DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 MAGGIO 1998
OGGETTO: AZIENDA TORINESE MOBILITA' - MODIFICHE STATUTARIE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Corsico.
Il Consiglio Comunale, in data 13 marzo 1997, ha approvato la proposta della Giunta
Comunale del 25 febbraio 1997 (mecc. 9701208/64), avente per oggetto Approvazione degli atti
necessari alla trasformazione di ATM nella forma di azienda speciale ex legge 8 giugno 1990, n.
142. Tale deliberazione stabiliva di revocare l'assunzione diretta dei pubblici servizi affidati
all'Azienda Tranvie Municipali (azienda municipalizzata) e di approvare la costituzione
dell'Azienda Torinese Mobilità (azienda speciale), nonchè il suo statuto ed i contratti di servizio.
E' stato rilevato, da parte dell'Azienda, che l'enunciato dell'art. 3 dello Statuto non indica
chiaramente ed espressamente, nell'ambito dell'oggetto delle attività aziendali, le funzioni
inerenti la costruzione dei parcheggi. Queste, invece, nella fase di stesura dello Statuto stesso, si
intendevano ricomprese nell'attribuzione delle funzioni gestionali dei parcheggi pubblici: tale
intenzione, ovviamente, concerne il riconoscimento alla Azienda di una capacità giuridica ad
operare in tale campo.
Pare quindi opportuno riformulare per interpretazione autentica il predetto art. 3, primo
comma, sostituendo l'attuale dizione - la gestione di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della
Città di Torino dalla stessa affidatagli; con dizione - la gestione, comprendente anche
l'eventuale progettazione e realizzazione, di parcheggi pubblici affidati dalla Città di Torino;.
Peraltro, tenuto conto del nuovo quadro normativo che si va delineando, si ritiene che
l'intera materia dei rapporti tra la Città e l'A.T.M., per quanto concerne la realizzazione di
parcheggi, vada collocata nell'ottica di una ridefinizione delle strategie complessive per la
realizzazione e gestione dei parcheggi pubblici.;
In relazione all'art. 30 dello Statuto dell'Azienda (Conto consuntivo), al comma 2,
si
stabilisce la data del 15 aprile quale termine per la deliberazione del Conto consuntivo da parte
del
Consiglio di Amministrazione. Ritenendo che possano sussistere particolari esigenze che
inducano a posticipare tale termine, si ritiene opportuno indicare, in tale articolo, dopo Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile l'espressione ,o, per particolari esigenze, data successiva purchè preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale,.