DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 22 settembre 1998)
OGGETTO: P.R.G. - IMMOBILI SITI IN STRADA COMUNALE DI SUPERGA ; IN
STRADA DEI TETTI ROCCO ; IN CORSO PRINCIPE EUGENIO, 26 - ZONA
URBANA DI TRASFORMAZIONE, "AMBITO 9.15 ATM".- CORREZIONI ERRORI
MATERIALI IN BASE ALL'ART.17, COMMA 8, LETTERA A) DELLA L.U.R. -
APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
L'articolo 17, ottavo comma, lettera a), della Legge Urbanistica Regionale così come
modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1997 n.41, stabilisce che non costituiscono
variante al Piano Regolatore Generale le correzioni di errori materiali, nonchè gli atti che
eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed
univoco il rimedio.
Poichè in sede di applicazione del nuovo P.R.G. della Città di Torino sono emersi
taluni contrasti tra destinazioni dal medesimo previste e realtà di fatto, chiaramente
riconducibili alla fattispecie degli errori materiali, la Civica Amministrazione, fatti eseguire
gli indispensabili approfondimenti e le necessarie verifiche ed analisi, è addivenuta nella
determinazione di assumere provvedimento, ai sensi della succitata disciplina, atto a porre
rimedio alle ovvie conseguenze negative dovute a tali situazioni.
Le stesse infatti possono costituire impedimento alla corretta disponibilità di immobili -
di proprietà sia pubblica che privata -, nonchè alla realizzazione di interventi, inattuabili a
causa di errate indicazioni grafiche delle tavole del Piano Regolatore Generale, ancorchè
coerenti con i suoi criteri informatori. La loro rettifica, che non altera il dimensionamento
dello strumento urbanistico generale e la sua impostazione progettuale, oltre a costituire il
superamento delle remore cui è stato sopra fatto cenno, è intesa anche ad evitare il possibile
avvio di azioni di carattere giuridico-amministrativo tra privati e la Civica Amministrazione.
Di seguito vengono illustrati e descritti i singoli immobili interessati, gli errori materiali
riscontrati e le rettifiche che, con il presente provvedimento, si apportano al Piano Regolatore
Generale.
1) IMMOBILI SITI IN STRADA COMUNALE DI SUPERGA
E IN STRADA DEI TETTI ROCCO.
Gli immobili in oggetto, ubicati nella parte nord-est della collina torinese ed in
particolare uno sito in strada Comunale di Superga e l'altro sito in strada dei Tetti Rocco n.71,
entrambi costituiti rispettivamente da un edificio a un piano fuori terra e compresi in aree non
ulteriormente edificabili, sono utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli.
Essi, non presentando alcun carattere di interesse storico ed architettonico, in sede di
stesura del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale non furono ovviamente
compresi tra gli edifici caratterizzanti il tessuto storico e tantomeno tra gli edifici di particolare
interesse storico.
Tuttavia, nel progetto definitivo dello Strumento Urbanistico Generale tali edifici furono
erroneamente indicati, con la specifica campitura nera, sulla tavola di azzonamento, alla scala
1:5000, quali costruzioni di particolare interesse storico, mentre gli stessi, giustamente, non
furono indicati sulla tavola, alla scala 1:2000, dello stesso progetto definitivo, in cui sono
riportati gli edifici caratterizzanti il tessuto storico, quelli di particolare interesse storico
nonchè le rispettive aree di pertinenza storica.
Da sopralluogo appositamente effettuato, che ha confermato l'inesistenza di particolari
caratteri storici ed architettonici degli edifici in questione, nonchè in considerazione del fatto
che le informazioni di carattere storico architettonico riportate sulla tavola alla scala 1:2000,
completano e prevalgono su quelle riportate sulla tavola alla scala 1:5000, è emerso che si è
in presenza di evidente errore materiale che occorre quindi rettificare eliminando la campitura
nera degli edifici in parola indicata nella tavola del P.R.G., alla scala 1:5000.
2) IMMOBILE SITO IN CORSO PRINCIPE EUGENIO n.26
L'immobile in esame, consistente in un edificio a due piani fuori terra prospettante il
corso Principe Eugenio, costituisce parte dell'ambito territoriale dell'ex istituto "Buon
Pastore", tutt'oggi dismesso. Tale immobile è destinato dal vigente Piano Regolatore Generale
a servizi pubblici e più in particolare a "verde" (v).
Il suddetto edificio è stato riconosciuto dallo strumento urbanistico generale, quale
"edificio di particolare interesse storico", e conseguentemente campito con il colore nero.
