DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MAGGIO 1998
(proposta dalla G.C. 15 aprile 1998)
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE
SITA IN VIA RICHELMY IN DIRITTO DI SUPERFICIE - CONCESSIONE ALLA COOP.
SATURNO II S.R.L. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
La Legge 24 marzo 1989 n. 122 oltre a prevedere all'art. 6 che i principali Comuni italiani,
tra cui Torino, formulino un Programma Urbano dei Parcheggi per il triennio 1989-91, all'art. 9,
comma 4, dà la facoltà ai Comuni previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di
superficie e su richiesta dei privati interessati o di società, anche cooperative, costituite tra gli
stessi di prevedere nell'ambito del P.U.P. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza
di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
Tale disciplina, nel corso degli anni è stata modificata ad opera di Decreti Legge più volte
reiterati con modificazioni; l'ultimo di tali Decreti (D.L. n. 28 del 31 gennaio 1995) è stato
convertito, però gli articoli riferiti ai parcheggi sono stati stralciati ed inseriti in un disegno di
legge tuttora in discussione.
Al fine di verificare a titolo conoscitivo e pertanto non vincolante per la Civica
Amministrazione la domanda di parcheggi di tipo pertinenziale, con deliberazione n. 9712 della
Giunta Comunale del 21 dicembre 1993 (mecc. 9310901/17), era stato approvato un prebando
sotto la vigenza del Decreto Legge n. 399 del 5 ottobre 1993; con la stessa deliberazione erano
stati, inoltre, approvati, i criteri ai quali l'Amministrazione si sarebbe attenuta nella valutazione
delle domande presentate, fatte salve le eventuali modifiche che sarebbero intervenute per effetto
dell'emanando decreto del Ministro per i problemi delle Aree Urbane previsto dai Decreti Legge
succitati.
Considerate le numerose richieste presentate e considerato che l'avvio della realizzazione
dei parcheggi pertinenziali non è più procrastinabile, alla luce anche del ritorno in termini di
riferimento legislativo alla Legge n. 122/89, è stata approvata, con deliberazione n. 315 del
Consiglio Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre 1995,
l'indizione del bando pubblico per la presentazione delle domande intese ad ottenere la
concessione del diritto di superficie su spazi od aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per
la realizzazione di parcheggi ad uso privato a cura e spese dei privati, da parte di quei privati
cittadini interessati o società, anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, ai sensi
dell'art. 9 - comma 4 - della Legge n. 122/89. Il suddetto bando, pubblicato sui principali
quotidiani il 15 ottobre 1995, comprendeva e prevedeva:
* i criteri per la valutazione delle richieste per la concessione del diritto di superficie su aree
comunali o nel sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza
di immobili privati;
* lo schema di convenzione tipo;
* le tariffe di zona e la tariffa di suolo costituiscono l'onere di concessione del diritto di superficie
che avrà durata di 90 anni;
* la data del 29 febbraio entro cui i richiedenti dovevano presentare le domande.
Alla data del 29 febbraio 1996 sono state presentate circa 130 domande che hanno richiesto
attività e procedure di catalogazione, classificazione, ubicazione, verifiche e valutazioni tecnico-
amministrative preliminari e definitive. Al fine di poter procedere all'esame di tutte le domande
presentate, nonchè alla loro catalogazione, classificazione, ubicazione, verifica e valutazione
tecnico-amministrativa preliminare, con deliberazione n. 1392 della Giunta Comunale del 15
marzo 1996 (mecc. 9601787/39), è stata approvata la nomina di una Commissione di Valutazione
delle domande di parcheggi pertinenziali presentate, così formata:
* Assessore all'Assetto Urbano Arch. Franco CORSICO Presidente
* Coordinatore Divisione Mobilità Ing. Biagio BURDIZZO
(o suo delegato) Membro
* Coordinatore Divisione Ambiente Ing. Argentino PELISSETTI
(o suo delegato) Membro
* Coordinatore Divisione Urbanistica Arch. Valerio MARCHESE
(o suo delegato) Membro
con attività di Segreteria della Commissione svolta dalla Sig.ra Maria Fortunata MARENCO del
Settore Amm.vo XXIII Viabilità e Trasporti.
