Divisione Urbanistica
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Settore Trasformazioni Convenzionate
AA

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° GIUGNO 1998

(proposta dalla G.C. 30 aprile 1998)


OGGETTO. CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 49, 5° COMMA, DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI DI P.R.G. COMPRESA TRA LE VIE PODGORA, VIA SIDOLI, VIA MONTE PASUBIO, VIA GUALA “AMBITO 16N PODGORA” - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3-45091 del 21 aprile 1995, classifica l'immobile in oggetto tra le”aree da trasformare per servizi” (art. 20 NUEA).
    Per tali ambiti, in alternativa all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio, il P.R.G. prevede che una parte dell'area possa essere trasformata per utilizzazioni private e la rimanente parte (80% della superficie territoriale di proprietà privata) ceduta gratuitamente alla città. In questo caso la trasformazione dell'ambito è regolata dall'art. 7 delle NUEA e dalle prescrizioni contenute nella relativa scheda normativa.
    L'indice di edificabilità è pari a 0,7/3 mq SLP/mqST, incrementabile di 1/3 della SLP esistente fino al limite massimo di 0,50 mq SLP/mqST.
    Nei casi in cui nella trasformazione vengano rispettate le prescrizioni fornite dalle schede normative ed unite cartografie di PRG che precisano i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della LUR, l'attuazione può avvenire tramite concessione convenzionata (art. 45, V comma, LUR).
    La Soc. Immobiliare Veronese S.p.A. proprietaria dell'ambito 16n Podgora, ha presentato in data 25 febbraio 1997, una richiesta di concessione convenzionata finalizzata alla trasformazione dell'ambito in conformità ai contenuti di cui sopra. Detta Società ha successivamente alienato la proprietà dell'ambito alla Soc. Edilparco S.r.l. con atto del 12

gennaio 1998 a rogito notaio Roberto Martino rep. 11925, trascritto in data 5 febbraio 1998.



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    Pertanto la Soc. acquirente ha presentato in data 30 marzo 1998 richiesta di concessione convenzionata avente gli stessi contenuti di quella precedente.
    L'ambito comprende al suo interno anche un tratto della via Monte Pasubio di proprietà comunale che a norma dell'art. 20 delle NUEA non ha capacità edificatoria ed è escluso dal computo delle aree da cedere per standards.
    La trasformazione dell'ambito prevista, consente la realizzazione di un corpo di fabbrica a quattro piani su pilotis posto sul filo della via Podgora all'angolo con la via Sidoli, in conformità alle indicazioni della scheda del PRG che fissa l'allineamento del fabbricato in parallelo alla via Podgora con un massimo di 5 piani. L'area di concentrazione dell'edificato rispetta la localizzazione individuata dalle planimetrie di PRG in scala 1:5000, pur non essendo totalmente occupata dal lotto privato in dipendenza della modesta quantità della SLP generata dall'ambito.
    Il Proponente si impegna a cedere gratuitamente a favore del Comune di Torino, prima del rilascio della concessione edilizia e comunque entro un anno dalla stipulazione della convenzione attuativa, un'area di mq. 4.352,55 per servizi pubblici. Tale area comprende un piccolo tratto della via Podgora, ancora di proprietà privata, destinata alla viabilità.
    Il Proponente si impegna altresì, negli stessi termini, a cedere a titolo gratuito anche tutte le restanti aree esterne all'ambito, poste sui sedimi stradali di via Sidoli e via Guala già di fatto sistemate ed asservite all'uso pubblico nonché quelle poste sulla via Podgora già “comunalizzata” con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 giugno 1972.
    I dati tecnici fondamentali dell'Ambito sono i seguenti:
-    Superficie Territoriale (S.T.) dell'Ambito                mq.    5.735,02
-    Superficie Territoriale privata (S.T.) all'interno dell'Ambito    mq.    5.440,02
-    S.L.P. max ammessa                                mq.    1.269,34
-    Aree cedute nell'Ambito                            mq.    4.352,55
-    Area destinata a servizi                            mq.    3.981,00
-    Aree destinate alla viabilità di via Podgora                mq. 371,55
    La Soc. Edilparco S.r.l. non realizza le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri. Tuttavia qualora entro sei mesi dalla stipulazione dell'atto di cessione delle aree, venissero individuate dal Comune e d'intesa con la circoscrizione le funzioni specifiche da assegnare all'area a servizi ed il Proponente fosse disponibile in tutto o in parte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste in tale area a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le parti si impegnano sin da ora a stipulare una convenzione integrativa che recepisca tali indicazioni.
    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    L'ultimazione dell'intervento avverrà entro il termine di 5 anni dalla stipulazione dell'atto di cessione relativa all'area a servizi interna al lotto.
    Il progetto planivolumetrico dell'opera edilizia è stato sottoposto all'esame della C.I.E. che, nella seduta del 19 febbraio 1998, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
    Tutto ciò premesso,



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LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
    -    lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );
    -    il fascicolo contenente: relazione illustrativa e Progetto planivolumetrico (all. 2 - n. );
2)    l'introito relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione sarà acquisito dal Settore Procedure Amministrative Edilizie.
    La suddetta entrata verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel Bilancio di competenza;
3)    l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti adottato con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva dal 15 giugno 1992, e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. “EDILPARCO S.r.l.” con sede in Torino, corso Re Umberto 65, cod. fisc. 07286320010, iscritta nel Registro delle imprese di Torino al n. 176004/1997, in persona del legale rappresentante Chiesa Luigi nato a Santo Stefano Roero (CN) il 2 gennaio 1937, residente in Torino via Valgioie 71, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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