OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 7 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43
L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE
DI PRG AMBITO 9.21 RIVOIRA COMPRESA TRA C.SO BELGIO E C.SO BRIANZA - SUB-
AMBITO 1 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione n° 3-45091 della Giunta Regionale del 21
aprile 1995, classifica come Zone Urbane di Trasformazione quelle parti di territorio per le quali,
indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione
urbanistica e di nuovo impianto; l'attuazione , in questi casi, è disciplinata dagli artt. 7 e 15 e dalle
relative schede normative delle NUEA di PRG.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 1997 è stato approvato lo
Studio Unitario d' Ambito relativo all' ambito 9.21 poi formalizzato successivamente con atto a
rogito del notaio Travostino Mario in data 10 novembre 1997.
Detto Studio Unitario, finalizzato alla suddivisione dell'ambito in due distinti sub-ambiti
di intervento (denominati 1 e 2), in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 7 delle NUEA del
PRG , ha introdotto modifiche alle indicazioni planivolumetriche fornite dal PRG medesimo.
L'approvazione dello Studio Unitario consente ora alla proprietà del sub-ambito 1 di avviare
la trasformazione urbanistica mediante Piano Esecutivo Convenzionato.
La soc. Rivoira s.p.a., proprietaria dell'intera superficie del sub-ambito 1, in attuazione del
PRG vigente, ha presentato in data 3 luglio 1997, con successive integrazioni del 10 novembre
1997 e del 3 dicembre 1997, un Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi dell'art. 43 della Legge
Regionale n° 56/77 e s.m.i.
La soc. Rivoira s.p.a. ha successivamente alienato con atto a rogito notaio Mario Travostino
del 29/12/97 repertorio 151631 raccolta 9611 registrato a Torino il 15/1/1998 n° 9007 la proprietà
del subambito 1 alle Società: "CASAINSIEME PRIMA - Soc. Coop. a r.l." , "T.E.E.C. S.r.l.",
"PARCO DORA R. - S.r.l.", attuali proponenti del presente PEC.
Pertanto le società acquirenti hanno presentato in data 7/4/98 richiesta di P.E.C. avente gli
stessi contenuti di quella precedente in capo alla soc. Rivoira.
L' assetto planivolumetrico si articola in due blocchi di edifici di cui uno a 6 e 7 piani sul
corso Brianza con breve risvolto anche sul corso Belgio e l'altro di 7 piani in fregio al corso
Belgio. Quest' ultimo risulta superiore di un piano rispetto a quanto indicato nello Studio Unitario
d'Ambito, per contro il fronte dell'edificio è stato ridotto, pur mantenendo inalterati i parametri
edilizi e urbanistici dell'intervento. Tale modifica è comunque conforme alle indicazioni del PRG
che prevede un massimo di 7 piani e consente nel contempo una maggiore fruibilità visiva dell'
area a servizi.
Le modalità dell'intervento in progetto prevedono: indice di edificabilità 0,7 mq SLP/mq
ST, destinazione d'uso 89,5% residenza (minimo 80%), 10,5% attività di servizio alle persone e
alle imprese "ASPI" (massimo 20%).
In base allo schema di convenzione il proponente cede gratuitamente a favore del Comune
di Torino nel sub-ambito 1 un'area per servizi di mq 5.999,84 ed assoggetta all'uso pubblico aree
private per mq 1563,80, il tutto con un'eccedenza di mq 430,99 di aree a servizi cedute a favore
del sub-ambito 2.
I dati tecnici fondamentali dell'intervento nel sub-ambito 1, sono i seguenti:
Superficie Territoriale (S.T.) SUB AMBITO 1 mq 11.514
S.L.P. max ammessa mq 8.059,80
di cui a destinazione: residenziale (89,5%) mq 7.209,80
ASPI (10,5%) mq 850,00
Abitanti insediabili n° 212
Aree a servizi pubblici totale mq 7.563,64
di cui: a verde pubblico mq 5.999,84
a verde assoggettato all'uso pubblico mq 1.563,80
I Proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti calcolati in
conformità alla deliberazione n. 205 del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc.
9702560/09), esecutiva dal 4 agosto 1997 per un importo pari a Lire 1.778.933.350 (di cui Lire
990.085.190 per gli oneri di urbanizzazione primaria e Lire 788.848.160 per gli oneri di
urbanizzazione secondaria), salvo quanto sarà meglio precisato al momento del rilascio della
concessione edilizia.
