DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 7 luglio 1998)
OGGETTO: MERCATO ALIMENTARE DI CORSO RACCONIGI 51. - OPERE DI
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO PER LA CONSERVAZIONE A
0°C DEI GENERI ALIMENTARI SITI NEI BOX - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE - IMPORTO L. 595.000.000.
Proposta dell'Assessore Viano.
Per procedere alla ricostruzione del Mercato Alimentare di corso Racconigi 51 distrutto
da un incendio il 17 febbraio 1989, la Civica Amministrazione con deliberazione n. 1839 del
Consiglio Comunale del 21 marzo 1990 (mecc. 9003704/30), dichiarata immediatamente
eseguibile, esecutiva dal 9 aprile 1990, approvò il progetto per la ricostruzione interrata del
suddetto mercato alimentare.
Attualmente i lavori appaltati sono in avanzata fase di realizzazione ed è emersa la
necessità, nel corso dei lavori stessi, di dotare il mercato di un impianto centralizzato per la
conservazione a 0°C dei generi alimentari siti nei box, poichè tali box di vendita non possono
dotarsi autonomamente di un impianto frigorifero, in relazione all'ubicazione interrata dei
banchi di vendita, che non consente il posizionamento del gruppo compressore all'esterno del
fabbricato.
L'intervento è inserito nel P.P.I. per l'anno 1998 ed è compreso nel Programma Annuale
delle Opere Pubbliche 1998, allegato n. 2 del Bilancio Preventivo 1998, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1998 (mecc. 9800644/24) esec. dal 26
marzo 1998, codice opera 1414.
Ai sensi dell'art. 17, comma 3°, della Legge 109/94 coordinata con le modifiche
introdotte dal D.L. 101/95 convertito nella Legge 2 giugno 1995 n. 216, il Dirigente Settore
Tecnico I°, con Ordine di Servizio in data 3 dicembre 1997 prot. 6374 confermato
dall'Ingegnere Capo, ha costituito il gruppo di lavoro individuando quale progettista il p.i.
Giacomo Guastavigna, iscritto presso il Collegio dei Periti Industriali di Torino al n. 3011, e
98 05032/30 2
quale collaboratore il p.i. Mauro Raimondo entrambi dipendenti del Civico Ufficio Tecnico.
Ai sensi dell'art. 7, comma 3°, della citata Legge 109/94 e succ. e con il suddetto Ordine
di Servizio, l'Ingegnere Capo ha individuato l'ing. Daniela Crepaldi Responsabile del
Procedimento. Successivamente, in considerazione delle disposizioni impartite dal D.L.
494/96, l'Ingegnere Capo con Ordine di Servizio in data 20 aprile 1998 prot. 2305 ha
individuato il succitato ing. Daniela Crepaldi, iscritta presso l'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino al n. 6921 R, anche quale Coordinatore per la Progettazione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 4°, della Legge 109/94, trattandosi di nuova opera si ritiene
di avvalersi della facoltà di stipulare il contratto di appalto in parte a corpo e in parte a misura,
sulla base degli Elenchi Prezzi della Città di Torino e sui prezzi allegati al Capitolato
Particolare d'Appalto.
Da tale progetto preliminare la spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'opera risulta la
seguente:
- Opere a corpo L 472.000.000
- Opere a misura L 38.000.000
TOTALE OPERE L 510.000.000
- I.V.A. 10% L 51.000.000
- Spese Tecniche L. 28.900.000
TOTALE COMPLESSIVO L. 589.900.000
Ai sensi dell'art. 18, comma 1°, della suddetta Legge 109/94 occorre provvedere altresì
la spesa di L. 5.100.000, pari all'1% del costo preventivato dell'opera, quale incentivo per la
progettazione effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.
Pertanto la previsione totale di spesa per l'opera in oggetto ammonta a L. 595.000.000
complessive.
Occorre quindi procedere all'approvazione del progetto preliminare redatto dal succitato
professionista dipendente che, ai sensi dell'art. 16, comma 3°, della Legge 109/94 è costituito
dalla relazione tecnica illustrativa con evidenziate le caratteristiche dell'opera, dell'elaborato
grafico e dal preventivo sommario.
Considerata la natura delle opere non verrà acquisito il parere di cui all'art. 43 del
Regolamento del Decentramento.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la
quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue
successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;