DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 23 giugno 1998)
OGGETTO: LEGGE 285/97 - PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO.
Proposta degli Assessori Pozzi, Lepri, Artesio.
Con la Legge 28 agosto 1997, n°285 recante Disposizioni per la promozione di diritti e
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza il Parlamento ha istituito il Fondo nazionale
finalizzato alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità
della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e
dell'adolescenza.
Tale Fondo riserva una quota pari al 30% delle risorse al finanziamento di interventi da
realizzare in 15 città italiane tra cui la Città di Torino (art.2). alla quale, con D.M. 2 dicembre
1997, sono assegnati fondi pari all'1,92% per l'anno 1997 e seguenti. (artt.1 e 2)
La Legge in oggetto contempla le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli, di
contrasto della povertà e della violenza, nonchè di misure alternative al ricovero dei minori
in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di
sospensione delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della
fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e
della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle
caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che
abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del
gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.
(art.3)
Le finalità di cui sopra devono essere attuate attraverso un Piano Territoriale di durata
almeno triennale, definito dall'Ente Locale con la partecipazione delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale e attraverso Accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n.142, con Provveditorato agli Studi, Aziende Sanitarie Locali, Centro per la
Giustizia Minorile.
Tale Piano dovra' essere trasmesso alla Regione Piemonte.
Con atto deliberativo n° 97 02469/07 del 6 maggio 1997 la Giunta Comunale della
Città di Torino ha istituito un gruppo di lavoro interdivisionale coordinato dal Direttore della
Divisione Servizi Socio-Educativi per lo studio e la progettazione degli interventi da realizzare
sul territorio cittadino sulla base dei finanziamenti previsti.
Nella prima fase della propria attività il gruppo di lavoro ha predisposto una rilevazione
dei servizi e dei progetti promossi dalla Pubblica Amministrazione sul territorio cittadino al fine
di:
a - poter disporre di una fotografia complessiva degli impegni assunti nei confronti dei
minori
b - individuare le tipologie di intervento e gli obiettivi prevalenti
c - evidenziare le aree dove l'intervento risulta più massiccio e articolato e le aree di
minore investimento
d - raggruppare gli interventi secondo le fasce d'età dei destinatari
e - rilevare il potenziale di collaborazioni e sinergie attivate tra più soggetti.
I risultati di detta rilevazione sono depositati agli atti degli Uffici competenti ed a
disposizione di chiunque interessato alla loro conoscenza.
Sulla base di tale rilevazione risulta che sono attualmente presenti sul territorio
cittadino la quasi totalità delle tipologie di servizi e progetti indicati dal dettato della Legge
(artt. 4, 5, 6, 7) a testimonianza dell'impegno pluriennale della Città nella messa a punto di
politiche per i minori sempre più adeguate all'evolversi dei bisogni e alla rilevazione delle
necessità.
Tale constatazione conferma il ruolo della Città quale laboratorio per politiche e
azioni innovative sperimentate localmente e quindi assunte a livello nazionale, nonche'
l'impegno della stessa nella realizzazione di una articolata rete di servizi attuati in sinergia con
altre Istituzioni e con le organizzazioni del terzo settore (associazionismo, cooperazione
sociale, volontariato).
Nella realta' cittadina, le opportunita' fornite dalla legge sia a livello normativo che
finanziario permettono non soltanto di attivare nuovi servizi e procedere a riconversioni di
quelli esistenti, ma anche e soprattutto a rilanciare e attuare dimensioni di qualita' nelle
politiche e nella prassi operativa di nuovi modelli di Welfare municipale.
Tali dimensioni di qualità possono essere cosi' individuate:
- promozione dei diritti dei minori
- orientamento al miglioramento della qualità della vita (diritti di cittadinanza)
- trasformazione del sistema del welfare (sistema misto e attivazione delle
risorse sociali)
- incisività dell'azione (orientamento ai risultati)
- cultura della valutazione e del monitoraggio dei risultati dell'azione intrapresa
progettazione integrata ( tra servizi e con i soggetti del territorio)
- trasformazione dell'attività amministrativa (coordinamento tra servizi).
