OGGETTO: GIORNI D'ESTATE 98. CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E
COMUNI DI MONCALIERI E NICHELINO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DI
MANIFESTAZIONI ESTIVE. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI.
Proposta dell'Assessore Perone.
Si ritiene, nell'ambito della manifestazione estiva Giorni d'Estate di proseguire la positiva
esperienza di collaborazione con alcuni comuni della cintura torinese, con l'intento di offrire in
modo coordinato un programma di manifestazioni ai cittadini di tutta l'area metropolitana.
I due anni di sperimentazione, considerati dai Comuni firmatari della Convenzione un
periodo indispensabile per verificare l'effettiva validità del progetto di gestione congiunta di punti
spettacolo hanno dato esito positivo, poiché è stata verificata la congruità delle ipotesi di lavoro
con le finalità definite nella precedente convenzione.
In particolare è stata assodata la convenienza, sia da un punto di vista culturale che
economico, di un lavoro in collaborazione tra Comuni diversi, tanto che tale metodologia si è
allargata dando vita ad altri accordi.
L'esperienza condotta impone necessariamente un salto di qualità, per arrivare alla
rielaborazione di un nuovo percorso di lavoro. Pertanto è stato proposto dal Comune di Torino
ai Comuni di Moncalieri e Nichelino, Borgaro Torinese e Caselle Torinese, Collegno, la
cogestione di alcuni punti spettacolo, ridefinendo le finalità e gli obiettivi da raggiungere
nell'arco di tre anni, durata prevista della convenzione, parte integrante del presente atto.
In particolare le iniziative oggetto della gestione congiunta dovranno offrire una eccellenza
e unicità di programmazione tale da configurarsi come riferimento almeno regionale per tipologia
di spettacolo.
I Comuni firmatari dovranno individuare e mettere in atto le procedure più opportune per
garantire la necessaria trasparenza e efficienza amministrativa.
Parallelamente a questi due punti cardine, sarà necessario identificare opportuni strumenti
atti a verificare la congruità del lavoro svolto con gli obiettivi stabiliti.
Quale ulteriore sviluppo del lavoro svolto nelle precedenti edizioni, si ritiene di delineare una
proposta culturale incentrata sul teatro nelle sue forme meno accademiche, dal teatro di strada alla
clownerie, dalla commedia dell'arte a testi di avanguardia, dove il rapporto con il pubblico e con
lo spazio circostante, assunto a scenografica, diventano elementi fondamentali e di forte impatto
emotivo.
Da quest'anno accanto ai Comuni di Torino e di Moncalieri, che hanno promosso le due
precedenti edizioni, si affianca il Comune di Nichelino. La Convenzione, che si allega al presente
provvedimento deliberativo, costituendone parte integrante, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142
dell'8 giugno 1990, diventa lo strumento amministrativo attraverso il quale si realizza la gestione
congiunta dell'iniziativa.
La Convenzione ha durata di anni tre a partire dalla data di approvazione del presente
provvedimento deliberativo, salvo non intervenga esplicita rinuncia sei mesi prima della scadenza
annuale della stessa.
L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre
che per le obbligazioni con effetti permanenti eventualmente assunte.
La collaborazione dei Comuni firmatari della presente convenzione potrà trovare altri
momenti e contenuti sui quali realizzare iniziative comuni e potrà essere allargata ad altri Comuni
eventualmente interessati.
Un separato atto deliberativo individuerà l'ente gestore con le modalità previste dall'articolo
6 e definirà l'impegno economico della civica Amministrazione ai sensi dell'articolo 5 della
Convenzione.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la Convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo (all. 1 - n. ) e che ne costituisce parte integrante, stipulata tra il Comune di Torino ed i Comuni di Moncalieri e Nichelino, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, per la gestione congiunta delle manifestazioni estive.
Apposito separato atto deliberativo individuerà l'ente gestore con le modalità previste
dall'articolo 6 e definirà l'impegno economico della civica Amministrazione ai sensi
dell'articolo 5 della Convenzione;
2)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------