OGGETTO. CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 49, 5° COMMA,
DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELL'AREA DA TRASFORMARE
PER SERVIZI DI P.R.G. COMPRESA TRA LE VIE PODGORA, VIA SIDOLI, VIA MONTE
PASUBIO, VIA GUALA AMBITO 16N PODGORA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3-45091 del 21
aprile 1995, classifica l'immobile in oggetto tra learee da trasformare per servizi (art. 20
NUEA).
Per tali ambiti, in alternativa all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo
le modalità di esproprio, il P.R.G. prevede che una parte dell'area possa essere trasformata per
utilizzazioni private e la rimanente parte (80% della superficie territoriale di proprietà privata)
ceduta gratuitamente alla città. In questo caso la trasformazione dell'ambito è regolata dall'art.
7 delle NUEA e dalle prescrizioni contenute nella relativa scheda normativa.
L'indice di edificabilità è pari a 0,7/3 mq SLP/mqST, incrementabile di 1/3 della SLP
esistente fino al limite massimo di 0,50 mq SLP/mqST.
Nei casi in cui nella trasformazione vengano rispettate le prescrizioni fornite dalle schede
normative ed unite cartografie di PRG che precisano i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38
della LUR, l'attuazione può avvenire tramite concessione convenzionata (art. 45, V comma,
LUR).
La Soc. Immobiliare Veronese S.p.A. proprietaria dell'ambito 16n Podgora, ha presentato
in data 25 febbraio 1997, una richiesta di concessione convenzionata finalizzata alla
trasformazione dell'ambito in conformità ai contenuti di cui sopra. Detta Società ha
successivamente alienato la proprietà dell'ambito alla Soc. Edilparco S.r.l. con atto del 12
gennaio 1998 a rogito notaio Roberto Martino rep. 11925, trascritto in data 5 febbraio 1998.
Pertanto la Soc. acquirente ha presentato in data 30 marzo 1998 richiesta di concessione
convenzionata avente gli stessi contenuti di quella precedente.
L'ambito comprende al suo interno anche un tratto della via Monte Pasubio di proprietà
comunale che a norma dell'art. 20 delle NUEA non ha capacità edificatoria ed è escluso dal
computo delle aree da cedere per standards.
La trasformazione dell'ambito prevista, consente la realizzazione di un corpo di fabbrica a
quattro piani su pilotis posto sul filo della via Podgora all'angolo con la via Sidoli, in conformità
alle indicazioni della scheda del PRG che fissa l'allineamento del fabbricato in parallelo alla via
Podgora con un massimo di 5 piani. L'area di concentrazione dell'edificato rispetta la
localizzazione individuata dalle planimetrie di PRG in scala 1:5000, pur non essendo totalmente
occupata dal lotto privato in dipendenza della modesta quantità della SLP generata dall'ambito.
Il Proponente si impegna a cedere gratuitamente a favore del Comune di Torino, prima del
rilascio della concessione edilizia e comunque entro un anno dalla stipulazione della convenzione
attuativa, un'area di mq. 4.352,55 per servizi pubblici. Tale area comprende un piccolo tratto della
via Podgora, ancora di proprietà privata, destinata alla viabilità.
Il Proponente si impegna altresì, negli stessi termini, a cedere a titolo gratuito anche tutte
le restanti aree esterne all'ambito, poste sui sedimi stradali di via Sidoli e via Guala già di fatto
sistemate ed asservite all'uso pubblico nonché quelle poste sulla via Podgora già comunalizzata
con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 giugno 1972.
I dati tecnici fondamentali dell'Ambito sono i seguenti:
- Superficie Territoriale (S.T.) dell'Ambito mq. 5.735,02
- Superficie Territoriale privata (S.T.) all'interno dell'Ambito mq. 5.440,02
- S.L.P. max ammessa mq. 1.269,34
- Aree cedute nell'Ambito mq. 4.352,55
- Area destinata a servizi mq. 3.981,00
- Aree destinate alla viabilità di via Podgora mq. 371,55
La Soc. Edilparco S.r.l. non realizza le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri.
Tuttavia qualora entro sei mesi dalla stipulazione dell'atto di cessione delle aree, venissero
individuate dal Comune e d'intesa con la circoscrizione le funzioni specifiche da assegnare all'area
a servizi ed il Proponente fosse disponibile in tutto o in parte alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria previste in tale area a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le parti si
impegnano sin da ora a stipulare una convenzione integrativa che recepisca tali indicazioni.
Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda
al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
L'ultimazione dell'intervento avverrà entro il termine di 5 anni dalla stipulazione dell'atto
di cessione relativa all'area a servizi interna al lotto.
Il progetto planivolumetrico dell'opera edilizia è stato sottoposto all'esame della C.I.E. che,
nella seduta del 19 febbraio 1998, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
- lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );
- il fascicolo contenente: relazione illustrativa e Progetto planivolumetrico (all. 2 -
n. );
2) l'introito relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione sarà acquisito dal
Settore Procedure Amministrative Edilizie.
La suddetta entrata verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel Bilancio
di competenza;
3) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico
della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti adottato con
deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49),
esecutiva dal 15 giugno 1992, e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. EDILPARCO
S.r.l. con sede in Torino, corso Re Umberto 65, cod. fisc. 07286320010, iscritta nel
Registro delle imprese di Torino al n. 176004/1997, in persona del legale rappresentante
Chiesa Luigi nato a Santo Stefano Roero (CN) il 2 gennaio 1937, residente in Torino via
Valgioie 71, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune
di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche
ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e
comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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