DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 30 giugno 1998)
OGGETTO: PRINCIPI GENERALI, CRITERI E PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A
TERZI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI.
APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TIPO.
Proposta dell'Assessore Lepri.
Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono state ridefinite dall'art. 22 L. 142/90 e
sue successive modificazioni il quale, nell'ambito del più ampio disegno di riforma delle autonomie
locali, elenca un ampio spettro di modalità tra cui individuare la più opportuna, in relazione alle
caratteristiche dell'attività da svolgersi.
In particolare la gestione può essere realizzata:
a) in economia, cioè con risorse e personale proprio, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale: per comune interpretazione della dottrina l'istituto della concessione qui richiamato
è da intendersi estensivamente, ricomprendendovi tutti i possibili accordi di natura
contrattuale per la gestione dei servizi pubblici (ivi compresi gli appalti);
c) l'istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale: tale forma va
adottata nel caso si intenda dotare di maggior autonomia un particolare intervento o
struttura, separandoli pertanto dal complesso delle altre prestazioni, senza con ciò giungere
a costituire un ente dotato di personalità giuridica propria, distinto da quello titolare delle
competenze in materia;
d) l'azienda speciale per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
e) la società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite
o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. A questo
proposito va sottolineato che la legge 142/90, che inizialmente prevedeva solamente la
possibilità di costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, è stata
oggetto di numerose e successive modificazioni ad opera in particolare dell'art. 4 comma
1 del D.L. 31/1/95 n. 26, convertito con L. 29/3/95 n. 95, che ha eliminato il vincolo della
prevalenza del capitale pubblico locale nelle società per azioni e dell'art. 17, comma 58 della
l. 15 maggio 1997 n. 127, che ha introdotto la forma delle società a responsabilità limitata
a prevalente capitale pubblico locale.
Nelle more di valutazioni da compiersi relativamente all'utilizzo delle forme di cui ai
sopracitati punti c) d) ed e) per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, risulta
invece oggi già possibile ed opportuno regolamentare in via generale le modalità da seguirsi nel
caso di affidamento a terzi (punto b). Infatti da un lato l'Amministrazione Comunale ha già negli
anni ampiamente sperimentato tale forma di gestione e pertanto può dettare criteri e procedure in
materia; dall'altro il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva CEE n. 92/50 in materia
di appalti pubblici di servizi ad opera del D.L.vo n.157 del 17 marzo 1995 necessita di una
traduzione operativa.
Inoltre la sussistenza di ragioni di natura tecnica, economica e di opportunità sociale circa
l'utilizzo di tale forma appare ormai assodata, stante la proficua integrazione verificata in questi
anni tra i servizi organizzati direttamente dall'Ente pubblico e quelli dati in gestione a terzi e
l'indubbia ricaduta che tale modalità ha avuto anche nel favorire nel territorio cittadino la crescita
di formazioni sociali intermedie, frutto della partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche
sociali.
In particolare, con il presente provvedimento deliberativo si intendono definire criteri e
procedure per l'affidamento a terzi dei servizi sottoelencati, che risultano già regolamentati in via
generale e/o che sono già stati oggetto di concessione e per i quali pertanto il presente atto assume
anche la caratteristica di deliberazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2, lettera f) della
Legge 142/90:
- servizi per minori: assistenza domiciliare , comunità alloggio per minori e per madri con
bambino, centri diurni, educativa territoriale;
- servizi per disabili: assistenza domiciliare , comunità alloggio, centri socio-terapeutici, centri
di lavoro guidato, educativa assistenziale, supporto tecnico nei centri diurni, soggiorni,
convivenze guidate, centri diurni, centri occupazionali;
- servizi per adulti in difficoltà: case di ospitalità per senza fissa dimora, centri diurni, servizi
a bassa soglia, convivenze guidate;
- servizi per anziani: assistenza domiciliare, attività di socializzazione negli istituti per anziani ,
telesoccorso, comunità alloggio;
- servizio di mediazione culturale.
