DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GIUGNO 1998
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
I Programmi di Riqualificazione Urbana hanno ad oggetto il recupero edilizio e funzionale
di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita
nell'ambito considerato, interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di
riqualificazione fisica dell'ambito considerato.
Con il D.M. Lavori Pubblici 31 dicembre 1994 e il successivo D.M. 4 febbraio 1995 i
finanziamenti previsti dalla legge 17 febbraio 1992 n. 179 sono stati destinati ai programmi di
Riqualificazione Urbana disciplinandone la formazione e l'attuazione, con il concorso
obbligatorio di risorse private, consentendo inoltre la partecipazione degli enti pubblici per
realizzare, in autofinanziamento, parte degli interventi dal programma medesimo.
La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di
Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale
26 ottobre 1995 mecc. 9507792/47). Con deliberazione in data 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47)
la Giunta Comunale adottava il Programma di Riqualificazione Urbana concernente le proposte
presentate dagli operatori tra le quali quella avanzata dalla Società S.p.a. SUPERGA
relativamente all'area interessata Superga su immobili di proprietà della Società.
In seguito a richiesta di finanziamento di L. 5.541.000.000, la Direzione Generale del
Coordinamento territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il Programma SUPERGA al
finanziamento di L. 4.317.000.000.
La società Superga si obbligava con atto unilaterale d'obbligo (Rogito Dr. Astore, notaio
in Torino, Rep. 333643, Reg. Atti Priv. di Torino - 29 novembre 1996 - n. 9575, Serie 2/A: all.
5 - n. ) alla somma di L. 3.178.000.000 a titolo di risorse aggiuntive agli oneri di
urbanizzazione per l'attuazione del Programma.
Con deliberazione in data 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09) il Consiglio Comunale
approvava il Programma preliminare relativo alle 13 proposte di Programmi di Riqualificazione
Urbana sottoponendo l'attuazione del programma SUPERGA (all. 6 della deliberazione)
cambio di destinazione dell'area industriale parte a destinazione Misto Produttivo (MP) e parte
a zona urbana di trasformazione (Z.U.T.).
L'intervento edilizio complessivo comporta una S.L.P. di mq. 27.260 di cui 11.421 nell'area
MP (con 3.426 mq. di nuova S.L.P. residenziale e 4.768 di nuova S.L.P. per destinazioni miste
quali commercio, artigianato, attività di ricerca e di servizio in genere) e 15.839 nell'area di
Trasformazione interamente destinata a nuova residenza.
L'accordo prevede la cessione da parte della Società di mq. 14.948 per servizi e
l'assoggettamento ad uso pubblico di mq. 5.477.
Gli interventi pubblici previsti riguardano la realizzazione di opere di preurbanizzazioni
(demolizione e bonifica dell'attuale stabilimento), di spazi pubblici sulle aree cedute (aree verdi,
parcheggi, infrastrutture a rete) e opere di manutenzione e messa a norma dell'edificio scolastico
esistente.
L'accordo di programma comporta inoltre che i progetti allegati, all'atto di adozione
dell'Accordo con Decreto del presidente della Giunta Regionale, sostituiscano la prima delle tre
concessioni edilizie previste dal programma che, in particolare, riguarda una S.L.P. complessiva
di mq. 21.065 (di cui mq. 18.266 per la residenza e mq. 2.799 per attività compatibili con la
destinazione misto produttivo).
Il cronoprogramma degli interventi, stabilisce tempi, fasi e termini di attuazione del
programma (10 anni) nonchè i tempi della richiesta della seconda e terza concessione edilizia, che
saranno rilasciate secondo le normali procedure autorizzative.
Il Programma sarà finanziato per L. 4.317.000.000 dal Ministero LL.PP., L. 4.368.000.000
da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e L. 3.178.000.000 quali contributi aggiuntivi
privati.
L'attuazione dei contenuti dell'accordo di programma e l'ambito di applicazione del
medesimo è regolamentato da apposita convenzione cui la Società Superga ha dichiarato con
specifico atto d'obbligo stipulato in data 13 maggio 1998, allegato all'accordo, di accettare,
impegnandosi a sottoscriverla nei successivi 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Lo
schema di convenzione allegato all'accordo concordato con la Società prevede e disciplina la
cessione gratuita alla Città delle aree per servizi, l'assoggettamento ad uso pubblico di altre aree,
l'esecuzione diretta a scomputo delle opere pubbliche, definisce lo polizze fidejussorie a garanzia
dell'osservanza degli obblighi, fissa le quantità edificabili e le destinazioni d'uso, i termini di
esecuzione le garanzie e le altre prescrizioni atte ad assicurare la regolare e piena attuazione del
Programma.
