; l'ampio spazio pubblico tra gli edifici costituisce elemento introduttivo all'area a
servizi pubblici derivante dalla trasformazione.
Viene in tal modo modificato l'azzonamento del PRG per l'ambito 12.22 che prevedeva,
viceversa, l'edificazione lungo le vie Rovereto e Bistagno.
La proposta planivolumetrica del PEC, formulata nel rispetto delle prescrizioni cogenti della
relativa scheda normativa, dimostra di perseguire valide motivazioni urbanistiche. Infatti
l'edificazione di progetto privilegia e sottolinea la continuità urbana della via Monfalcone, nel
contempo configurando un'area a servizi che presenta un alto grado di permeabilità ed accessibilità
alla fruizione pubblica.
Le modalità dell'intervento in progetto, ai sensi degli artt. 7 e 15 e della relativa scheda
normativa delle NUEA del PRG vigente, prevedono: indice di edificabilità territoriale elevato a
0,8 mq SLP/mq ST (in quanto nell'ambito si realizza la SLP generata dalle utilizzazioni edificatorie
di un'area compresa nel parco urbano e fluviale P.33)
;
destinazione d'uso esclusivamente
residenziale; aree destinate alla realizzazione dei servizi pubblici
mq 3.246
(verde, parcheggi in
fregio a via Mombasiglio).
L'area del parco P.33, pari a mq 10.788, è di proprietà della Cooperativa Comunità s.r.l. che
interviene nella convenzione attuativa
esclusivamente
per la cessione alla Città dell'area stessa e
per il trasferimento delle relative capacità edificatorie,
ai sensi degli artt. 15 e 21 delle NUEA di
PRG
,
nell'ambito 12.22
di proprietà della
soc.
B&M Fin-Immobiliare, proponente del PEC.
La cessione alla Città di tale area costituisce un significativo contributo alla realizzazione del
parco stesso, la cui localizzazione è limitrofa ad un intervento di edilizia pubblica sovvenzionata
in località Borgata Villaretto, oggetto di accordo di programma ratificato dal Consiglio Comunale
con deliberazione in data 6 ottobre 1997 (mecc. 9705984/09), dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 20 ottobre 1997.
L'indice di edificabilità delle aree a parco, 0,05 mq SLP/mq ST, genererebbe mq 539 di SLP,
di cui solo mq 470 sono realizzabili
nell'ambito 12.22 ai fini dell'elevazione
dell'indice, sino al
massimo consentito
di 0,8 mq/mq
.
I dati tecnici fondamentali dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di due
concessioni edilizie, sono i seguenti:
Superficie Territoriale ambito 12.22 (S.T.) mq 4.701
S.L.P. complessiva (I.T. 0,8 mq SLP/mq ST) max mq 3.760
(destinazione residenziale
100%
)
Abitanti insediabili (mq 3.760/34) n° 111
Aree a servizi pubblici totale mq 3.246
di cui: cedute mq 2.850
assoggettate all'uso pubblico mq 396
Area ceduta nel parco urbano e fluviale P.33 del PRG mq 10.788
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute, la soc.
B&M
Fin-
Immobiliare, per la realizzazione dei servizi pubblici nell'ambito 12.22, cede gratuitamente a favore
del Comune di Torino un'area per servizi di mq 2.850 e conviene l'assoggettamento all'uso
pubblico di aree private per mq 396; la Cooperativa Comunità cede gratuitamente a favore del
Comune di Torino un'area di sua proprietà di mq 10.788, compresa nel parco urbano e fluviale
P.33.
La soc. B&M Fin-Immobiliare si obbliga a realizzare, a scomputo degli oneri di
urbanizzazione dovuti (art. 11 Legge 10/77), le opere di urbanizzazione previste nell'ambito 12.22
dal relativo progetto preliminare, che fa parte integrante del PEC, e dal futuro progetto esecutivo
delle stesse.
Tali opere consistono sommariamente nella realizzazione di: aree a verde pubblico ed
assoggettato all'uso pubblico; parcheggi pubblici; rete di fognatura bianca e illuminazione pubblica
relative al verde, ai parcheggi ed agli spazi assoggettati all'uso pubblico.