Le regole dettate dal presente provvedimento deliberativo potranno poi costituire anche
norma di riferimento per l'affidamento a terzi di nuove tipologie di servizi o di servizi per cui per
la prima volta si ricorre all'affidamento a terzi, ma in entrambi questi casi l'indizione dell'appalto
dovrà essere adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.
Infine occorre precisare che la concessione a terzi dei servizi considerati è avvenuta sino ad
oggi con due diverse modalità, a seconda che il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione
in conseguenza dell'affidamento abbia per oggetto la totalità del servizio gestito da terzi oppure
una parte di esso. Tali diverse modalità, per la realizzazione delle quali occorre in ogni caso fare
riferimento alla comune normativa dettata in materia di contratti della Pubblica Amministrazione,
comportano procedure differenziate che saranno oggetto di seguito di separato approfondimento,
rispettivamente utilizzando la denominazione di appalto e di accreditamento.
1 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I criteri di aggiudicazione, secondo l'art. 23 del D.L.vo 157/95, si distinguono
fondamentalmente tra :
a) prezzo più basso;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili
secondo il contratto in questione, quali ad esempio il merito tecnico, la qualità, le
caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica,
il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
In proposito, la legge regionale 9 giugno 1994 n. 18 all'art. 12 - Criteri di aggiudicazione
dei servizi sociali, ha ulteriormente disposto che nelle gare per l'affidamento dei servizi socio-
assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo,
la qualità del progetto, l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri
individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi. E' in ogni caso da escludere
l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso.
Ad ulteriore specificazione di quanto sopra e per le medesime ragioni si ritiene che i punteggi
da attribuirsi al prezzo debbano essere contenuti tra la percentuale del 40 e quella del 45% del
punteggio complessivo e che di conseguenza agli altri elementi vada attribuito un peso percentuale
tra il 55 ed il 60% del punteggio complessivo.
Tali altri elementi di valutazione riguardano il progetto organizzativo (organizzazione del
lavoro, filosofia dell'intervento, presa in carico dell'utente, ecc.), ma anche l'esperienza, i raccordi
con il territorio, l'organizzazione e la democrazia gestionale, i titoli professionali del personale e
le sue modalità di selezione e di impiego, con attenzione anche alle politiche attive del lavoro (es.
part-time, forme di flessibilità purchè all'interno di un rapporto di lavoro regolare con l'esclusione
del ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa ), l'impiego di eventuali addetti a
lavori socialmente utili o a cantieri di lavoro e di volontari in misura complementare e non
sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali, il raccordo con le realtà di
volontariato e del privato sociale operanti sul medesimo territorio, ecc..
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione dell'importo a base di gara, che
dovrà tener conto dei seguenti parametri: costo orario del lavoro fissato nei contratti nazionali di
categoria e con riferimento agli eventuali accordi applicativi siglati a livello regionale, costo dei
beni di consumo, costo di ammortamento dell'attrezzatura, costo di gestione, ricalcolo dal 7% fino
ad un massimo del 10%. Tali elementi del prezzo, identificati dalla Deliberazione della Giunta
Regionale del 14 marzo 1995 n. 178-43880 contestualmente all'approvazione delle convenzioni
tipo con le cooperative sociali, paiono utili in linea generale a definire il prezzo base di un servizio
socio-assistenziale e socio-sanitario, rispetto al quale andranno poi valutate le offerte economiche
in relazione a quanto previsto dal D.L.vo 157/95 in materia di offerte anormalmente basse (art.
25). Potrà anche eventualmente essere previsto dal capitolato un congruo limite al rialzo.
L'Amministrazione infine potrà riservarsi di non procedere all'aggiudicazione in caso di
offerta in aumento superiore alle disponibilità di bilancio.
