Divisione Urbanistica
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Settore Trasformazioni Convenzionate
SC

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 1998


(proposta dalla G. C. 19 febbraio 1998)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE N. 4 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. N. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI DEL P.R.G. POSTE LUNGO LE VIE LE CHIUSE, VAGNONE E SCHINA - AMBITI 8T - LE CHIUSE NORD E 8U - LE CHIUSE SUD - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Il P.R.G. vigente, approvato con la deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, classifica come Aree da Trasformare per Servizi quelle parti del territorio, interne al tessuto urbano, che sono preordinate all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio previste dalle leggi vigenti.
    In alternativa all'esproprio, una parte dell'area può essere trasformata per utilizzazioni private previa contestuale cessione gratuita alla Città della rimanente parte (80% della superficie territoriale di proprietà privata).
    L'attuazione delle Aree da Trasformare per Servizi è disciplinata dagli artt. 7 e 20 delle NUEA di PRG e dalle relative schede normative; il loro indice di edificabilità (nel caso di utilizzazioni private) è pari a 0.7/3 mq. SLP/mq. ST incrementato di 1/3 della SLP esistente sulle aree edificate, fino al limite massimo totale di 0,50 mq. SLP/mq. ST.
    Le NUEA del PRG, all'art. 7, consentono tuttavia, in sede di strumento urbanistico esecutivo (PEC), di modificare le indicazioni planivolumetriche contenute nelle tavole di azzonamento in scala 1:5.000 senza che ciò costituisca variante al PRG, purchè siano rispettate le quantità dell'edificazione e dei servizi, le destinazioni d'uso e le eventuali specificazioni contenute nelle schede normative d'ambito.
    Le modifiche devono comunque dimostrare di conseguire una migliore organizzazione dell'ambiente urbano o essere conseguenza di mutate condizioni od esigenze.
    L'Istituto Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, proprietario delle Aree da Trasformare per Servizi ambiti 8t - Le Chiuse Nord e 8u- Le Chiuse Sud ha presentato


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proposta di PEC ai sensi dell'art. 43 della LUR finalizzato alla trasformazione dei due ambiti, in applicazione delle prescrizioni del PRG che ne prevede la trasformazione unitaria.
    Il PEC propone la dislocazione dell'edificazione privata in posizione angolare lungo gli allineamenti delle vie Le Chiuse e Vagnone modificando in tal modo le indicazioni di azzonamento dettate dal PRG per l'ambito 8t che prevedono, viceversa, l'edificazione lungo la sola Via Vagnone, destinando l'area posta all'angolo delle due vie ad accogliere attrezzature d'interesse comune.
    La richiesta variazione risulta tuttavia necessaria in quanto le capacità edificatorie a disposizione del Proponente, nelle quali sono presenti anche apprezzabili quantità delle SLP attualmente esistenti negli ambiti (mq. 927), non trovano appropriata dislocazione nell'area di concentrazione individuata dal PRG senza comportare penalizzazioni alla limitrofa area a servizi.
    La rimanente porzione dell'ambito 8t, che sarà ceduta gratuitamente alla Città e su cui il PRG prevede la realizzazione di attrezzature di interesse comune, permette, nonostante la variazione rispetto alle indicazioni fornite dalle tavole di azzonamento del PRG stesso, la realizzazione di servizio pubblico "edificato" (attrezzature di interesse comune) che potrà essere realizzato sull'allineamento della Via Vagnone, in coerenza con gli indirizzi del PRG volti alla ricostruzione della cortina edilizia dell'isolato.
    Le aree che dovranno essere cedute gratuitamente alla Città, per un'ammontare complessivo di mq. 4148 pari all'80% della complessiva superficie territoriale dei due ambiti (mq. 5184), saranno destinate a spazi pubblici per il gioco e lo sport per mq. 2482 (intero ambito 8u) e ad attrezzature di interesse comune mq. 1666 (parte ambito 8t):
    La proposta di PEC prevede la realizzazione di un unico edificio a 5 piani fuori terra.
    La Superficie Lorda di Pavimento (SLP) realizzanda nel PEC è di mq. 2152 di cui mq. 1722 (pari all'80% della SLP) a destinazione residenziale e mq. 430 (pari al 20% della SLP) destinati ad attività di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI), localizzati al piano terra del nuovo edificio.
    L'intervento dovrà essere completato entro il termine quinquennale di validità del PEC.
    I progetti preliminari relativi alle opere di urbanizzazione primaria, esclusivamente finalizzati alle verifiche relative al calcolo degli oneri di urbanizzazione, comprensivi del computo metrico estimativo, sono stati trasmessi ai competenti Settori Tecnici (Divisioni Ambiente e Mobilità) che hanno espresso parere favorevole in merito.
    L'Istituto Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio si impegna a corrispondere i contributi inerenti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per le destinazioni ammesse dal PRG che, calcolati con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09) e salvo quanto sarà meglio precisato in sede di rilascio dell'unica concessione edilizia in cui è articolato il PEC, ammontano a Lire 407.717.940 di cui Lire 209.140.692 relative alle urbanizzazioni primarie e L. 198.577.248 relative alle urbanizzazioni secondarie.



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    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    Il progetto di PEC è stato sottoposto all'esame della C.I.E che nella seduta del 30 luglio 1997 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
    In data 10 novembre 1997 copia del PEC e del relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 3° comma della L.U.R. e s.m.i. e per la presentazione, nel termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte scritte.
    Nei termini sopracitati non sono pervenute osservazioni e proposte scritte.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge 15 maggio n. 127 e s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45021 del 21 aprile 1995;
    Rilevato che il Consiglio Circoscrizionale n. 4, cui la proposta di PEC è stata inviata in data 10 novembre 1997 nella seduta del 5 dicembre 1997 con la deliberazione n. 131 ha espresso parere favorevole (all. 4 - n. );
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)     Il piano esecutivo convenzionato che si compone dei seguenti elaborati:


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        - Schema di convenzione (all. 1 - n. );
        -     Fascicolo contenente Relazione illustrativa - Progetto plano-volumetrico - Norme Tecniche di attuazione (all. 2 - n. );
        -     Progetto di sistemazione dell'area ceduta per servizi destinata a spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (all. 3 - n. ).
2)     L'introito relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie.
3)     L'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti adottato con la deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva dal 15 giugno 1992, e s.m.i. tra il Comune di Torino e L'Istituto Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, con sede in Torino Via San Donato 31, Cod. Fisc. 01766190019 in persona del Legale Rappresentante Suor Elda Geremia nata a Rossano Veneto il 12 novembre 1931 Cod. Fisc. GRM LDE 31S52 H580B, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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