OGGETTO: AZIENDA TORINESE MOBILITA' - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL
CAPITALE DI DOTAZIONE E MODIFICA STATUTARIA.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con gli Assessori Alberione e Corsico.
1. Il Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997, ha approvato la proposta della Giunta
Comunale del 25 febbraio 1997 (mecc. 9701208/64) avente per oggetto Approvazione
degli atti necessari alla trasformazione di ATM nella forma di azienda speciale ex legge 8
giugno 1990, n. 142". Tale delibera stabiliva di revocare l'assunzione diretta dei pubblici
servizi affidati all'Azienda Tranvie Municipali (azienda municipalizzata) e di approvare la
costituzione dell'Azienda Torinese Mobilità (azienda speciale), nonchè il suo statuto ed i
contratti di servizio.
Nella stessa delibera, al punto 3) del dispositivo, si stabiliva di dotare la nuova Azienda del
patrimonio facente capo all'azienda municipalizzata, ad eccezione degli Impianti fissi
ferrofilotranviari, e di rinviare la determinazione del valore del capitale di dotazione
dell'Azienda Torinese Mobilità a seguito della puntuale valutazione del patrimonio alla data
del conferimento.
Nella narrativa veniva indicato che gli Impianti fissi ferrofilotranviari, in quanto beni
demaniali, non sono conferibili e che comunque i predetti impianti venivano concessi a titolo
gratuito ad ATM con oneri di manutenzione a carico dell'Azienda, secondo quanto sarebbe
stato stabilito da specifico contratto da stipulare. In relazione al capitale di dotazione si
rimandava la decisione di fissazione del preciso ammontare all'avvenuto aggiornamento, alla
data del conferimento (1° aprile 1997), della Relazione di Stima del dott. Emilio Rossi,
Perito già nominato dal Tribunale di Torino.
2. Il dott. Rossi ha asseverato in data 20 dicembre 1997 presso la Pretura Circondariale di
Torino il proprio Aggiornamento di Relazione di perizia ai sensi dell'art. 2343 c.c. alla data
di effetto della trasformazione nell'Azienda Speciale Azienda Torinese Mobilità. Tale
documento, che si allega in copia alla presente deliberazione, indica la consistenza del
patrimonio netto rettificato al 1° aprile 1997 in L. 251.359.494.350, valore pari alla
differenza fra attività stimate in L. 599.447.373.483 e passività stimate in Lire
348.087.879.133.
Nella propria relazione, il dott. Rossi dà evidenza a due temi di particolare rilievo: gli
impianti fissi ferrofilotranviari (stimati in perizia a L. 193.440.247.992 sebbene non compresi
nel valore di patrimonio netto sopra indicato) e le perdite pregresse (il cui ammontare, pari
a Lire 238.584.457.653, è già stato compensato nel valore di patrimonio netto sopra
indicato).
Sul primo tema il Perito indica che La delibera di costituzione dell'Azienda ha
espressamente escluso gli impianti fissi ferrofilotranviari dal conferimento. Si segnala
tuttavia l'opportunità che nella costituenda Azienda Speciale venga comunque mantenuta
l'evidenza contabile degli impianti in questione, ed eventualmente che i rapporti fra Comune
ed Azienda siano su questo tema regolati con idonea convenzione, le cui disposizioni
saranno determinanti al fine di stabilire, ad esempio, se l'ammortamento dei beni dovrà
essere incluso o meno nei costi di esercizio, e per regolare i rapporti che deriveranno da
interventi straordinari sulle linee, se sostenuti direttamente dall'Azienda. Sul tema delle
perdite portate a nuovo il Perito ricorda che Nel bilancio al 30 giugno 1995, figuravano
crediti per perdite precedenti che sarebbero state successivamente ripianate o comunque da
ripianare da parte del Comune di Torino, utilizzando i fondi destinati allo scopo dalla
Regione Piemonte. (....) L'ammontare delle perdite, per effetto dell'attuale diversa
impostazione del bilancio, non è più esposto fra i crediti, ma in diminuzione del patrimonio
netto, ancorchè ne sia comunque ancora previsto il ripianamento a carico della Regione. pur
nell'incertezza dei tempi di erogazione e della possibilità che gli importi abbiano a subire
variazioni, il versamento dovrà essere comunque destinato alla ricostituzione del Patrimonio,
ovvero del fondo di dotazione della neo costituita azienda. Si pone quindi l'alternativa se
tale destinazione debba essere fin d'ora considerata, includendo le perdite da ripianare nel
Fondo di Dotazione, con la conseguente iscrizione del loro ammontare nell'attivo fra i
crediti conferiti, o se l'aumento del Fondo debba essere formalizzato con apposita
deliberazione al ricevimento delle somme da parte del Comune o direttamente in capo
all'Azienda, dandone eventualmente evidenza nei conti d'ordine.