Dovrà essere dedicata attenzione anche all'identificazione dei requisiti soggettivi del gestore
del servizio, avendo riguardo non soltanto alla qualificazione giuridica posseduta ma al suo
concreto manifestarsi nella realtà operativa. Nello specifico i potenziali enti gestori possono essere
suddivisi in due grandi categorie:
* organizzazioni e imprese non profit ed in particolare cooperative sociali (di tipo A) (Legge
381/91): tali organismi, passibili di una riserva solo nel caso dei servizi per disabili (cfr.
art. 38 Legge 104/92), risultano, in forza della loro stessa definizione di legge, i potenziali
candidati a gestire tali servizi, a condizione di accertare, di volta in volta, che la loro
organizzazione ed i loro progetti risultino conformi alla loro identità originaria (fini
solidaristici, gestione democratica, territorialità, ruolo dei soci volontari ecc.);
* imprese private profit, purchè operino nel rispetto degli standards previsti dalla legislazione
vigente ed elaborino progetti con i requisiti richiesti.
Tali organizzazioni a loro volta possono aggregarsi in organizzazioni stabili (es. consorzi)
o temporanee (es. raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi). Pur riconoscendo l'utilità
possibile di tali accordi, nella prospettiva di assicurare un'offerta più articolata, andrà prestato
riguardo nel garantire parità di trattamento ed imparzialità rispetto ai soggetti non associati.
Infatti, per certe tipologie di servizio (ad es. a carattere territoriale o sperimentale) potrebbe essere
preferibile per l'Amministrazione affidare il servizio ad una pluralità di fornitori. In ogni caso
occorre definire regole certe in materia di valutazione dei requisiti di esperienza di tali concorrenti,
al fine di permettere una reale comparazione delle offerte.
Per quanto attiene in particolare la forma del raggruppamento temporaneo, occorre precisare
che la vera ragione della sua introduzione nel nostro ordinamento è stata proprio quella di
consentire la più ampia partecipazione alle gare per quelle imprese che diversamente, in forma non
associata, non avrebbero potuto ottenere l'ammissione alla gara stessa. Se da un lato pertanto non
è possibile impedire o limitare la costituzione di tali organismi, dall'altro l'Amministrazione deve
vigilare sul fatto che tali organismi non vengano costituiti allo scopo di alterare le regole della
libera concorrenza.
Un'ulteriore precisazione è dovuta relativamente al ruolo delle organizzazioni di
volontariato, alle quali, come da deliberazione quadro del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997
(mecc. 9700943/19) (cfr. paragrafo sulle convenzioni), non possono essere dati in gestione i
servizi che l'Amministrazione deve realizzare in proprio o affidare a terzi mediante il pagamento
di corrispettivi. Tali realtà peraltro possono invece essere chiamate in causa come titolari di
progetti integrativi e, pur non potendo partecipare direttamente alle gare d'appalto, possono essere
coinvolte nella gestione di un intervento o - in linea generale - direttamente dalla Pubblica
Amministrazione, o - per particolari servizi in cui l'azione integrata risulti inscindibile - per il
tramite dei fornitori di servizi che concludano con loro accordi al momento della stesura del
progetto.
2 - TIPO DI GARA
Dalle considerazioni di cui al punto precedente consegue che, in realtà, la scelta del tipo di
gara per l'affidamento di un servizio socio-assistenziale e socio sanitario si limita a quella tra le
procedure ristrette e quelle negoziate, in quanto solo queste possono garantire la necessaria
valutazione degli aspetti di qualità.
La forma negoziata (trattativa privata) risulta una modalità di affidamento a carattere
eccezionale e derogatorio rispetto alla ordinaria disciplina dei contratti della Pubblica
Amministrazione, utilizzabile esclusivamente nei casi previsti rispettivamente per gli appalti di
importo superiore ai 200.000 ECU dall'art. 7 D.L.vo 157/95 e per quelli di importo inferiore
dall'art. 41 R.D. 827/24.
Un'ipotesi particolare di trattativa privata è poi costituita dal cosiddetto affidamento diretto
non preceduto da gara ufficiosa, ammissibile solo nel caso in cui sia possibile motivare che
l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore: l'utilizzo di
tale modalità, così come di tutti gli altri casi di trattativa privata, risulta possibile dunque solo con
adeguata motivazione che esponga oltre alle norme di riferimento anche le ragioni e i fatti che
giustificano il ricorso a tale delicato strumento.