Nell'ambito delle attività ammesse dal PRG per l'area normativa Misto Produttivo, la Città
si riserva la possibilità di intervenire direttamente mediante l'acquisizione della Soc. SUPERGA
degli edifici su via Verolengo, di cui è previsto il recupero al fine di insediare servizi pubblici (sedi
circoscrizionali, ecc.) compatibili con le attività ammesse dal PRG per l'area normativa Misto
Produttivo.
Si ritiene infine necessario che le modifiche apportate con la variante introdotta in sede di
accordo di programma, rispetto alle quantità ed alle destinazioni d'uso in atto nell'area Superga,
trovino un riequilibrio nell'ambito dei programmi di attuazione della Spina 3, con un adeguato
aumento di attività produttive e la riduzione della residenza.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile
1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 come modificata dalla Legge Regionale 29
luglio 1997 n. 41;
In corso di consultazione alla Circoscrizione 5;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Rilevato che la Circoscrizione 5, cui il presente provvedimento è stato inviato per il parere,
nella seduta del 28 maggio 1998 ha espresso parere favorevole (all. 27 - n. ),
subordinato alle seguenti condizioni:
1) che la Società Superga ceda gratuitamente al Comune di Torino la restante parte
dell'area, nonchè l'edificio di via Verolengo a un prezzo non superiore alle residue
risorse disponibili oltre a quelle accessorie alla realizzazione di tutte le opere pubbliche
previste dal P.R.I.U.;
2) che il Comune di Torino destini tale edificio a servizi pubblici (sedi circoscrizionali,
imprenditoria giovanile, ecc.);
3) che il Comune di Torino adotti apposita variante di P.R.G. sulla adiacente Spina 3 che
diminuisca quantità e destinazione d'uso e residenza a favore delle attività produttive
in misura corrispondente a quelle esistenti sull'area Superga, al fine di riequilibrare la
situazione urbanistica complessiva;
4) che siano rispettati gli accordi raggiunti in data 9/4/98 tra le parti in causa: Superga
S.p.A., Unione Industriale di Torino, R.S.U., FULC e la Città di Torino vengono
confermati con il mantenimento dei posti di lavoro, riduzione del disagio del servizio
di trasporto e mensa per le maestranze.
CONTRODEDUZIONI
Le osservazioni presentate dal Consiglio Circoscrizionale sono in gran parte accoglibili e
trovano una prima risposta nell'emendamento di cui sopra apportato dall'Amministrazione
alla presente deliberazione.
In particolare si osserva quanto segue:
1) La Società Superga si rende disponibile a cedere alla Città la parte di area non oggetto
di concessione edilizia ad un valore di acquisizione corrispondente a quello
dell'edificio sito in via Verolengo valutato, secondo la stima effettuata dal Settore
Riorganizzazione e Riqualificazione del Patrimonio, in L. 5.000.000.000=.
La copertura di tale importo dipenderà dal quadro definitivo delle risorse disponibili.
2) Nella presente deliberazione si esprime già l'intendimento di recuperare gli immobili
suddetti per servizi pubblici (sedi circoscrizionali, ecc.) attività compatibili con quelle
ammesse dal PRG per le aree Misto Produttive cui è destinato l'immobile in questione.
3) È allo studio la Variante al Piano Regolatore riguardante l'ambito della Spina 3, che
terrà anche conto delle modifiche apportate all'area Superga nel senso richiesto (come
peraltro richiamato nella narrativa della presente deliberazione).
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo
di Programma (all. 1 - n. ) tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte ed il Comune
di Torino, stipulato in data 15 maggio 1998, per la realizzazione del Programma di
Riqualificazione Urbana SUPERGA ex art. 2 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e D.M.
21 dicembre 1994 e s.m.i. nell'area industriale Superga con i relativi allegati che ne fanno
parte integrante (all. dall'1 bis al 26 - nn. );
2) di prendere atto che l'accordo, adottato con decreto del presidente Regionale, determina le
variazioni del vigente P.R.G. e sostituisce la prima delle tre concessioni edilizie previste;
3) di approvare specificatamente il programma definitivo di Riqualificazione Superga, i
progetti preliminari delle opere pubbliche (all. 1 bis) e, infine, ai sensi dell'art. 45 della Legge
Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. , l'allegato schema di convenzione (all. 3) con la
Società S.p.a. Superga.
Trattandosi di ratifica di accordo di programma nonchè di approvazione di schema di
convenzione, il presente provvedimento non comporta spesa;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.