E' stato inoltre istituito, nell'ambito della Divisione Mobilità, un Ufficio che, con l'apporto
di n. 4 laureati incaricati, ha svolto incarico di consulenza, classificazione, ubicazione, verifiche
di compatibilità delle domande di parcheggi pertinenziali presentate con i criteri richiesti
nell'apposito bando pubblico del 15 ottobre 1995, nonchè di valutazione dell'inserimento dei
parcheggi stessi nei vari siti interessati e sull'effetto previsto rispetto all'assetto viabile esistente
ed a quello previsto dal Piano Urbano del Traffico e/o da altri interventi infrastrutturali (Passante
Ferroviario, sottopassi veicolari, altri parcheggi previsti dal Programma Urbano Parcheggi, etc..).
Tutte le domande pervenute sono state esaminate ed alcune di esse hanno concluso l'iter
preliminare composto dalle seguenti fasi:
A. Fase istruttoria
Le domande pervenute sono state catalogate e classificate ai fini di provvedere all'esame
delle stesse ed essere in grado, di conseguenza, di formulare un primo parere di ammissibilità
formale. In seguito, sono stati informatizzati i dati più significativi relativi a ciascuna
richiesta presentata e, infine, per ogni pratica, è stato stilato un referto tecnico-
amministrativo preliminare.
B. Valutazione preliminare
E' stato, in questa seconda fase, esaminato e discusso il referto tecnico-amministrativo
preliminare in sede di Commissione di Valutazione dove sono stati, altresì, definiti i pareri
tecnici ulteriormente necessari da richiedere ai competenti Uffici Comunali, Enti esterni e
Circoscrizioni Amministrative.
C. Valutazione tecnica di competenza
Nell'ambito della valutazione tecnica di competenza è stato, da parte delle competenti
Divisioni, Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative, esaminato il progetto preliminare del
parcheggio, definendo così i vari vincoli e le prescrizioni alle quali il parcheggio era
assoggettabile, nonchè dando eventuali indicazioni progettuali migliorative della
sistemazione superficiale.
Per alcune richieste si è ora giunti alla parte conclusiva della parte principale che prevede,
preso atto dei vari pareri formulati dai competenti Uffici Comunali, Enti esterni e Circoscrizioni
Amministrative, così come meglio evidenziato nella scheda di valutazione allegata (allegato n. 4),
l'esame finale della Commissione di Valutazione con la Valutazione definitiva della domanda
presentata.
A tale proposito si è provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 8, del nuovo Regolamento sul
Decentramento, a chiedere in data 23 ottobre 1997 alla Circoscrizione n. 9, nel cui ambito si
trova l'area di Via Richelmy, il parere in merito al progetto di parcheggio pertinenziale da
realizzare nel sottosuolo dell'area di Via Richelmy.
Il Consiglio di Circoscrizione n. 9, con propria deliberazione del 10 novembre 1997, ha
formulato parere favorevole alla realizzazione del suddetto parcheggio pertinenziale.
Alla luce pertanto del giudizio finale della Commissione di Valutazione si intende ora, con
il presente provvedimento, procedere alla concessione alla Coop. Saturno II s.r.l. del diritto di
superficie sull'area di proprietà comunale sita in Via Richelmy per la realizzazione del parcheggio
da destinare a pertinenza di immobili, per n. 20 posti auto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della
Legge n. 122/89, così come previsto dalla citata deliberazione n. 315 della Giunta Comunale del
18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre 1995.
Il progetto preliminare allegato alla presente deliberazione già recepisce le osservazioni
presentate dalle competenti Divisioni Comunali.
Si rimanda a successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione
del progetto definitivo inerente la realizzazione del parcheggio, a cui seguirà la stipula della
relativa convenzione regolante i rapporti tra il Concessionario Richiedente ed il Comune di Torino.
La presentazione del progetto definitivo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al
Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con
possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorchè la richiesta di proroga sia suffragata da
motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si
procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
Il Progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a
sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del
progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc...).
L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente
ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
C.F. 06033140010, nella persona del Legale Rappresentante Geom. Alberto MASOERO,
nato a Torino il 10 maggio 1968 e residente a Torino in Corso Monte Cucco 76
demandando a successivo provvedimento la definizione dell'onere a carico del
concessionario;
3) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo
del parcheggio da realizzare in Via Richelmy, che verrà allegato alla convenzione che
regolerà i rapporti tra il Comune di Torino ed il Concessionario per quanto attiene il
parcheggio ad uso privato che verrà realizzato con oneri a carico del Concessionario,
compresi quelli relativi alle eventuali opere stradali e di segnalamento necessarie per
garantire la fluidità del traffico.
La presentazione del progetto definitivo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al
Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con
possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorchè la richiesta di proroga sia
suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il
progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto
della presente deliberazione.
Il progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a
sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del
progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc..).
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
4)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
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