Rispetto invece alle procedure ristrette, si indicano invece come forme da privilegiare quelle
dell'appalto concorso e del concorso di progettazione, in quanto consentono il riconoscimento ai
soggetti gestori di una piena autonomia organizzativa (scongiurando quindi ipotesi di mera
prestazione di manodopera) nonchè lo spazio di espressione di una progettualità propria.
In particolare, in caso di ricorso all'appalto concorso , che risulta la modalità ordinaria
sperimentata in questi ultimi anni e che costituisce in larga parte il retroterra dei contenuti della
presente deliberazione, si tratterà di tenere nel dovuto conto la necessità di integrazione tra
progetto e contratto: da un lato la stesura delle specifiche tecniche non dovrà contenere eccessivi
elementi di rigidità e dall'altro i progetti non potranno però contraddirle, pena l'inevitabile
esclusione delle offerte.
Si indica invece il concorso di progettazione, formula prevista dall'art.26 del D.L.vo 157/95
come la modalità nuova da utilizzarsi nei casi in cui si riscontri l'impossibilità di predeterminare
specifiche tecniche precise o più in generale si vogliano stimolare progettualità fuori dagli schemi
(ad es. in un servizio di nuova istituzione o rispetto ad una nuova tipologia di utenza). Per tale
istituto, finora non sperimentato per questa tipologia di servizi, è utile descrivere la procedura
come segue:
* deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'indizione della gara e pubblicazione del
bando: tali atti dovrebbero contenere la definizione del tema ed i criteri di valutazione da
adottarsi da parte della Commissione nella valutazione dei progetti;
* presentazione dei progetti in forma anonima;
* valutazione dei progetti da parte della Commissione;
* proclamazione dei vincitori e successiva verifica della titolarità dei loro requisiti soggettivi;
* trattativa privata tra i vincitori per l'affidamento del servizio (cfr. art. 7, comma 2, lett. C
del D.Lvo 157/97).
3 - CONTENUTI DEL CAPITOLATO
Al fine di facilitare la traduzione operativa dei principi descritti in questa deliberazione, si
ritiene utile approvare un capitolato tipo per gli appalti-concorso di servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari (all. 1) facente parte integrante del presente atto deliberativo.
In questa sede pertanto ci si limita ad elencare gli elementi ritenuti essenziali, che possono
essere opportunamente classificati come segue:
a) per quanto attiene gli aspetti procedurali:
* oggetto dell'affidamento
* tipo di gara - criteri di aggiudicazione
* ambito territoriale e lotti
* durata del contratto
* inviti alla gara
* partecipanti alla gara
* commissione giudicatrice
* procedura di aggiudicazione e prezzo
b) per quanto attiene gli aspetti gestionali:
* caratteristiche dell'utenza
* modalità di erogazione del servizio
* standard richiesti
* regime delle ammissioni e dimissioni degli utenti
* definizione dei progetti individualizzati
* forme di partecipazione dell'utenza o di suoi organismi di rappresentanza al controllo
del servizio
* eventuali forme di compartecipazione al costo
c) per quanto attiene gli aspetti organizzativi:
* numero minimo, caratteristiche, competenze professionali e formazione del personale
richiesto
* orario o arco temporale entro cui il servizio deve essere garantito
* possibilità di intervento e ruolo di operatori volontari, tirocinanti ed altro personale
aggiuntivo
* rispetto dei contratti di lavoro per gli addetti (soci e non), della relativa copertura
assicurativa e previdenziale e del corretto inquadramento, applicando il livello contrattuale
previsto per i diversi titoli professionali
* copertura del servizio anche attraverso eventuali sostituzioni
* supervisione e formazione permanente del personale
* riqualificazione del personale in servizio
* locali, trasporti e arredi
d) per quanto attiene gli aspetti contrattuali:
* controllo e verifica del servizio
* pagamento della ditta appaltatrice
* definizione delle controversie, delle inadempienze e delle penalità
* spese contrattuali ed eventuali richieste di cauzione
* modifica del contratto, del suo oggetto e delle prestazioni richieste
* revisione dei prezzi.
