OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI
DA ATTIVITA' ECONOMICHE. PROVVEDIMENTI.
Proposta del Vicesindaco Carpanini
e dell'Assessore Vernetti.
Con l'articolo 17 comma 3 della Legge 128 del 24 aprile 1998 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale in data 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della L. 146/1994,
che disponevano a ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle
attività economiche compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del
27.07.1984 (G.U. n. 253/1984).
Venendo meno tale assimilazione legale, compete al Comune ai sensi dell'art. 21 del D.
L.vo 22/1997 Decreto Ronchi disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
In mancanza di una decisione del Comune i rifiuti delle attività economiche di cui all'art.
7 comma 3 del D.L.vo 22/97 sarebbero da qualificare, dalla data di entrata in vigore della L.
128/98, rifiuti speciali da avviare allo smaltimento o al recupero da parte degli operatori
economici a proprie spese, con esclusione della privativa comunale e dell'applicazione della Tassa
Raccolta Rifiuti.
Pertanto,
considerato che il servizio di raccolta rifiuti è attualmente organizzato nei limiti e con le
modalità fissate dall'art. 39 L. 146/94 ora abrogato;
considerata conseguentemente la necessità e l'urgenza per motivi di polizia locale, tutela
ambientale, igiene e sanità, di garantire con continuità ed uniformità lo svolgimento del servizio
di raccolta e smaltimento, evitando una situazione di incertezza giuridica nell'erogazione del
servizio stesso;
tenuto conto dell'impossibilità di concordare con le parti sociali interessate in tempi
brevissimi un sistema coordinato di raccolta e smaltimento almeno equivalente all'attuale in
termini di efficienza, efficacia ed economicità;
si ritiene di procedere, ad ogni effetto di legge, all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti
compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della sopracitata delibera interministeriale del 27.07.1984
(G.U. n. 253/1984), norma tecnica ancora vigente ai sensi dell'art. 57 del Decreto Ronchi fino alla
determinazione di competenza statale, per il momento non ancora avvenuta, di nuovi criteri in
materia ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del Decreto Ronchi.
Tale assimilazione avrà efficacia temporanea fino all'approvazione da parte del Consiglio
Comunale del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dal Decreto Ronchi e
destinato a contenere anche le disposizioni riguardanti la futura tariffa, e in ogni caso non oltre il
31 dicembre 1998.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.