I Proponenti si obbligano a realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art.
11 della Legge 10/77) le opere di urbanizzazione previste dal PEC in oggetto e definite nei
98 05112/57
relativi progetti preliminare ed esecutivo.
Tali opere di urbanizzazione consistono sommariamente nella realizzazione:
- del verde pubblico, degli spazi attrezzati per il gioco e lo sport;
- del verde e delle superfici a parcheggio previste sulle aree private assoggettate ad uso
pubblico;
- delle reti di fognatura bianca e nera relative alle aree cedute e assoggettate;
- dell'illuminazione pubblica relativa al verde e agli spazi assoggettati ad uso pubblico.
L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti,
al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), esecutiva dal 17 marzo 1998 è di Lire
1.252.020.557 IVA inclusa, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti
anche dalle puntualizzazioni richieste dai Settori Tecnici competenti.
A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
Pertanto (salvo ulteriori puntualizzazioni):
- importo oneri di urbanizzazione( primaria e secondaria) Lire 1.778.933.350 (circa)
- costo opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Lire 1.252.020.557 (circa)
- differenza da versare in sede di concessione edilizia Lire 526.912.793 (circa)
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 10/77 non è definibile in sede di convenzione
in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono ancora i parametri
(numero e superficie degli alloggi, degli accessori, delle attività, ecc. ) per la sua corretta
definizione, che pertanto è demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda
al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
I progetti preliminari relativi alle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli
oneri, comprensivi del relativo computo metrico estimativo, sono stati trasmessi alle competenti
Divisioni Mobilità e Ambiente che hanno espresso in merito parere favorevole, con suggerimenti
e precisazioni di carattere progettuale da introdurre in sede di progettazione esecutiva delle opere
stesse.
L'ultimazione dell'intervento: fabbricati ed opere di urbanizzazione, avverrà entro il termine
quinquennale di validità del PEC.
Inoltre, tenuto conto delle possibili opzioni previste dalla deliberazione n. 119 del Consiglio
Comunale del 6 maggio 1996, esecutiva dal 31 maggio 1996, la soc. Rivoira s.p.a. accetta di
vincolare alla locazione, per un periodo di 8 anni, la SLP di mq 45, esterna all' ambito in oggetto,
pari al minimo consentito, che risulta comunque maggiore al 4% richiesto sulla SLP residenziale
realizzata in eccedenza alla quota di franchigia di mq 8.000.
I progetti preliminari delle opere di urbanizzazione ed il progetto planivolumetrico delle
opere edilizie sono stati sottoposti all'esame della C.I.E. che nella seduta del 4/12/1997 ha
espresso parere favorevole alla sua approvazione.
In data 9 aprile 1998 copia del PEC e del relativo schema di convenzione sono stati inviati
alla Segreteria Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni
15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 3° comma, della LUR e s.m.i. e per la presentazione, nel
termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte
scritte.
Nei termini sopra citati non sono pervenute osservazioni e proposte scritte.
Tutto ciò premesso,
La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico delle proponenti
Società verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel Bilancio di
competenza;
4) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico,
della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti e s.m.i.
adottato con deliberazione n° 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc.
9202021/49), esecutiva dal 15 giugno 1992, e s.m.i., tra il Comune di Torino e le Società:
"Coop. a r. l." con sede legale in Torino, via Pastrengo n. 16, iscritta nel registro delle
Imprese di Torino al numero 4323/1980 - Tribunale di Torino, codice fiscale
03372990010 rappresentata SINATRA ROSARIO nato a Racalmuto il 9/7/1955 residente
a Sciolze, regione Grangia n. 13, impiegato, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società;
"T.E.E.C. S.r.l." con sede legale in Torino via Sansovino n. 243/55c, iscritta nel registro
delle imprese di Torino al numero 1102352/1966 codice fiscale 07187090019
rappresentata da CURTI SILVIO nato a Roma il 19/2/1958, residente a La Magdeleine,
frazione Vieu, professionista, in qualità di Amministratore Unico della Società;
" PARCO DORA R. - s.r.l." con sede legale in Torino, corso Regina Margherita n.272,
iscritta nel registro delle imprese di Torino al numero 12253/1966 codice fiscale
07067770011 rappresentata da SELLONE MARIO nato a Borgosesia il 7/2/1940,
residente in Torino, via Verdi 23, imprenditore, in qualità di Amministratore Unico della
Società con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di
Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche
ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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