In relazione alla valutazione della congruità del prezzo, risulta necessario richiedere ai
concorrenti la presentazione di un dettaglio costruito a partire dalle voci di cui alla succitata
deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 1995 n. 178-43880, corredato da
documentazione a supporto (certificazioni attestanti la regolarità contributiva, mod. INPS DM
10, autocertificazione sull'applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per tutti
gli addetti).
E' poi opportuno che il capitolato espliciti anche la formula per la valutazione del prezzo.
A titolo esemplificativo si illustra di seguito quella sinora utilizzata in base all'attribuzione
di un peso di 42 punti al prezzo:
PA(prezzo dell'offerta analizzata) X 100 : PB(prezzo più basso)= T
T - 100 = % di penalità
% di penalità X 0,42 = P (penalità)
42 - P = punteggio da attribuirsi.
4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
In linea generale la composizione delle commissioni giudicatrici è prevista dagli artt. 14
(trattativa privata) e 19 (appalto-concorso) del Regolamento per i contratti n. 192 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1992, esecutiva dal 14 giugno 1992, così
come modificato dalla deliberazione del Commissario straordinario del 5 aprile 1993. Le
argomentazioni di cui sopra inerenti la necessità di un approfondimento particolare degli aspetti
qualitativi del servizio nel caso degli appalti di cui si tratta inducono a proporre una modifica di
tali norme, prevedendo l'introduzione tra i componenti di una figura con specifiche competenze
tecniche in materia, come peraltro già regolamentato in materia di appalti di opere o di forniture.
Tale figura sarà da individuarsi tra i funzionari di ruolo tecnico socio-assistenziale dell'Ente,
addetti sia a livello centrale che circoscrizionale all'organizzazione dei servizi nella materia oggetto
dell'appalto.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata nella predisposizione dei capitolati alla
definizione delle modalità di valutazione che la commissione dovrà adottare, sia relativamente
all'idoneità del concorrente in sede di invito, sia alla qualità del progetto ed alla congruità del
prezzo a seguito della presentazione delle offerte. Si ritiene infatti necessario adottare precauzioni
affinché le necessarie verifiche non si limitino al riscontro, pur doveroso, del rispetto degli aspetti
formali, ma accertino la sussistenza di caratteristiche sostanziali di qualità.
A tale scopo dovranno pertanto essere attuate verifiche sul campo, condotte ad esempio
attraverso il coinvolgimento dei servizi di territorio o mediante richiesta di pareri ad altri servizi
pubblici o potranno essere utilizzati gli esiti di indagini di valutazione della qualità condotte con
parametri di scientificità direttamente presso gli utenti del candidato fornitore sulla loro
soddisfazione, a complemento di certificazioni relative ad esempio agli anni di esperienza.
In particolare la valutazione del progetto non potrà limitarsi alla mera lettura del testo
scritto: la commissione e l'eventuale sottocommissione tecnica all'uopo nominata per l'esame della
documentazione dovranno innanzi tutto verificare la congruenza del progetto da un lato con le
deliberazioni quadro sul servizio da darsi in gestione e dall'altro con le specifiche tecniche descritte
nel capitolato ed in seguito acquisire, attraverso tutti i mezzi e le collaborazioni possibili, elementi
oggettivi di valutazione sulla fattibilità del progetto nel territorio interessato e sulla effettiva
capacità del concorrente a porlo in atto nel concreto.
5 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO: CONTROLLI E MODIFICHE
L'esperienza maturata in materia sottolinea la necessità di prevedere sin dalla stesura del
capitolato chiare modalità di verifica degli adempimenti oggetto del contratto, che investono azioni
così delicate, nonchè possibilità di adeguamento alle nuove esigenze che dovessero sorgere nel
corso della sua applicazione. Ciò vale anche per l'impiego in misura complementare di volontari,
nei confronti del cui utilizzo vanno effettuati controlli.
