OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTÀ
DI TORINO. PROGETTO COMUNITARIO SAVE II - APPROVAZIONE STATUTO.
Proposta dell'Assessore Vernetti.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 aprile 1997 (mecc. 9702502/21), esecutiva
dal 13 maggio 1997 la Città di Torino approvava la partecipazione al progetto, promosso dalla
Comunità Europea nell'ambito del programma SAVE II, di "Agenzia Locale per l'Energia" della
Città di Torino impegnandosi a presentare un proprio progetto di costituzione dell'Agenzia ed a
presentarlo in collaborazione, stante il carattere di transnazionalità richiesto dalla Commissione
Europea, con la Comunità di Grenoble.
Il progetto per l'Agenzia locale per l'energia si inserisce nel quadro delle iniziative già
intraprese dalla Città e finalizzate alla creazione di un quadro favorevole al risparmio energetico
e allo sviluppo dell'uso razionale dell'energia mediante la promozione dell'uso di strumenti tecnici
e finanziari. L'Agenzia si pone quindi come strumento tecnico ed operativo volto a supportare ed
a dare efficacia e concretezza alle azioni di politica energetica a livello locale.
In questa ottica la proposta di costituire una Agenzia per l'Energia Locale presentato dalla
Città di Torino ha ottenuto anche l'approvazione della Regione Piemonte - delibera G.R. del 28
aprile 1997 - la quale ha ritenuto la proposta in armonia con le determinazioni programmatiche
assunte dalla Regione Piemonte in campo energetico.
La Commissione Europea - D.G. XVII ha favorevolmente accolto la proposta di progetto
presentato dalla Città, nell'ambito delle iniziative del Programma Save II, avente come scopo la
costituzione di una Agenzia per l'Energia della Città di Torino. Al progetto partecipano, oltre alla
Città, anche la Comunità di Grenoble, con i suoi specifici progetti-studio relativi all'integrazione
di energie innovative in campo ambientale su scala urbana. Scopo dell'Agenzia Locale è di offrire
i propri servizi soprattutto nel campo dell'uso razionale dell'energia e dello sviluppo delle energie
rinnovabili, etc... In altri paesi europei la creazione di Agenzie per l'Energia si è dimostrata
un'esperienza positiva che ha permesso di realizzare un efficace legame e strumento di controllo
tra le normative tecniche e lo stato di attuazione delle medesime.
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamati,
la costituzione della Fondazione "Agenzia Locale per l'Energia", secondo lo schema di
Statuto unito al presente provvedimento ( all. 1 - n. );.
2) di dare mandato al Sindaco od a suo delegato di firmare l'atto di costituzione relativo, con
facoltà di apportare allo statuto quelle variazioni di ordine formale che in tale sede si
renderanno necessarie;
3) di riservare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale e dei dirigenti competenti
l'adozione dei necessari atti afferenti all'accertamento del contributo comunitario e
all'impegno di spesa per il trasferimento alla Fondazione dei fondi necessari per la
realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
4) di assumere a carico della Città le spese di atto per il rogito dal notaio la cui spesa sarà
impegnata con determinazione dirigenziale da parte del settore competente;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
Art. 1. Costituzione e denominazione
La Città di Torino costituisce una Fondazione disciplinata dal presente Statuto, da propri
regolamenti, e dalle leggi in materia, denominata: "Agenzia locale per 1'Energia". La Fondazione,
di seguito denominata Agenzia, è aperta alla adesione di tutti i soggetti, persone fisiche e
giuridiche, anche non riconosciute che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi a cui
mira l'Agenzia e ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi del successivo articolo 16.
Art. 2. Sede
La sede legale ed amministrativa della Agenzia è stabilita in Torino, in ........
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o modificare filiali, succursali, uffici tecnici e
dipendenze di ogni genere.
Art. 3. Finalità
L'Agenzia ha, senza fini di lucro, la finalità di razionalizzare la gestione delle risorse energetiche
locali, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, la promozione dell'energia
rinnovabile.
L'Agenzia svolge attività di interesse pubblico agendo secondo criteri di economicità.
L'Agenzia collaborerà altresì con l'Agenzia per l'Energia della Città di Grenoble ed eventualmente
con le altre agenzie locali dell'energia.
L'attività dell'Agenzia si svolgerà essenzialmente nei seguenti campi:
a. attività di sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al
solare e alla biomassa;
b. la promozione della cultura energetica, organizzando campagne informative sull'uso
razionale dell'energia e preparando materiale informativo e/o organizzando seminari o
convegni;
c. assistenza a soggetti pubblici e privati per l'applicazione delle normative in materia
energetica.
