OGGETTO: IMMOBILE MUNICIPALE IN SELVE MARCONE (BIELLA) - CESSIONE AI
SIGNORI BRERO E COSTA - APPROVAZIONE - IMPORTO L. 85.000.000.=
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Lepri.
Con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 32-9008 del 23 settembre 1991,
l'Opera Pia Colonia Alpina e Marina Regina Margherita di Torino veniva estinta e il relativo
patrimonio trasferito in proprietà della Città.
Tra i beni pervenuti in proprietà risulta anche un immobile costituito da un'unità abitativa
e una rustica, con relativo terreno di pertinenza, sito in Selve Marcone (BI) - Frazione Burzano
1 (Pratica Inventario n. 10275 disponibile- -Gr.2 Cat.4), da tempo in uso alla Signora Brero
Adriana Ved. Costa.
A seguito del prolungato possesso, per tale immobile la suddetta aveva presentato istanza
al Tribunale di Biella per il riconoscimento di proprietà a titolo di usucapione.
Tale contenzioso si è di recente risolto favorevolmente per la Città, non essendo usucapibile
un bene patrimonialmente indisponibile.
Pertanto la soccombente ne ha richiesto l'acquisizione con intestazione della nuda proprietà
ai figli Costa Roberto e Costa Giorgio, e usufrutto a favore della medesima.
Atteso che l'immobile, per la sua ubicazione e configurazione, non presenta interesse per
la Città, e che un'eventuale vendita ad asta pubblica comporterebbe una sensibile diminuzione
del valore stimato mediante apposita perizia asseverata trattandosi di immobile occupato, la
Civica Amministrazione ritiene di avvenire alla cessione alla richiedente al valore periziato di
L. 85.000.000=.
Avendo i Signori Brero-Costa dichiarato di accettare, si rende pertanto opportuno
provvedere all'approvazione della cessione dell'immobile in oggetto secondo le condizioni
meglio specificate nel dispositivo del presente provvedimento, fermo restando che la
formalizzazione dell'atto è comunque subordinata, trattandosi di bene ex IPAB,
all'autorizzazione preventiva della Regione, ai sensi della Legge Regionale n . 62 del 13
98 06202/08
aprile 1995.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
dell'atto.
La presente cessione resta comunque subordinata alla condizione che alla data di
formalizzazione gli acquirenti non risultino debitori nei confronti della Città, nonchè
all'autorizzazione preventiva della Regione ai sensi della L.R. n. 62 del 13 aprile 1995,
trattandosi di bene ex IPAB;
-il contratto di locazione attualmente in corso si intenderà automaticamente risolto alla data
di stipulazione del presente atto di vendita;
-le spese di atto e conseguenti saranno a carico degli acquirenti;
-si autorizza il rappresentante della Città legittimato alla stipulazione dei contratti a rendere
nell'atto di trasferimento dichiarazione a norma dell'art. 40 della Legge 47 del 28 febbraio
1985.
Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il relativo accertamento di
entrata, nonchè l'impegno di spesa relativo all'utilizzo a favore dell'Assessorato ai Servizi
Socio-assistenziali, ai sensi della L.R. 62 del 13 aprile 1995.
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