OGGETTO:
FONDAZIONE "FRATELLI GUIDO E LUIGI FORNACA DI SESSANT" -
ESTINZIONE DELL'ENTE - TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO AL COMUNE DI
TORINO - PARERE DELLA CITTA' PER L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE.
Proposta dell'Assessore Lepri,
di concerto con l'Assessore Viano.
La Fondazione "Fratelli Guido e Luigi Fornaca di Sessant", Ente morale riconosciuto
con D.P.R. n° 1380 in data 8 Dicembre 1967, ha come scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto
vigente, di: "..assistere e ricoverare specialmente nella stagione invernale, per un periodo di
breve soggiorno i disoccupati senza risorse e senza tetto in attesa di lavoro, fornendo loro vitto
ed alloggio."
Con deliberazioni assunte in data 27 Giugno 1996 e 6 Dicembre 1996, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ha proposto lo scioglimento dell'Ente ed il trasferimento
del patrimonio al Comune di Torino.
La richiesta è motivata dalla impossibilità di raggiungere lo scopo istituzionale e di
variare il fine originario per la prosecuzione di una qualsiasi attività in quanto, le stesse
difficoltà economiche e gestionali che impediscono oggi il funzionamento, verrebbero a
verificarsi analogamente anche in presenza di un diverso oggetto o scopo benefico.
Ai fini della prescritta autorizzazione della Regione, il Comune di Torino, nel cui
ambito l'Ente ha sede legale, è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito, ai sensi dell'art.
62 della Legge n° 6972 del 17 Luglio 1890.
Considerato che:
- Da oltre un decennio l'Ente ha cessato di perseguire le proprie finalità istituzionali e non
svolge alcuna attività di aiuto e sostegno nei confronti dei disoccupati in quanto non
dispone di mezzi adatti;
- Non ha personale alle proprie dipendenze;
- Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così
costituito:
a) Saldo di Tesoreria (alla data del 6 Dicembre 1996) presso la Cassa di Risparmio di
Torino Ag. 16 L. 123.958.358;
b) Residui attivi da incassare relativi a gestioni precedenti L. 99.181.102, in corso di
procedura concorsuale;
c) Terreno ed annesso fabbricato - Via alla Chiesa n. 5 angolo Via S. Gaetano da
Thiene - Torino - partita catastale 47347;
d) Quota 51% immobile di Via Accademia Albertina n. 38 -Torino - partita catastale
20725, Fgl. 192, n. 64, sub. da 1 a 73.
Tenuto presente che:
- La gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione è onerosa, anche alla luce
della fatiscente vetustà in cui attualmente trovasi;
- La Fondazione si limita ad amministrare le proprietà immobiliari costituite da due
stabili, il più grande dei quali in Via Accademia Albertina n° 38 risalente agli inizi del
secolo ed in comproprietà con il Collegio Universitario, è in particolare stato di degrado
e non si ha la possibilità finanziaria di porre in essere gli adeguamenti previsti dalla
legge;
- Al momento attuale mancano all'Ente i mezzi finanziari per affrontare anche soltanto la
gestione ordinaria;
- La revisione dello Statuto, per quanto attiene sia il funzionamento dell'organo
amministrativo, sia lo scopo dell'Istituzione, al fine di adeguarne i contenuti ad una
realtà completamente mutata, risulta impraticabile.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la
quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
ravvisata l'opportunità di provvedere secondo la relazione che precede;
Con voti unanimi espressi in forma palese.