L'importo complessivo delle opere suddette, individuato in base alle valutazioni dei progetti
preliminari, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla delibera della
Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57) esecutiva dal 17 marzo 1998, è di Lire
354.967.585 IVA inclusa, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivante
anche dalle eventuali puntualizzazioni dei Settori Tecnici competenti.
A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
Gli oneri di urbanizzazione dovuti per le destinazioni d'uso previste, calcolati in conformità
alla deliberazione n° 205 del 21/7/97 (mecc. 9702560/09), esecutiva dal 4 agosto 1997,
ammontano ad un importo complessivo pari a L. 695.014.260 (di cui L. 303.462.900 per gli oneri
di urbanizzazione primaria e L. 391.551.360 per gli oneri di urbanizzazione secondaria), salvo
quanto sarà meglio precisato al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.
Pertanto:
. importo oneri di urbanizzazione L.
695.014.260
circa
. costo opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo L.
354.967.585
circa
. differenza da versare in sede di concessioni edilizie L. 340.046.675 circa
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 10/77 non è definibile in sede di convenzione
in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono ancora i parametri
(numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione, che è
pertanto demandata al momento del rilascio di ogni singola concessione edilizia.
Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda
al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
Il progetto preliminare relativo alle opere di urbanizzazione primaria, comprensivo del
relativo computo metrico estimativo, è stato trasmesso alle competenti Divisioni Mobilità e
Ambiente e all'AEM che hanno espresso in merito parere di massima favorevole con suggerimenti
e precisazioni di carattere progettuale da introdurre in sede di progettazione esecutiva delle opere
stesse.
L'ultimazione dell'intervento dovrà avvenire entro il termine quinquennale di validità del
presente PEC.
Il PEC è stato altresì sottoposto all'esame della C.I.E. che, nella seduta del 16/4/98, ha
espresso parere favorevole alla sua approvazione.
In data 10/06/98 copia del PEC e del relativo schema di convenzione sono stati inviati alla
Segreteria Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 3° comma, della LUR e s.m.i. e per la presentazione, nel
termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte
scritte.
Nei termini sopra citati non sono pervenute osservazioni e proposte scritte.
Tutto ciò premesso,
Rilevato che il PEC è stato inviato l'08/06/98 al Consiglio Circoscrizionale n. 2, il quale ha
richiesto ed ottenuto una proroga per l'espressione del parere nella seduta del 09/09/98, con
deliberazione n° 52/85 ha espresso parere favorevole, suggerendo, per il progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione previste nel PEC, la creazione di un minigolf nell'area destinata a verde
pubblico e l'incremento dei parcheggi pubblici sulle vie Rovereto e Bistagno. (All. 3 - n. );
1) La revoca della deliberazione (mecc. 9406573/20) concernente il Piano Esecutivo
Convenzionato ex art. 44 Legge Regionale n° 56/77 e successive modificazioni ed
integrazioni per l'utilizzo dell'area sita in Torino, via Bistagno 6, approvata dal Consiglio
Comunale in data 19/9/1994 ed esecutiva dal 14/10/1994;
2) Il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'"Ambito 12.22 Bistagno" del PRG, che si
compone dei seguenti elaborati:
- schema di convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. (all. 1 - n. );
- fascicolo contenente Relazione Illustrativa, Progetto planivolumetrico delle opere
pubbliche, Norme Tecniche di Attuazione,
Progetti preliminari delle opere di
urbanizzazione
(all. 2 - n. );
3) l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura
del Settore Procedure
Amministrative Edilizie;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale dei competenti Settori della Divisione
Ambiente l'accertamento dell'entrata e l'impegno della spesa di L. 354.967.585 IVA inclusa
circa, relativo agli oneri di urbanizzazione a scomputo
. La restante entrata derivante dagli
oneri di urbanizzazione rimasti a carico della Proponente società verrà accertata con
successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico,
della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti e s.m.i. adottato
con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49)
esecutiva dal 15 giugno 1992 e s.m.i., tra il Comune di Torino e la
soc.
B&M Fin-
Immobiliare
con sede in Torino, via Maria Vittoria 4, partita IVA 00496700014, in persona
del legale rappresentante Mandelli Armando, nato a Bergamo il 13/4/1937, C.F.
MNDRND37D13A794M, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante
del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte
quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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