Entrambi i problemi richiedono ulteriori considerazioni e valutazioni al fine di meglio
indirizzare i processi deliberativi.
3. In merito agli impianti ferrofilotranviari, ferma restando la condivisione del giudizio sulla
natura demaniale del bene, che pertanto non risulta conferibile, e sulla conseguente necessità
di regolamentare i rapporti in idoneo contratto, si ritiene di rivedere la presunzione di
gratuità che la accompagna nel testo della delibera sopra richiamata. Infatti, se negli attuali
concetti di apertura delle reti tecniche a tutti gli esercenti, si può prevedere che la rete
ferrofilotranviaria sia aperta a più competitori, tale obiettivo è perseguibile imponendo al
concessionario un obbligo, al limite verso un corrispettivo, a rendere possibile l'accesso a
terzi: ciò comporta comunque che il costo della rete venga addossato all'ATM e non anche
alla Città. Tale logica giuridica, in quanto permette di traslare le responsabilità, conduce a
superare il tema specifico della gratuità, che era stato originariamente pensato a rimedio.
Per contro non è inopportuno ricordare che la mancata iscrizione dei costi nei futuri conti
economici dell'ATM potrebbe renderli ininfluenti, in sede istruttoria, da parte dell'Autorità
Regionale chiamata a determinare il Contributo Regionale in conto esercizio, con ciò
determinando, per l'ATM, una riduzione dei ricavi e dei corrispondenti introiti finanziari.
Al fine quindi di non assumere decisioni poco prudenti sotto il profilo sostanziale, si ritiene
di modificare la previsione di gratuità, secondo quanto riscontrabile nell'allegato schema di
convenzione circa l'uso di tali impianti (all. 1 - n. ).
In particolare tale documento prevede che gli impianti fissi ferrofilotranviari siano assegnati
all'ATM verso il pagamento di un corrispettivo variabile, corrispondente ai valori indicati
nella tabella allegata al testo della concessione stessa. Per la determinazione di tali valori si
è tenuto conto della vita utile residua dei beni, ripartita, in coerenza ai propri criteri di
ammortamento aziendale, in diciannove periodi contabili: con ciò si ipotizza che, al termine
dell'ultimo periodo, la rete sia integralmente rinnovata, per effetto degli interventi
integrativi, sostitutivi e manutentivi effettuati dall'ATM. Pertanto l'Azienda avrà fra i propri
costi sia il corrispettivo sia gli ammortamenti conseguenti ai nuovi investimenti, a loro volta
iscritti secondo competenza economica.
La convenzione, allo scopo di allineare la durata del periodo di ammortamento rispetto a
quella del Contratto di Servizio (che è di più breve durata), prevede inoltre un'idonea
clausola di salvaguardia dei valori patrimoniali, laddove il Contratto cessi prima del
completo ammortamento dei costi affrontati per gli impianti fissi ferrofilotranviari.
4. Sul tema delle perdite a nuovo, la considerazione del perito consegue alla necessità di dare
opportuna regolazione, anche in sede di bilancio, ad un'anomalia sostanziale derivante dai
tempi con cui si sta completando il percorso legislativo ed istruttorio per il riconoscimento
e l'erogazione del contributo in conto perdite 1987-1993. Questo, previsto dalla legge
204/95, verrà presumibilmente erogato a partire dal 1998, e quindi con svariati anni di
ritardo rispetto al manifestarsi dell'evento. Sarà inoltre ripartito in dieci rate, pur con il
riconoscimento di un'erogazione, superiore al valore nominale, a risarcimento degli oneri
determinati dal ritardo.
Normalmente i contributi statali (che peraltro non generano interessi) sono contabilizzati
secondo il criterio contabile di cassa anche dalle società costituite ai sensi del codice civile.
In questo caso, la doppia anomalia (durata temporale del rimborso e riconoscimento di
importi risarcitori), nonchè il rilevantissimo ammontare del contributo (circa complessive
Lire 350 miliardi, di cui 60 direttamente a carico della Regione Piemonte), impongono di
valutare specificamente, in sede di conferimento, l'opportunità di considerare un credito,
non ancora evidenziato nella contabilità dell'Azienda Municipalizzata ed il cui importo è
addirittura superiore al patrimonio netto indicato dal Perito in Lire 251 miliardi.