Quanto agli aspetti relativi al controllo dell'esecuzione del progetto, andranno specificati gli
indicatori di qualità da definirsi preventivamente per ciascuna tipologia di servizio ed i soggetti
incaricati del relativo monitoraggio. Nelle attività di verifica potranno anche essere coinvolte
organizzazioni di volontariato, associazioni di categoria o essere previste vere e proprie indagini
da svolgersi presso gli utenti del servizio stesso.
Circa le modalità di verifica inerenti i rapporti finanziari, andranno previste periodiche
verifiche dell'effettivo rispetto da parte degli aggiudicatari degli obblighi assunti in sede di gara
con possibilità da parte dell'Amministrazione di richiedere la documentazione che lo comprovi (es.
buste paga dei lavoratori).
D'altro canto, in relazione alla durata del contratto, potrà essere introdotta la clausola di
revisione prezzi di cui all'art. 6 comma 4 della Legge 24/12/93 n. 537 così come modificato
dall'art. 44 L. 724/94, prevedendone eventualmente la periodicità ed indicando, ove possibile, gli
elementi principali di rivalutazione del prezzo.
Quanto agli elementi di flessibilità da introdursi nei contratti, si potrà fare riferimento alle
norme di cui all'art. 7, comma 2, lettere e) ed f) del D.L.vo 157/97, regolamentandone nel
concreto l'applicabilità relativamente sia ai servizi complementari non compresi nel progetto
inizialmente preso in considerazione, sia ai nuovi servizi da rendersi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi a quelli originariamente aggiudicati nel limite dei tetti di spesa calcolabili a
partire dall'importo di aggiudicazione (lett. e) ed in base alle percentuali previste nel capitolato
originario (lett. f). In questi casi però occorrerà porre attenzione al fatto che la previsione di tale
possibilità, secondo la normativa CEE, concorre alla stima del costo complessivo dei servizi e
potrebbe pertanto incidere nell'identificazione delle norme di riferimento.
Inoltre occorrerà distinguere tra le modifiche di natura permanente, operanti cioè fino alla
scadenza del contratto, che andranno a rideterminare il contratto base e di conseguenza l'importo
di aggiudicazione, da quelle di natura temporanea, operanti per un periodo limitato o relative solo
ad una parte della prestazione (es. per le esigenze di singoli casi), che si configureranno come un
affidamento autonomo a trattativa privata.
6 - PROROGA E RINNOVO
Nella definizione della durata del contratto occorrerà avere riguardo alla determinazione
anche di eventuali possibilità di proroga tecnica (ad es. per la durata necessaria a riaggiudicare il
servizio) nonchè alla precisazione di eventuali modalità di rinnovo, introducendo nello specifico
i criteri di valutazione della convenienza e del pubblico interesse di cui all'art. 6 comma 1 della
Legge 24/12/93 n. 537 così come modificato dall'art. 44 Legge 724/94, specificando che la
prestazione dovrà in questo caso essere resa alle medesime condizioni, in modo da consentire ai
concorrenti una corretta previsione del prezzo in relazione anche alle caratteristiche definite per
la clausola di revisione prezzi. In ogni caso, non essendo ammesso il rinnovo tacito dei contratti,
le proroghe ed i rinnovi dovranno essere autorizzate con apposito provvedimento amministrativo.
Così come specificato dal D.P.R. 14 gennaio 1997, l'accreditamento consiste nella verifica
del possesso di ulteriori requisiti di qualità dei fornitori, rispetto agli standard gestionali e
strutturali che ne consentono il funzionamento, che andranno definiti con modalità omogenee a
quelle utilizzate per l'individuazione delle specifiche tecniche dei capitolati d'appalto.
Nel settore considerato, ciò significherà innanzitutto definire da parte dell'Amministrazione
le caratteristiche desiderate, ulteriori rispetto alle previsioni della normativa regionale vigente in
materia (ad es. D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992 relativa agli standard di funzionamento
dei presidi socio-assistenziali, ma anche altri atti attuativi del piano socio-assistenziale) e le
procedure per accertarle.