Tuttavia il corpo di fabbrica di cui è caso, pur se chiaramente indicato con la richiamata
specifica campitura nera, sia sulla tavola di azzonamento, alla scala 1:5000, sia su quella
prescrittiva degli edifici di interesse storico, alla scala 1:2000, non fu contraddistinto, sulle
tavole stesse, dal numero del gruppo di edifici di appartenenza.
Dagli allegati elaborati grafici e da verifiche della documentazione delle ricerche
storiche effettuate al tempo della stesura del nuovo piano regolatore, nonchè da sopralluogo
appositamente effettuato, si evince che per il valore dei caratteri storico-architettonici l'edificio
in parola è ascrivibile al gruppo n.2 degli "edifici di rilevante valore storico" coerentemente
con gli altri edifici presenti sull'area e pertanto emerge chiaramente che si è in presenza di
errore materiale nella stesura grafica del P.R.G. che occorre rettificare riportando sulle
predette tavole, in corrispondenza dell'edificio di corso Principe Eugenio 26, il numero "2"
identificativo del gruppo degli edifici di interesse storico a cui l'immobile stesso appartiene.
3) ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE - AMBITO 9.15 ATM-
La zona urbana di trasformazione in oggetto, denominata - Ambito 9.15 ATM - ubicata
tra le vie Pallavicino, Ricasoli, Lungo Dora Siena, Manin e il corso Tortona, comprendente
lotti residenziali edificati ed edifici dell'ATM (Azienda Torinese Mobilità), confina lungo il
lato ovest con altri immobili sedi di servizi pubblici e privati tra cui l'Istituto delle Suore
Carmelitane Santa Teresa.
In sede di stesura del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale, il vincolo a
servizi pubblici, attribuito al predetto istituto religioso, venne erroneamente esteso su parte
del contiguo immobile residenziale, sito in via Pallavicino, 22 e su limitata area del predetto
complesso edilizio dell'Azienda Torinese Mobilità.
Sebbene in sede opportuna, non fosse stata presentata a tale riguardo specifica
osservazione al progetto preliminare, nella stesura del progetto definitivo del P.R.G. è stato
riconosciuto l'errore sopradescritto con l'introduzione di modificazione grafica consistente
nell'eliminazione del vincolo a servizi nella parte dei suddetti immobili, contigui al lato est
dell'istituto religioso, comprendendoli interamente nella zona urbana di trasformazione di cui
è caso.
Tuttavia nella rettifica stessa, nonostante sia stata aggiornata la campitura identificativa
della diversa destinazione urbanistica dei corpi di fabbrica in questione, non è stato altrettanto
modificato il segno grafico con cui si evidenzia il perimetro corrispondente alla medesima
zona urbana di trasformazione.
Si è quindi in presenza di evidente errore materiale nella stesura grafica del progetto
definitivo del P.R.G. che occorre rettificare facendo coincidere la perimetrazione della zona
urbana di trasformazione di cui è caso, con la specifica campitura della zona stessa.
Ai fini del successivo inoltro alla Regione Piemonte della deliberazione approvativa del
provvedimento di cui è caso, si richiama quanto espresso nella premessa dell'allegata relazione
illustrativa, laddove si afferma che all'aggiornamento delle tavole del Piano Regolatore
Generale si procederà successivamente, in occasione della presa d'atto di altri aggiornamenti
conseguenti all'avvenuta approvazione di varianti, di accordi di programma e di altre rettifiche
in errori materiali.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la
quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto l'art.17, comma 8 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 come sostituito
dall'art.1 della Legge Regionale n.41 del 1997;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.R. del 21
aprile 1995;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
c) estratti delle tavole del progetto preliminare del P.R.G., alla scala 1:5000, con
sovrapposizione di lucidi che evidenziano la localizzazione delle aree interessate,
(immobili 1 e 3);
d) estratti delle tavole del P.R.G. - stato attuale - alla scala 1:5000, con sovrapposizione di
lucidi che evidenziano la localizzazione delle aree interessate (immobili 1 e 3);
e) estratti delle tavole di P.R.G. - correzione - alla scala 1:5000, con sovrapposizione di
lucidi che evidenziano la localizzazione delle aree interessate (immobili 1 e 3);
f) estratti delle tavole di P.R.G., "Edifici di interesse storico" - stato attuale - alla scala
1:2000, con sovrapposizione di lucidi che evidenziano la localizzazione delle aree
interessate (immobili 1 e 2);
g) estratti delle tavole di P.R.G. "Edifici di interesse storico" - correzione - alla scala
1:2000, con sovrapposizione di lucidi che evidenziano la localizzazione delle aree
interessate (immobile 2).
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