OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO PAOLI - INTERVENTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE E UNIVERSITARIA - CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
ALL'A.T.C. DI TORINO - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato il 16
marzo 1994 gli indirizzi nazionali per programmare i fondi ex Gescal 1992-1995, di cui alla
Legge 17 febbraio 1992 n. 179.
Il Consiglio della Regione Piemonte, per anticipare l'individuazione degli interventi
finanziabili, con deliberazione n. 689-15149 del 12 ottobre 1993 aveva approvato un programma
di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.
La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 aprile 1994 (mecc.
9402719/47), ha approvato, in accordo con l'A.T.C. di Torino ed il Consorzio Intercomunale
Torinese, la richiesta di localizzazione dei finanziamenti relativi al programma suddetto,
includendovi gli interventi di nuova costruzione sulle aree comunali denominate Nebiolo,
Veglio e Paoli.
Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994 ha recepito
gli indirizzi del CIPE e con deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996 ha approvato i criteri
per la conclusione del quadriennio 1992-1995.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 39-17658 del 24 marzo 1997 sono stati
attribuiti all'A.T.C. di Torino i finanziamenti di L. 17.199.981.000 per l'intervento di Edilizia
Residenziale Pubblica Sovvenzionata relativo a n. 81 alloggi (P.I. n. 1123) ed il finanziamento
di L. 7.182.378.000 relativo a n. 88 alloggi di residenza universitaria (P.I. n. 1173) da realizzarsi
nell'area Paoli, Ambito 12.18 del P.R.G.
Con note prot. nn. 1683/650 e 1684/650 in data 6 maggio 1997 la Regione Piemonte ha
comunicato all'A.T.C. di Torino e per conoscenza alla Città che con la citata deliberazione del
24 marzo 1997 sono stati assegnati i finanziamenti.
Inoltre, con deliberazione della Giunta Regionale n. 41-21088 del 21 luglio 1997 la Città
è stata autorizzata a destinare una parte degli alloggi programmati a favore di particolari categorie
sociali nell'ambito delle finalità socio-assistenziali ed ha consentito la realizzazione nell'area
Paoli di una comunità alloggio da 10 posti letto per anziani.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 1997 (mecc. 9700295/09),
esecutiva in data 24 febbraio 1997, è stato approvato il Piano Particolareggiato relativo all'area
summenzionata, adottato ai sensi degli artt. 38, 39, 40 della Legge regionale 5 dicembre 1977 n.
56 e successive modifiche ed integrazioni.
Con nota in data 9 aprile 1997, prot. n. 73, l'A.T.C. di Torino ha chiesto alla Città di
procedere all'assegnazione dell'area summenzionata a favore dell'Agenzia medesima ed alla
predisposizione dell'atto convenzionale per la concessione del diritto di superficie.
Inoltre, con istanza prot. 1997-1-18712 in data 2 dicembre 1997, l'Agenzia ha richiesto la
concessione edilizia relativa agli interventi summenzionati.
L'immobile, di mq.3.810 circa, è distinto a catasto al Foglio 423 n. 49 parte ed è più
precisamente individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento.
L'A.T.C. si impegna a locare le unità abitative ai soggetti aventi diritto ai sensi della L.R.
28 marzo 1995 n. 46, come modificata dalla L.R. 26 luglio 1996 n. 51.
Gli immobili destinati a residenze universitarie saranno amministrati dall'Ente Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario, istituzionalmente competente, e soggetti alle disposizioni
di Legge e regolamentari in materia.
L'onere a carico della concessionaria per la concessione del diritto di superficie è
determinato in L. 2.536.700.000 per costo dell'area, secondo la stima dell'Ufficio Tecnico della
Città, oltre a L. 1.416.946.764 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per un totale di
L. 3.953.646.764.
Non è dovuto il contributo di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, trattandosi
di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che viene disciplinato da
convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex. art. 35 della Legge 22 ottobre 1971
n. 865.
Occorre pertanto procedere all'approvazione della concessione del diritto di superficie e del
relativo schema convenzionale al fine di consentire la realizzazione del programmato intervento
edilizio nei termini fissati dalla Regione Piemonte.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.