Divisione Ambiente
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Settore Tutela Ambiente
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MAGGIO 1998

(proposta dalla G.C. 14 maggio 1998)

OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE. PROVVEDIMENTI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini
    e dell'Assessore Vernetti.

    Con l'articolo 17 comma 3 della Legge 128 del 24 aprile 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della L. 146/1994, che disponevano a ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27.07.1984 (G.U. n. 253/1984).
    Venendo meno tale assimilazione legale, compete al Comune ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 22/1997 Decreto Ronchi disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
    In mancanza di una decisione del Comune i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7 comma 3 del D.L.vo 22/97 sarebbero da qualificare, dalla data di entrata in vigore della L. 128/98, rifiuti speciali da avviare allo smaltimento o al recupero da parte degli operatori economici a proprie spese, con esclusione della privativa comunale e dell'applicazione della Tassa Raccolta Rifiuti.
    Pertanto,
    considerato che il servizio di raccolta rifiuti è attualmente organizzato nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39 L. 146/94 ora abrogato;
    considerata conseguentemente la necessità e l'urgenza per motivi di polizia locale, tutela ambientale, igiene e sanità, di garantire con continuità ed uniformità lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento, evitando una situazione di incertezza giuridica nell'erogazione del servizio stesso;
    tenuto conto dell'impossibilità di concordare con le parti sociali interessate in tempi brevissimi un sistema coordinato di raccolta e smaltimento almeno equivalente all'attuale in termini di efficienza, efficacia ed economicità;



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    si ritiene di procedere, ad ogni effetto di legge, all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della sopracitata delibera interministeriale del 27.07.1984 (G.U. n. 253/1984), norma tecnica ancora vigente ai sensi dell'art. 57 del Decreto Ronchi fino alla determinazione di competenza statale, per il momento non ancora avvenuta, di nuovi criteri in materia ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del Decreto Ronchi.
    Tale assimilazione avrà efficacia temporanea fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dal Decreto Ronchi e destinato a contenere anche le disposizioni riguardanti la futura tariffa, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di approvare, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Legge 128/1998 ed ai sensi e con gli effetti previsti dalla normativa vigente, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nel territorio cittadino compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 (all. 1 - n. ), integrato dagli accessori per l'informatica.
    Tale provvedimento avrà efficacia fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed in ogni caso non oltre il 31.12.1998;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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