Art. 5. Forme di partecipazione e cooperazione.
L'Agenzia può attuare iniziative per pervenire a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici
e privati operanti nel settore di attività della Agenzia medesima realizzando forme associative e
di cooperazione con tali soggetti nei modi previsti dalla legge.
L'Agenzia può, altresì, stipulare convezioni, accordi e contratti con enti pubblici e privati per la
gestione delle proprie attività.
Art. 6. Durata
La durata della Agenzia è fissata dalla data dell'atto costitutivo in 3 anni e potrà essere prorogata
dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria capacità di auto finanziamento e alla
concessione in suo favore di contributi finanziari.
Art. 7. Patrimonio.
Il patrimonio della Agenzia è costituito da:
* fondi concessi dall'Unione Europea per la costituzione dell'Agenzia Locale per l'energia della
Città di Torino, conferiti per tramite della Città di Torino;
* dai fondi conferiti dalla Città di Torino;
* dai contributi, dalle sovvenzioni e dai finanziamenti provenienti da altri soggetti sia pubblici
che privati;
* da eventuali entrate ed acquisizioni.
Per la realizzazione dei propri scopi la Agenzia utilizza il proprio patrimonio ed ogni sorta di altro
contributo finanziario e funzionale.
L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio
si chiude al 31 dicembre 1998.
Art. 9. Organi
Sono Organi della Agenzia:
* il Consiglio di Amministrazione
* il Presidente
* il Direttore
* il "Forum cittadino dell'Energia".
Art. 10. Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e decadenza.
Il Consiglio di Amministrazione della Agenzia è composto da 5 membri, compreso il Presidente,
di cui 3 di nomina comunale.
Inizialmente il Cda funzionerà con i soli 3 membri di nomina comunale e verrà successivamente
integrato da altri 2 membri nominati dal "Forum cittadino sull'Energia" (definito al successivo art.
16) non appena quest'ultimo avrà raggiunto una composizione di almeno 5 soggetti.
I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il consigliere che per qualsiasi causa cessi dalla carica durante il mandato viene sostituito con le
stesse modalità previste dal presente statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il
Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dei componenti che non intervengono a 3
sedute consecutive.
Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni
a uno o più consiglieri.
Le cariche sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese.
Art. 11. Consiglio di Amministrazione: funzionamento.
Il Cda è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata
fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno.
La convocazione del C.D.A. deve essere indirizzata a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al
domicilio dei consiglieri almeno 7 gg. prima di quello fissato per la seduta. Nella lettera devono
essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno dei temi da trattare.
In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2 gg.
prima della riunione.
Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale,
purché in Italia.
Alle adunanze interviene il Direttore della Agenzia con parere consultivo.
Ciascun consigliere ha diritto ad avere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri
nominati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Il Presidente regola la discussione e stabilisce le norme di votazione. I verbali delle assemblee
saranno trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni del Cda sono fatte constatare su appositi registri dei verbali.
Art. 12. Poteri del Cda
Il Cda è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Agenzia ed
in particolare:
* approva i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi statutari;
* approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
* provvede alla eventuale assunzione di personale determinando qualifiche e trattamento
economico;
*
accredita con decisione motivata i membri del Forum cittadino dell'Energia;
* accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti e le alienazioni dei beni;
* approva i regolamenti per il funzionamento della Agenzia e del Forum cittadino dell'Energia;
* delibera lo scioglimento e la proroga della Agenzia;
* provvede a qualsiasi altro atto necessario ed utile per le finalità istituzionali dell'Agenzia,
anche se qui non espressamente previsto.
Art. 13. Divieto di partecipazione alle sedute.
I consiglieri non possono prendere parte alle sedute in cui si discutano o si deliberino atti o
provvedimenti nei quali essi o loro parenti od affini entro il quarto grado abbiano interesse
personale.
Il Cda è sostituito dalla Giunta Comunale nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto
del divieto di cui sopra o per altro legittimo motivo.
Art. 14. Presidente
Il Presidente è nominato dal Sindaco della Città di Torino tra i membri del C.d.A. di nomina
comunale e rappresenta legalmente l'Agenzia sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile della esecuzione di piani di attività deliberati dal Consiglio di
Amministrazione per il raggiungimento delle finalità della Agenzia.
Il Presidente invia annualmente una relazione al Consiglio Comunale in merito alla attività svolta
dalla Agenzia.
Il Presidente, con firma congiunta a quella del Direttore, ha il potere di eseguire tutte le operazioni
bancarie della Agenzia e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche richieste dall'Unione Europea
per l'erogazione di finanziamenti e da trasmettere alla Città di Torino per gli adempimenti
necessari.