Alla luce di predette considerazioni, sono stati individuati 3 indirizzi prevalenti di
investimento progettuale che rappresentano il raccordo tra le indicazioni contenute nella
Legge, l'attuale realtà di servizi esistenti e la volontà di avviare, valorizzare e supportare nuove
forme di impegno nella costruzione di una politica per i minori.
I 3 indirizzi sono denominati
1 - Supporto alla famiglia e alla genitorialità
2 - I servizi della discriminazione positiva
3 - La preadolescenza e l'adolescenza come opportunità di crescita
e sono descritti nell'ALLEGATO 1 del presente atto, corredati di indicazioni relative alle
azioni che li definiscono e ai possibili progetti operativi.
La corretta realizzazione delle finalità del Piano richiede che il Piano stesso sia
predisposto attenendosi ai seguenti criteri, principi e contenuti:
a - Il Piano deve avere una articolazione per linee di intervento e conseguenti azioni attuative
coerenti con gli indirizzi della legge 285/97 e della deliberazione del Consiglio Comunale.
b - Il Piano deve avere una articolazione per livelli secondo la seguente suddivisione:
b1 - Cittadino. Tale livello implica progettualita':
- diffuse su tutto il territorio comunale;
- con bacino di utenza cittadino;
- attivate sperimentalmente in specifici territori.
b2 - Circoscrizionale. Tale livello implica progettualita' coerenti con gli indirizzi e le
azioni di cui in a) e con progetti specifici connessi alle peculiarita' locali sia in termini
di risorse che di bisogni;
c - Il Piano deve essere costituito da progetti facenti riferimento alle seguenti tipologie:
c1 - Implementazione di quei servizi e iniziative gia' esistenti che risultano strategici
rispetto agli obiettivi generali e relativi all'attuazione dei singoli indirizzi e azioni
c2 - Ampliamento di servizi esistenti al fine di permettere l'attivazione di interventi
innovativi
c3 - Attivazione di servizi e iniziative innovative che permettano di promuovere i diritti
dei minori connettendosi con i servizi esistenti in modo da innescare processi di
riqualificazione e riconversione degli investimenti in atto.
d - Il Piano dovrà contenere i seguenti elementi di qualità:
d1 - Integrazione sia a livello progettuale che gestionale con altre istituzioni (in
particolare Provveditorato agli Studi, A.S.L., Centro di Giustizia Minorile) in relazione
alle specifiche competenze, pur mantenendo in capo al Comune di Torino nelle sue
articolazioni centrali e decentrate la titolarita' del Piano di intervento, come peraltro
previsto dalla legge.
d2 - Partecipazione alla progettualita' del privato sociale e del volontariato e gestione
delle iniziative da parte anche del terzo settore nel suo complesso.
d3 - Progettualita' che permettano processi "a cascata" e prevedano riduzione
progressiva dei costi delle stesse e/o attivino riconversioni della spesa.
d4 - Indicazioni circa il sistema di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia degli
interventi previsti.
Considerato che l'esperienza del Decentramento amministrativo a Torino ha permesso
di sviluppare interventi a favore dei minori con una particolare attenzione alle condizioni
culturali e socioeconomiche del territorio, una quota pari al 10% del finanziamento previsto
sarà riservata a progetti a carattere locale che, nel rispetto degli indirizzi previsti, si articolano
in un Piano territoriale di Circoscrizione.
I Piani territoriali di Circoscrizione devono essere predisposti attenendosi agli indirizzi
indicati nell'allegato 1 della presente Deliberazione e ai criteri di cui ai sopracitati punti a), b),
c), d).
A tale scopo le Circoscrizioni potranno altresì avvalersi della consulenza del Gruppo di
lavoro interdivisionale istituito con atto deliberativo n.9702469/07 del 6 maggio 1997.
La Giunta Comunale - con apposito atto - determina il budget di ciascuna
Circoscrizione sulla base di criteri relativi al n° dei minori presenti sul territorio di competenza
e definisce le procedure di rendicontazione, i tempi e le modalità di presentazione del Piano.
