DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 LUGLIO 1998
OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO. OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. DEROGA
TRANSITORIA ALL'ART. 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Considerato che con nota in data 13 febbraio 1992 la Soprintendenza per i beni Ambientali
ed Archittettonici di Torino segnalava che le installazioni di roulottes e costruzioni in legno nelle
immediate vicinanze della porta di accesso al Borgo Medioevale provocavano un contrasto
negativo e di deplorevole degrado ambientale, questo Settore Amm.vo d'intesa con la suddetta
Soprintendenza ai Beni Ambientali il Civico Ufficio Arredo Urbano ed il Settore Verde Pubblico
al fine di mantenere condizioni ambientali di decoro e dignità del Parco , decideva di determinare
un riordino delle attività commerciali operanti nel Parco del Valentino prevedendo, tra l'altro,
nuove collocazioni e dimensioni degli spazi e l'adozione, da parte dei commercianti, di strutture
confacenti per colore, disegno e forme ai criteri di decoroso inserimento ambientale.
Solo nei primi mesi dell'anno 1996 l'iter per addivenire all'individuazione sia della tipologia
ed uniformità delle strutture ritenute consone all'ambiente circostante in cui verrebbero inserite,
sia la dislocazione distribuita razionalmente nell'area verde, visti i numerosi enti coinvolti
(Magistrato del Po, Ente Parco, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Arredo
Urbano, Circoscrizione, Verde Pubblico) trovava la sua definitiva soluzione.
Individuati i 10 siti ove collocare i chioschi destinati all'attività di somministrazione di
alimenti e bevande nel Parco del Valentino, il Settore Commercio in data 14 maggio 1996
invitava i 10 operatori concessionari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, già
presenti nell'area, ad effettuare la scelta del posto sul quale successivamente avrebbero dovuto
realizzare le attrezzature fisse (chioschi) architettonicamente consone all'ambiente.
Sulla base delle ubicazioni scelte, nel gennaio 1997 sono stati presentati, dai singoli
operatori, i progetti relativi ai chioschi da edificare, successivamente integrati con
documentazioni relative ai pareri favorevoli dell'USL.
Veniva pertanto concessa una deroga all'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana fino al
30 settembre 1997.
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare la concessione, in via transitoria e sino e non oltre il 31 dicembre 1998, in
deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato il 1° aprile 1996, il
rinnovo dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci
operatori di commercio in forma ambulante già presenti nell'area, secondo il
posizionamento dei chioschi per essi prestabilito, sino al completamento della procedura
necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente
installazione delle nuove strutture;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.