OGGETTO: COSTITUZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE SERVIZI AFFIDAMENTI
FAMILIARI - ACCORDO -.
Proposta dell'Assessore Lepri.
La legge 184/83, disciplinando l'affidamento familiare dei minori (art. 1-5), prevede che
siano gli Enti Locali a disporre l'affidamento familiare, previo consenso della famiglia di origine,
salvo decreto di esecutività del competente Giudice Tutelare. Tale compito si concretizza nella
realtà con il concorso operativo di diverse istituzioni chiamate in causa da varie previsioni di
legge.
La legge 142/90 Ordinamento delle Autonomie Locali confermando le disposizioni del
D.P.R. 616/77, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardino la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei Servizi Sociali (art.
9); le provincie, oltre ad essere titolari di funzioni nell'ambito della tutela materno infantile ai
sensi della legge 67/93 esercitano altresì un ruolo promozionale nella realizzazione di servizi in
quest'ambito ai sensi della legge 142/90; infine a norma delle leggi vigenti le Aziende USL
supportano gli Enti Locali negli interventi a favore dei minori, salvo delega a svolgerne
sostitutivamente le funzioni.
Gli operatori sociali di diverse professionalità, rappresentanti molteplici soggetti pubblici,
hanno attivato pertanto, dal marzo 1996, un gruppo di confronto e riflessione su tematiche
concernenti l'affido familiare, denominato Coordinamento Nazionale Servizi Affidamenti
Familiari, con sede presso la segreteria, che sarà a rotazione, ed attualmente in via provvisoria
presso il Servizio Affidi di Monza.
Nell'ambito di tale gruppo, è emersa l'esigenza di creare un raccordo multidisciplinare
interistituzionale permanente tra gli operatori del settore.
A tal fine è stato predisposto un accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.
15 della legge 241/90 facente parte integrante del presente atto deliberativo, di cui è necessario
autorizzare la sottoscrizione.
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 son indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Se ne disciplinano le attività secondo le norme dell'accordo allegato e facente parte integrante del
presente atto deliberativo.
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