Ogni Circoscrizione, sulla base del budget assegnato, formula il Piano territoriale locale
e lo approva con apposito atto deliberativo del Consiglio di Circoscrizione
Qualora il Piano circoscrizionale non venga redatto e presentato nei termini previsti, il
fondo sarà assegnato alle altre Circoscrizioni con criteri di proporzionalità.
Tale Piano farà parte integrante del Piano triennale di cui in oggetto.
Ciò premesso, nel rispetto delle indicazioni della Legge 285 e delle procedure previste,
si rende necessario:
a) promuovere le Conferenze dei Servizi finalizzate alla stesura di appositi Accordi di
programma per l'approvazione del Piano territoriale, ai sensi dell'art.27 della legge 8
giugno 1990, n.142, con il Provveditorato agli Studi, le Aziende Sanitarie Locali, il
Centro per la Giustizia Minorile e la Provincia di Torino (art.2 L.285/97).
La firma di suddetti accordi costituirà l'atto finale di costruzione del piano e avrà luogo
a seguito di quanto previsto dai successivi punti b), c), d)
b) promuovere la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale alla
definizione dei piani di intervento. (art.2 L.285/97),intendendosi comunque le azioni di
cui alla presente deliberazione elementi di indirizzo per l'adozione definitiva dei
progetti in parola ;
A tale scopo si ritiene opportuno avviare apposite consultazioni sul presente atto con i
facenti parte della Costituente Educativa e gli aderenti al Progetto Torino, città educativa la
cui rappresentatività è stata riconosciuta con atto deliberativo della G.C. n.9701858/07 del 20
marzo 1997;
c) acquisire il parere delle Circoscrizioni e gli eventuali emendamenti;
d) predisporre un apposito atto deliberativo della Giunta Comunale contenente:
- la stesura definitiva dei progetti previsti con indicazione di quelli ad esclusiva
valenza cittadina, di quelli a valenza circoscrizionale e di quelli a possibile
realizzazione congiunta ;
- l'indicazione del budget facente capo - per competenza prevalente .- alle Divisioni e
ai Settori coinvolti nella definizione del Piano;
- le modalità di attivazione dei progetti relativamente ai tempi di attuazione, al
budget previsto per ciascun progetto, alle forme di gestione (diretta o indiretta),
alla tipologia di partecipazione del privato sociale con relative indicazioni inerenti
tempi e procedure;
- la nomina del Funzionario Delegato per gli adempimenti previsti a carico degli Enti
Locali riservatari (art. 1 comma 2)
e) attivare con apposito atto la Commissione Tecnica Centrale di Valutazione e
Monitoraggio cui spetta
1 - lo svolgimento delle funzioni istruttorie per la Giunta Comunale, necessarie alla definizione
e alla realizzazione del Piano;
2 - la definizione dei parametri di qualità ai quali i progetti dovranno attenersi;
3 - il monitoraggio e la verifica in processo e al termine dei progetti contenuti nel Piano
territoriale
4 - la predisposizione delle relazioni consuntive, non a carattere economico, sull'andamento del
Piano, nei tempi e nei modi previsti dalla Legge e dalla normativa regionale.
La Commissione e' composta da funzionari tecnici nominati dai Direttori di Divisione con
apposito atto nella misura di due per ciascuna delle Divisioni Decentramento, Servizi socio-
educativi, Servizi socio-assistenziali e Settore Gioventù.
E' presieduta dal Direttore della Divisione Servizi socio-educativi quale componente della
stessa o da suo delegato.
La Commissione può' essere integrata, nel corso dei lavori, da membri esterni nominati
dalle Circoscrizioni, dalle Istituzioni con cui sono stati attivati accordi di programma, dal
privato sociale, dal volontariato.
Tali membri partecipano alla Commissione con compiti consultivi e sono invitati ai lavori
della stessa a cura del Presidente della Commissione qualora le competenze di cui sono
portatori e il ruolo rivestito ne renda opportuna la presenza.
I membri "aggiunti" di cui sopra sono determinati nel numero e nel nome con
provvedimento del Direttore della Divisione Servizi Socio-educativi.
Al fine di poter svolgere le proprie funzioni la Commissione ha carattere permanente e si
avvale di una segreteria amministrativa.
Tutto ciò premesso,
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;