In caso d'impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età (tra
quelli nominati dalla Città di Torino).
Il Presidente, inoltre, può adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, i provvedimenti di competenza del Cda con l'obbligo di riferire al C.D.A nella prima
riunione successiva da convocarsi entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento.
Il Presidente invia annualmente una relazione al Consiglio Comunale in merito alla attività svolta
dalla Agenzia, accompagnandola con un conto consuntivo della gestione economica da sottoporsi
all'esame del Collegio dei Revisori del Comune.
Art. 15. Direttore
Il Direttore fa parte del personale dipendente della Agenzia assunto con contratto a tempo
determinato, è nominato dal Cda - su proposta del Presidente - ed è il responsabile della direzione
e della corretta esecuzione dell'attività della Agenzia.
Il direttore dovrà essere scelto tra le persone provviste di elevate e comprovate capacità tecnico-
amministrative, unitamente a comprovata esperienza e professionalità nel settore energetico, e non
potrà appartenere od essere distaccato da Enti Locali od altre Amministrazioni Pubbliche.
Il Presidente può concedere deleghe al Direttore per l'esecuzione di attività e per la rappresentanza
dell'Agenzia.
Il Direttore non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né accettare incarichi
temporanei di carattere professionale estranei all'Agenzia, senza espressa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore:
- ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Agenzia;
- redige come segretario i verbali delle riunioni del C.D.A alle quali partecipa senza diritto di
voto;
- predispone i piani di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vengono
presentati al C.D.A per l'approvazione;
- coordina la struttura operativa, nonché il personale tecnico eventualmente messo a
disposizione della Agenzia;
- con firma congiunta a quella del Presidente, ha il potere di eseguire tutte le operazioni
bancarie della Agenzia e di predisporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche richieste
dall'Unione Europea per l'erogazione di finanziamenti da trasmettere alla Città di Torino per
gli adempimenti necessari.
Art. 16. Forum cittadino dell'Energia
Il Forum è composto dai rappresentanti di Associazioni, Enti, società ed altri organismi del mondo
accademico, economico, sociale e culturale interessati alle problematiche di gestione delle risorse
energetiche e allo sviluppo della energia rinnovabile nell'area torinese e che richiedono
formalmente di essere coinvolti nell'attività della Agenzia.
I membri sono accreditati con decisione motivata del consiglio di amministrazione.
Il Forum cittadino dell'Energia ha funzione propositive e consultive nei confronti del Cda.
Art. 17. Personale della Agenzia
Il personale della Agenzia è costituito da:
1 Direttore;
1 tecnico laureato;
1 segretario incaricato di assolvere ai compiti amministrativi, con contratto di lavoro inizialmente
a tempo parziale.
Tale organico di personale potrà essere integrato con ulteriori unità, qualora il perseguimento degli
scopi della Azienda lo richieda ed il bilancio della stessa lo consenta.
All'assunzione del suddetto personale provvederà il Direttore con i mezzi e le modalità che più
ritiene opportune nel rispetto della normativa vigente dei contratti collettivi nazionali di categoria,
stipulando degli appositi contratti di diritto privato a tempo determinato.
La qualità di dipendente della Agenzia è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione,
impiego, commercio od industria la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal
Consiglio di Amministrazione.
Art. 18. Rapporti coi cittadini
L'Agenzia, in ossequio alle sue finalità, promuove ogni possibile forma di partecipazione
consultiva degli utenti e dei cittadini in ordine alle attività da essa espletate.
L'esercizio del diritto di accesso ai cittadini alla documentazione è disciplinato da apposito
regolamento ispirantesi ai principi posti dalla vigente legislazione in materia.
Art. 19. Scioglimento
In ogni caso di scioglimento della Agenzia il patrimonio residuo, dopo la proporzionale
restituzione all'Unione Europea ed alla Città dei contributi versati è devoluto dal CdA ad enti che
perseguono finalità analoghe nell'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia.
Art. 20. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto e delle norme di legge in materia.
Art. 21. Riconoscimento
La Agenzia persegue le proprie finalità esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte alla
quale richiede il riconoscimento della personalità giuridica.
Il Presidente è quindi espressamente autorizzato a svolgere e curare tutte le pratiche necessarie
ed utili per ottenere dalla Regione Piemonte il sollecito riconoscimento della personalità giuridica
della Agenzia ed apportare al presente Statuto, in conformità alle disposizioni di legge, tutte quelle
soppressioni modificazioni ed aggiunte che fossero richieste a tal fine dalle autorità regionali.