OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO 106
DENOMINATO CARRARA CALCIO - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE AL
COMITATO PELLERINA 2000.
Proposta dell'Assessore Perone,
di concerto con l'Assessore Viano.
La Circoscrizione IV ha verificato l'impossibilità di effettuare un'efficiente gestione
dell'Impianto sportivo Carrara Calcio, a causa dei limiti posti dalle vigenti norme finanziarie sulla
copertura degli organici comunali e nella fattispecie di organici relativi alle qualifiche utilizzate per
il funzionamento delle Strutture sportive, nonché della levitazione dei costi manutentivi.
Pertanto ai sensi della vigente regolamentazione ha avviato le procedure per individuare un
assegnatario idoneo alla conduzione dell'Impianto in oggetto ed in esito al bando pubblico n.
98/97, con scadenza il 27 ottobre 1997, la Commissione istituita per esaminare le proposte
pervenute ha scelto il progetto tecnico-gestionale presentato dal Comitato Pellerina 2000, formato
dalle società sportive Excelsius, SAFA, San Donato-Parella, in quanto più rispondente ai requisiti
richiesti dal bando.
Il Consiglio della IV Circoscrizione nella seduta del 3 febbraio 1998, con provvedimento
(mecc. 9800364/87), ha espresso parere favorevole alla gestione pluriennale dell'immobile in
oggetto, secondo lo schema del disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione
(all. 1 - n. ).
In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché alla mozione n. 44 (mecc.
9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento
in concessione degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia un miglior utilizzo degli
stessi, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche
considerando che il concessionario si accollerà la maggior parte delle spese di conduzione tutti gli
oneri di lavori di ristrutturazione, adeguamento e di miglioria.
Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri
aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale.
Alla luce di quanto evidenziato, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione
pluriennale dell'impianto sportivo Carrara Calcio con decorrenza dal 1° luglio 1998 e per una
durata di anni 20.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere in gestione sociale l'Impianto sportivo di proprietà municipale denominato
Carrara Calcio, sito in corso Appio Claudio 106, al Comitato Pellerina 2000" (C.F.
07464840011), nella persona del Presidente sig. Ravezzani Fabio, nato a Milano il 24
febbraio 1960, residente a Torino in via Bardonecchia n. 73, per un periodo di anni venti con
decorrenza dal 1° luglio 1998;
2) di approvare la convenzione con il Comitato Pellerina 2000", alle condizioni tutte riportate
nel contratto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 2 -
n. ).
Il corrispettivo annuo determinato in Lire 500.000 IVA inclusa dovrà essere versato al
Cassiere della IV Circoscrizione in un'unica rata anticipata, attestando sin d'ora che il
canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione
degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario.
Le spese a carico della Città di cui all'art. 10 dell'allegata convenzione trovano capienza nei
fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico
del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a
nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
All'atto della consegna dell'immobile i beni mobili, i macchinari e le attrezzature di proprietà
comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della IV
Circoscrizione.
Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneri;
3)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
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