DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 17 luglio 1998)
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE E ACCORDO FRA IL COMUNE DI
TORINO E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
CONSEGUENTI ALLA LEGGE 11.1.96 N° 23 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA.
Proposta dell'Assessore Pozzi,
di concerto con l'Assessore Viano.
Con Legge 11.1.96 n° 23 è stata disciplinata in maniera organica la materia dell'edilizia
scolastica ed individuato nelle strutture edilizie uno degli elementi fondamentali del sistema
scolastico.
Con la precitata legge sono state apportate importanti innovazioni alla normativa che
disciplina le funzioni spettanti alle Province ed ai Comuni nella materia in argomento.
Che, in particolare, sono stati assegnati alla Provincia:
a) i compiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) della legge citata concernenti la realizzazione, la
fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché
di convitti e di istituzioni educative statali;
b) gli altri oneri, connessi a quelli sopra indicati, di cui al comma 2° del precitato art. 3,
concernenti le spese varie d'ufficio e per l'arredamento, quelle per le utenze elettriche e
telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, nonchè i relativi
impianti.
Con l'art. 8 della precitata legge sono state dettate le norme, concernenti la disciplina delle
modalità di trasferimento ed utilizzazione degli immobili di proprietà comunale sedi di istituzioni
scolastiche di competenza della Provincia;
In particolare, il comma 1 dell'art. 8, dispone che gli immobili dei Comuni utilizzati come
sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3 comma 1, lett. b, della legge in questione, sono
trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di
destinazione ad uso scolastico alle Province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria
e straordinaria nonchè gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento ed
adeguamento alle norme vigenti e che i relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione;
Si ritiene opportuno pertanto:
1) procedere al trasferimento in uso gratuito a favore della Provincia degli immobili di
proprietà comunale con le modalità previste dall'allegato schema di convenzione destinati
a sede di scuole e di istituti di competenza della Provincia comprese le parti di immobili
adibite allo svolgimento di attività di educazione fisica compresa nell'attività scolastica,
anche se corpo distinto dall'immobile oggetto del trasferimento, salvaguardando le esigenze
didattiche degli utenti di altre scuole in atto al momento del trasferimento;
2) verificare con scadenza annuale, in una prospettiva di più lungo periodo, nell'ambito di un
progetto di razionalizzazione delle strutture scolastiche, le esigenze di una diversa
destinazione di particolari complessi edilizi o singoli fabbricati oggi sedi di istituzioni
scolastiche.
Che immobili rientranti nella Convenzione in oggetto sono quelli elencati nei seguenti
allegati e che costituiscon parte integrante della presente deliberazione:
ALLEGATO A:
gli immobili di proprietà comunale totalmente utilizzati dalla Provincia come sede di scuole
secondarie superiori;
ALLEGATO B:
gli immobili di proprietà comunale con utilizzo prevalente della Provincia come sede di scuole
secondarie superiori;
ALLEGATO C:
gli immobili di proprietà comunale con utilizzo prevalente del Comune che non vengono trasferiti
alla Provincia di Torino e rilevanti ai soli fini del riparto delle spese in proporzione all'utilizzo.
ALLEGATO D:
Immobili di proprietà comunale da trasferire alla Provincia nell'ambito della razionalizzazione della
rete scolastica di cui all'art. 16 della convenzione allegata.
I seguenti edifici scolastici non risultano essere stati censiti al N.C.E.U ma la Città si
impegna a provvedere al più presto a presentare la richiesta agli Uffici competenti:
1) Istituto Professionale per l' Industria e l' Artigianato AMALDI - Corso Caduti sul Lavoro
n° 11 - succursale dell'istituto Galileo;
2) Istituto Professionale alberghiero COLOMBATTO di Via Gorizia n° 7;
3) Istituto Professionale alberghiero COLOMBATTO di Via Negri n° 8;
4) Istituto Professionale STEINER di Via Lungo Dora Napoli n° 25;
5) Istituto Magistrale REGINA MARGHERITA di Via Bidone n° 9;
6) Liceo Classico CAVOUR di Via Tripoli n° 82.
Per quanto riguarda le attività extra scolastiche svolte da soggetti diversi dalla P.A., la
Provincia in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera g e dall'art. 12 della legge n° 23/96
e dal D.P.R. 567/97 ne garantisce la prosecuzione sulla base della programmazione predisposta
dalle Circoscrizioni e autorizzate dai Consigli di Istituto.
Il comma 5 dell'art. 8 dispone che le Province subentrino a tutti gli effetti nei contratti di
locazione degli immobili di proprietà privata utilizzati dai Comuni quali sedi delle istituzioni
scolastiche di cui al citato art. 3, comma 1, lett.b) della legge in argomento, fatta salva la
possibilità di risoluzione del contratto.
Per l'Istituto "Cottini" di Via Castelgomberto n. 20 e succursale di Via Don Grioli, 43 di
proprietà comunale, adibito a scuola secondaria superiore di competenza dello Stato, i soggetti
pubblici interessati rinviano a successivo e separato atto amministrativo la regolamentazione dei
rapporti in ordine alla gestione dello stesso, previa la determinazione delle condizioni locatizie.
Per il Conservatorio "G. Verdi" di Via Mazzini, 11 proprietà comunale, e la succursale di
Via Bidone 33 adibito a scuola secondaria superiore di competenza dello Stato, i soggetti pubblici
interessati rinviano a successivo e separato atto amministrativo la regolamentazione di rapporti in
ordine alla gestione dello stesso riservando al Comune di Torino il diritto d'uso e gestione
dell'Auditorium, come previsto dalla convenzione in atto del 13 febbraio 1936.
La Città di Torino, nell'ambito del programma di razionalizzazione degli edifici scolastici
previsto dalla legge 23/96 e in conseguenza degli accordi intervenuti fra la Città e la Provincia
per la definizione dei rapporti patrimoniali pendenti fra i due Enti, si impegna a mettere a
disposizione della Provincia di Torino i seguenti edifici scolastici con le modalità di cui all'allegato
accordo:
- ex Scuole Medie "Braccini e Neruda"di Via Frattini numeri 11 e 15;
- Scuola elementare "Carmine della Sala" ex Dewey di Via Madonna delle Salette, 29;
- immobile di Via Delleani, 17;
Occorre pertanto provvedere all'approvazione dello schema di Convenzione con i relativi
allegati e dell'Accordo fra i due Enti.
Tutto ciò premesso,