Poiché le perdite 1987-1993 da coprire sono comunque iscritte a valore nominale, si rileva
che, comunque, il ricevimento del contributo comporterà, nei conti dell'Azienda, una
sopravvenienza per circa Lire 187 miliardi, le cui componenti sono imputabili ai ritardi
maturati nel periodo precedente al conferimento (stimabile in circa Lire 89 miliardi) ed in
quello successivo (stimabile in circa Lire 98 miliardi).
Considerato che i mezzi finanziari a supporto dell'attività aziendale nel primo periodo sono
provenuti non da nuovo indebitamento dell'ATM ma da risorse finanziarie messe a
disposizione dell'Azienda negli anni, si ritiene che la Città dovrà essere opportunamente
risarcita, naturalmente nel momento in cui l'Azienda disporrà dei necessari equilibri
patrimoniali e finanziari.
Essendosi proceduto, da parte dei competenti uffici comunali, alla definizione di tale onere
in Lire 81.015.832.009, cifra comunque inferiore al conteggio sopra indicato di Lire 89
miliardi, si ritiene di stabilire proprio in Lire 81 miliardi l'onere che deve essere rimborsato
alla Città.
Oltre alle perdite da coprire relative agli anni dal 1987 al 1993, l'Azienda Municipalizzata
esponeva, nella propria situazione patrimoniale, ulteriori perdite da coprire per complessive
Lire 93 miliardi, maturate nel 1994 (Lire 46 miliardi) e nel 1995 (Lire 47 miliardi). Non
escludendosi che,. in futuro, anche tali perdite possano ricevere coperture finanziarie
analoghe a quelle già sopra richiamate, si ritiene che queste partite debbano avere opportuna
evidenza contabile.
Acquisite queste fondamentali premesse, risulta necessario definire i modi in cui tale posta
viene considerata in sede di conferimento.
In merito si ritiene che il capitale di dotazione debba essere indicato al lordo delle perdite
rinviate a futuri esercizi, che debbono comunque essere iscritte, in negativo, fra le poste di
patrimonio netto. La situazione di conferimento iniziale deve inoltre comprendere il valore
attuale del credito (dato dal valore di libro delle perdite oltre alla quota parte di interessi
maturati), che, in considerazione della mancanza di emissione della norma attuativa
regionale, viene prudenzialmente compensato mediante iscrizione di un apposito fondo,
nonchè, fra gli impegni, un onere verso la Città di Torino pari a Lire 81 miliardi, che sarà
configurabile come debito esigibile nel momento in cui si avrà la certezza giuridica di
disporre delle risorse finanziarie revenienti dal contributo regionale.
Pertanto la situazione di conferimento è, sinteticamente, così riepilogabile:
Attività (stima del Perito) | 599.447.373.483 |
Credito verso Regione Piemonte | 350.000.000.000 |
Fondo svalutazione | (350.000.000.000) |
ATTIVITA' NETTE CONFERITE | 599.447.373.483 |
Passività (stima del Perito) | 348.087.879.133 |
Capitale di dotazione conferito | 489.943.952.003 |
Perdite iscritte a nuovo (riportate dal Perito) | (238.584.457.653) |
Patrimonio netto conferito (stima del Perito) | 251.359.494.350 |
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO CONFERITI | 599.447.373.483 |
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'allegata convenzione relativa alla
concessione di impianti ferrofilotranviari all'Azienda Torinese Mobilità, stabilendone in
particolare il carattere oneroso per un periodo di diciannove anni, a decorrere, pro-quota,
dal 1997, secondo ammontari decrescenti, indicati nella medesima convenzione (all. 1 -
n. );
2) di determinare il capitale di dotazione al 1° aprile 1997 in Lire 489.943.952.003 miliardi,
tenendo conto della situazione di conferimento come indicata riportata dal Perito in allegato
(all. 2 - n. ) e quanto specificato, anche per le motivazioni, in narrativa;
3) di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, il comma primo dell'art. 3 dello
Statuto dell'Azienda Torinese Mobilità, sostituendo all'attuale testo - la gestione di
parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino dalla stessa affidatagli; la dizione
- la gestione, comprendente anche l'eventuale progettazione, costruzione e realizzazione,
di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino dalla stessa affidatagli;;
4) di dare mandato, ove necessario, alla Giunta Comunale di provvedere, direttamente o dando
opportuno incarico, a tutti gli atti formali conseguenti, dando atto che in sede attuativa
potranno essere apportate necessarie e marginali modifiche tecniche;
5) di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento delle entrate conseguenti;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
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