DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° GIUGNO 1998
(proposta dalla G.C. 26 marzo 1998)
OGGETTO: SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A. - POTENZIAMENTO CON INSTALLAZIONE
DI DISPOSITIVO SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO E MODIFICHE AD IMPIANTO AD
USO PUBBLICO IN TORINO - VIA LESSONA ANG. VIA OMEGNA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Società I.P. Petroli S.p.A., cod.fisc. n. 00269080107, con istanza in data 16/1/1997
prot.ed. n. 97/10/500, ha chiesto l'autorizzazione al potenziamento dell'impianto in sua
concessione in Torino - Via Lessona ang. Via Omegna (codice reg. n. 12720249), autorizzato con
D.P.G.R. di rinnovo n. 1035 del 18/02/1988, insistente su suolo privato con destinazione di
P.R.G. a zona urbana consolidata residenziale mista R1 a ville, mediante utilizzazione della
concessione all'esercizio di altro impianto di proprietà della stessa Società I.P. S.p.A., sito in
Torino - Via Cernaia angolo Via Avogadro - (cod. reg. n. 12720280), compreso nella
deliberazione n. 1894 del Consiglio Comunale del 15 aprile 1987 tra gli incompatibili con il
sito ed oggetto di ordinanza ex art. 15 della deliberazione C.R. n. 369-6942 del 26/05/1992 con
la quale si ordina il trasferimento dell'impianto di cui trattasi improrogabilmente entro due anni
dalla data di notifica dell'ordinanza prot. 91/10/16 del 15/04/1997.
L'impianto attuale oggetto del potenziamento risulta così composto ed autorizzato:
- n. 1. colonnina a doppio erogatore per super/super senza piombo;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore per super senza piombo;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore per super;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore per gasolio;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore alternato per miscela e super;
- n. 3 serbatoi per super da mc. 7,00 cad.;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 7,00;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per gasolio da mc. 10,00,
- n. 1 serbatoio per olio miscela da mc. 0,300;
- n. 1 serbatoio per gasolio da riscaldamento da mc. 5,00;
- n. 1 serbatoio per olio esausto da mc. 1,00;
ol
ii lubrificanti in confezioni sigillate per mc. 0,50.
Le modifiche richieste riguardano: potenziamento con installazione di dispositivo self-service
pre-pagamento, modifiche commerciali consistenti nella sostituzione di tutti i serbatoi con n. 2
serbatoi da mc. 10,00 cad. per super senza piombo, di n. 2 serbatoi da mc. 10,00 cad. per super,
di n. 1 serbatoio per gasolio da mc. 10,00, di n. 1 serbatoio da mc. 5,00 per olio esausto e di n.
1 serbatoio da mc. 0,3 per olio miscela, nella sostituzione delle colonnine esistenti, tranne quella
a semplice erogazione alternata di miscela e super, con n. 2 erogatori multiprodotto per
super/super senza piombo e gasolio e nell'aumento dello stoccaggio di olii lubrificanti da mc. 2,00
a mc. 8,00.
Le modifiche edilizie consistono nella demolizione e ricostruzione di chiosco gestore,
pensilina ed autolavaggio.
Dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali tecnici ed amministrativi le
modifiche richieste consistono precisamente nelle opere sopraindicate e comportano una diversa
utilizzazione della stessa porzione di suolo.
Sentiti i competenti Settori del Civico Ufficio Tecnico che hanno espresso parere favorevole
sotto l'aspetto della viabilità e delle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti, ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Igienico Edilizia nella seduta del
23/04/1997.
Visti i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Torino, con nota prot. n. 11982/PV del 13/10/1997 e dall'Ufficio Tecnico delle
Imposte di Fabbricazione, con nota n. 9704129 del 30/01/1997.
Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 13/02/1997.
Visto il D.L. 26 ottobre 1970 n. 745.
Vista la Legge 18 dicembre 1970 n. 1034.
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Visto il D.P.C.M. 11 settembre 1989.
Vista la circolare ministeriale n. 213 F del 20 marzo 1990.
Vista la circolare P.G.R. n. 18/CAP del 24 luglio 1990.
Vista la legge reg.le 23 ottobre 1991, n. 52.
Vista la deliberazione C.R. 26 maggio 1992 n. 369-6942.
Vista la documentazione allegata alla domanda ed esaminati gli atti istruttori dai quali risulta:
- che l'impianto oggetto del potenziamento, è esistente, in continuo e regolare esercizio;
- che all'atto di presentazione dell'istanza, l'impianto di Torino - Via Cernaia angolo Via
Avogadro utilizzato al fine del potenziamento, risultava in continuo e regolare esercizio ma
oggetto di ordinanza prot. 91/10/16 del 15/4/1997 con la quale si ordina il trasferimento
dell'impianto di cui trattasi improrogabilmente entro due anni dalla data di notifica
dell'ordinanza.
- che sussistono gli altri presupposti e le condizioni prescritte dalla normativa di attuazione
del Piano regionale e dal D.P.C.M. 11 settembre 1989 sopra richiamati, per autorizzare
l'intervento richiesto.
Visto l'art. 16 comma 1° del Decreto Legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in Legge
18 dicembre 1970 n. 1034, il quale statuisce che l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio
degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico
costituisce pubblico servizio.
Visto l'atto di proprietà a rogito notaio Dott. Picco Giovanni Battista del 13/07/1962
repertorio n. 16954, atti n. 10753 e il successivo verbale di assemblea del 7/5/1974 a rogito notaio
Dott. Giacomo Sciello repertorio n. 49949.
Vista l'accettazione della precarietà dell'opera da parte del richiedente del 26/2/1998 con
la quale sono state accettate le correlative condizioni e l'attuale canone, le cui tariffe sono state
fissate da deliberazione del Commissario Prefettizio 7/1/1993 (mecc. 9300185/20).
Tenuto conto che ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 1978 punto 12, la concentrazione di due o
più impianti in un unico devono essere incoraggiate e prese in esame in via prioritaria.
Considerato che il potenziamento tende a realizzare con la riduzione dei punti vendita le
finalità espresse dalle direttive del Governo Centrale, il miglioramento delle qualità del servizio
erogato ed una maggiore redditività dell'impianto medesimo.
Vista la sentenza del Consiglio di Stato quinta sezione n. 213 dell'8/02/1995 che attribuisce
al Consiglio Comunale le competenze relative ai potenziamenti degli impianti di distribuzione
carburanti.
Si ritiene che nulla osti all'accoglimento in linea precaria della suddetta istanza.
Tutto ciò premesso,
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