OGGETTO: AREE DESTINATE AD USO PUBBLICO NEL QUARTIERE FALCHERA.
DISMISSIONE GRATUITA DALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA AL COMUNE
DI TORINO. PROVVEDIMENTI.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il programma di edificazione della Falchera venne realizzato in due epoche:
- nella prima, nel corso degli anni '50, si realizzò la costruzione del complesso edilizio della
Falchera Vecchia, a cura della Gestione INA-CASA su aree di sua proprietà;
- nella seconda, negli anni '70, si compirono gli interventi di edilizia pubblica e residenziale della
Falchera Nuova, a cura dell' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Torino
(I.A.C.P.), nelle aree costituenti la zona E 2 del P.E.E.P. del Comune di Torino, approvato con
D.M. 15/06/1963 e successive modificazioni.
Tali ultime aree vennero in parte acquisite in proprietà dal Comune e in parte in proprietà
dallo I.A.C.P., rispettivamente con i decreti di esproprio del Presidente della Giunta Regionale
n. 3149 del 10 settembre 1974 e n. 627 del 10 febbraio 1977.
Per la Falchera Vecchia, in relazione all'esigenza di attuare una sistemazione completa e
definitiva del complesso edilizio e di assicurare i servizi civici e sociali, in data 16 marzo 1959
venne stipulata una convenzione tra la Città e la Gestione INA-CASA in esecuzione della
deliberazione consiliare del 19 gennaio 1959.
Con tale convenzione venne previsto che la Gestione sistemasse le aree stradali e le zone
verdi e che, a lavori ultimati, le cedesse gratuitamente al Comune che, in correlazione, avrebbe
assunto l'obbligo della loro conservazione e manutenzione, nonché della loro vigilanza e pulizia,
a partire dalla data dell'atto formale di trapasso delle aree stesse.
Successivamente, con deliberazione doc. n. 253/73 del Consiglio Comunale del 29 maggio
1973 (proposta dalla Giunta Municipale il 23 gennaio 1973), venne approvato un atto aggiuntivo
alla citata convenzione del 19 gennaio 1959, predisposto dalla Gestione Case Lavoratori
(G.E.S.C.A.L.). Con tale schema di atto vennero definite le aree adibite ad uso pubblico (strade,
piazze, zone a verde, ecc.) con una superficie complessiva di mq. 120.530 circa, e venne anche
prevista la cessione gratuita al Comune dei fabbricati destinati ad accogliere i principali servizi
sociali e commerciali del quartiere e le aree sulle quali gli stessi insistono.
Tale atto aggiuntivo non venne però stipulato, pur in assenza di elementi ostativi, come
confermato dalla recente disamina degli atti di archivio.
Analoghe soluzioni vennero adottate per la Falchera Nuova, con la differenza però che le
aree erano in parte di proprietà del Comune per effetto del citato decreto d'esproprio n. 3149 del
10 settembre 1974.
Circa i soggetti, va tenuto presente che, nel periodo interessato, alla Gestione INA-CASA
succedette la Gestione Case per Lavoratori (G.E.S.C.A.L.) ed a questa l'Istituto Autonomo per
le Case Popolari per la Provincia di Torino (I.A.C.P.) ed infine l'Agenzia Territoriale per la Casa
(A.T.C.)
Il gruppo di lavoro misto (Città - A.T.C.) costituito fin dal 1994 presso il Settore Patrimonio
con l'obiettivo di predisporre i previsti trasferimenti di aree dall'A.T.C. alla Città nei grandi
quartieri (Falchera, Mirafiori Sud, Vallette, ecc.) può ora concludere la propria attività in quanto
i geometri incaricati tramite il Collegio stanno ultimando i frazionamenti e gli aggiornamenti
catastali.
Le aree oggetto di dismissione gratuita sono qui di seguito sinteticamente indicate:
strade già precedentemente accatastate FALCHERA VECCHIA mq. 63.905
strade già precedentemente accatastate FALCHERA NUOVA mq. 18.011
aree frazionate da accatastare con nuova destinazione
ai fini della dismissione alla Città come strade mq. 63.252
TOTALE AREE STRADALI mq. 145.168
aree verdi mq. 46.711
TOTALE complessivo AREE STRADALI E VERDI mq. 191.879
L'A.T.C. ed il COMUNE hanno concordemente espresso l'intento di formalizzare la
dismissione delle aree sopra indicate e analiticamente riportate nel prospetto allegato.
Le aree, già in parte trasformate a giardino e parco giochi attrezzato su specifica
autorizzazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.), sono escluse dal presente
provvedimento e si fa riserva di procedere in seguito con apposita deliberazione, dopo la
conclusione delle trattative in corso.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.