OGGETTO: ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI SITUATI IN ZONE
TEMPORANEAMENTE PRECLUSE AL TRAFFICO - PIAZZA CASTELLO -
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
e dell'Assessore Alfieri:
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc. 9605963/13),
esecutiva dal 15 novembre 1996, è stata approvata con decorrenza 1° gennaio 1996 l'applicazione
delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 86 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 a titolari
di esercizi commerciali e artigianali situate in zone cittadine interessate ad un'opera pubblica che
abbia precluso la circolazione veicolare per oltre sei mesi.
Nel periodo giugno 1997 - marzo 1998 in piazza Castello a causa di lavori relativi alla
sistemazione viabile della piazza la circolazione tra via Roma e via Po nella zona sud della piazza
è stata vietata dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998, come risulta dalla nota del Settore Tecnico
III S.P. prot. 3732 del 1° giugno 1998.
Si ritiene pertanto sussistano i presupposti per il rimborso ai titolari di esercizi commerciali
e artigianali situati nella zona: piazza Castello, tratto da via Roma a via Po, zona sud della piazza
come da allegata planimetria.
Considerato inoltre il rilevante disagio creatosi nell'area, occorre ricomprendere tra gli aventi
diritto al rimborso anche i titolari degli esercizi commerciali e artigianali situati nella via
Accademia delle Scienze nel tratto da piazza Castello a via Cesare Battisti e la Galleria Subalpina
nonché le attività situate eventualmente negli immobili all'angolo di piazza Castello con via Roma
da un lato e via Po dall'altro limitatamente al primo n° civico.
Tenuto conto del periodo di divieto al traffico che su base annua corrisponde a poco più di
6 mesi (50,136%) e che la zona era vietata al traffico veicolare ma non pedonale e gli esercizi
commerciali erano comunque aperti, si ritiene equo rimborsare una quota del 50% relativamente
all'imposta per la pubblicità e per la tassa annuale di occupazione suolo pubblico relativa al
periodo d'imposta 1997.
Per quanto attiene all'I.C.I.A.P., tenuto conto che l'imposta versata nel 1997 è stata
commisurata al maggior reddito conseguito nel 1996 si ritiene che possa essere riconosciuto un
rimborso del 30% dell'I.C.I.A.P. versata da commercianti e artigiani se relativi all'attività
esercitata nei locali nella zona predelimitata.
Non si ritiene di poter dare corso al rimborso di altri tributi comunali in quanto:
- l'I.C.I. ha natura patrimoniale ed il valore patrimoniale dei negozi non è certo stato
diminuito dagli interventi in questione. Inoltre un rimborso al proprietario dei muri del
negozio creerebbe disparità di trattamento nei confronti di un esercente che ha l'immobile
in locazione;
- la TARSU è dovuta per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e non
risulta che nel periodo in questione esso sia stato interrotto.
Le domande di rimborso, indirizzate alla Divisione Tributi - corso Vittorio Emanuele II, 8 -
Torino, dovranno essere effettuate dagli aventi diritto entro 60 giorni dalla data di esecutività della
presente deliberazione.
Gli uffici provvederanno alla liquidazione nei successivi 90 giorni, previo controllo della
congruità dei tributi da rimborsare.
La domanda, con allegate le copie delle ricevute di pagamento riferite all'anno finanziario
1997, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici del richiedente, la Ragione Sociale, il n° di codice
fiscale, l'Istituto di Credito e il conto corrente sul quale accreditare il rimborso oppure, se
preferita, l'opzione di incasso tramite mandato della Civica Tesoreria.
Le somme presunte da rimborsare stimate in L. 60.000.000 trovano capienza nei fondi già
impegnati con determinazione dirigenziale n. 94 del 22 maggio 1998 (mecc. 9804375/13),
esecutiva dall'11 giugno 1998 e n. 129 del 13 luglio 1998 (mecc. 9806137/13), esecutiva dal 17
agosto 1998.
Tutto ciò premesso,