1 - ALBI FORNITORI
La modalità più agevole e sperimentata per introdurre questo sistema pare quella di
procedere, analogamente a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del Regolamento per i Contratti,
all'istituzione di Albi dei prestatori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a seconda delle
tipologie di utenza, le cui caratteristiche dovranno essere specificate in ulteriori provvedimenti
deliberativi di natura attuativa, a cui rifarsi per l'individuazione degli acquirenti da parte dei servizi
pubblici e da mettere a disposizione degli utenti, qualora si intenda riservare a questi ultimi la
scelta del prestatore di servizi.
La possibilità di iscrizione agli albi dovrà risultare da avviso pubblico, periodicamente
reiterato, che ne garantisca l'accesso al maggior numero possibile di fornitori. La verifica dei
requisiti dovrà essere affidata ad una commissione valutatrice appositamente nominata con il
compito sia di autorizzare l'iscrizione sia di procedere a periodiche verifiche in sede di
aggiornamento generale e di controllo specifico del permanere dei requisiti richiesti , secondo le
medesime modalità già previste al punto 5 per le prestazioni aggiudicate mediante gara d'appalto.
Nelle more dell'istituzione di questo sistema, date le garanzie di pubblicità che tale
procedura richiede, si stabilisce che, a titolo di sperimentazione, l'albo dei fornitori possa utilmente
essere costituito in una prima fase dall'elenco dei concorrenti ad una gara d'appalto, effettuata
nell'ultimo anno e per la concessione dei medesimi servizi, che abbiano riportato il punteggio
minimo previsto per la validità dell'offerta.
2 - UTILIZZO DA PARTE DEI SERVIZI PUBBLICI
Il sistema dell'accreditamento non può comunque derogare al rispetto dei principi di
trasparenza e di imparzialità nella scelta, che regolano i comportamenti e gli atti della Pubblica
Amministrazione.
Pertanto l'impostazione stessa dell'albo dovrà essere studiata in modo da consentire
agevolmente l'identificazione dei potenziali fornitori del servizio, suddividendoli per sottocategorie
in relazione ad esempio alla tipologia degli utenti, alle modalità organizzative, ecc.
A fronte di questa classificazione, le modalità di scelta del contraente si configureranno come
una trattativa privata tra l'amministrazione ed i potenziali fornitori, il cui esito andrà formalizzato
con provvedimento di individuazione del beneficiario. A parità di condizioni di qualità e di prezzo
tra più fornitori andranno adottate forme di rotazione nell'aggiudicazione.
3 - UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI
Qualora la tipologia di servizio o degli utenti interessati suggerisca l'opportunità di delegare
a questi ultimi la scelta del prestatore di servizi, l'albo assume il ruolo di una certificazione di
qualità che l'Amministrazione fornisce al cittadino, garantendone tra l'altro anche il monitoraggio
costante.
L'utilizzo da parte dell'utente di un fornitore accreditato può inoltre costituire una
precondizione nei casi in cui l'Amministrazione intenda compartecipare alla spesa del servizio
mediante la corresponsione al cittadino di assegni servizio (voucher sociali).
Quest'ultimo strumento, sperimentato finora solamente in materia di fornitura del servizio
taxi, potrà nel prossimo futuro essere esteso anche ad altre prestazioni con modalità da definirsi
in relazione allo specifico servizio di cui trattasi: in particolare, in una prima fase sperimentale, si
prevede che i cittadini, aventi diritto all'erogazione del servizio(a titolo gratuito o con
partecipazione alla spesa) possano esercitare la facoltà di scelta del fornitore solo dopo un periodo
di tre mesi di fruizione del servizio scelto dall'Amministrazione (sia esso erogato direttamente o
dagli enti convenzionati), a cui decidano espressamente di rinunciare.
Il meccanismo degli assegni servizio comporta la stipula tra l'Amministrazione ed i fornitori
accreditati di un particolare contratto, che preveda la liquidazione degli importi relativi agli assegni
di servizio spesi presso di loro dagli utenti.
La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del
Decentramento, alle Circoscrizioni per il prescritto parere.
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi, espressi in forma palese;