DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 FEBBRAIO 1998
(proposta dalla G.C. 10 febbraio 1998)
OGGETTO: SOC. ERG. PETROLI S.P.A. - POTENZIAMENTO CON GASOLIO,
INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO E MODIFICHE
AD IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO IN TORINO -
CORSO GALILEO FERRARIS 106 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Società Erg Petroli S.p.A., C.F. 00269080107, con istanza in data 25 luglio 1996 prot.
ed. n. 96/10/110, ha chiesto l'autorizzazione al potenziamento dell'impianto in sua concessione
in Torino - Corso Galileo Ferraris 106 (codice reg. n. 12720157), autorizzato con D.P.G.R. n.
962 del 24 febbraio 1995 ed insistente su area per la viabilità - soggetto alla Legge 1497/39,
mediante utilizzazione della concessione all'esercizio di altro impianto di proprietà della stessa
Società Erg Petroli S.p.A., già situato in Torino - Corso Castelfidardo (codice reg. n. 12720148)
autorizzato con Decreto Prefettizio n. 8073 dell'8 maggio 1973, rimosso a seguito di ordinanza
comunale per consentire i lavori inerenti il Passante Ferroviario (prot. 91/10/306).
L'impianto attuale oggetto del potenziamento risulta così composto e autorizzato:
- n. 1 colonnina a singolo erogatore per super;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore per super senza piombo;
- n. 1 colonnina a singolo erogatore per miscela;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per super da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per olio miscela da mc. 0,300;
- olii lubrificanti in confezioni sigillate per mc. 0,5.
Le modifiche richieste riguardano: potenziamento con il gasolio, installazione di dispositivo
self-service pre-pagamento e modifiche consistenti nell'interramento di n. 2 serbatoi da mc. 7,00
cad., uno per il contenimento della super senza piombo e l'altro per il contenimento del gasolio
nella sostituzione di tutte le colonnine esistenti con n. 2 colonnine multidispencer per
l'erogazione di benzina super, super senza piombo e gasolio.
Dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali tecnici ed amministrativi le
modifiche richieste consistono precisamente nelle opere sopraindicate e comportano una diversa
utilizzazione della stessa porzione di suolo pubblico.
Sentiti i competenti Settori del Civico Ufficio Tecnico che hanno espresso parere favorevole
sotto l'aspetto della viabilità e delle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti, ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Igienico Edilizia nella seduta del 16
luglio 1997 subordinato al rispetto delle condizioni poste dal Settore XIII Verde Pubblico relative
al D.M. 4 febbraio 1987 (manomissioni di aree verdi ed alberate);
Vista l'autorizzazione n. 98R/97 del 27 maggio 1997 sotto il profilo ambientale e paesistico
(art. 13 Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20).
Visti i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Torino, con nota n. 13273/pv del 12 novembre 1997 e dall'Ufficio Tecnico
delle Imposte di Fabbricazione, con nota n. 96029957 del 3 settembre 1996.
Visto il D.L. 26 ottobre 1970 n. 745.
Vista la Legge 18 dicembre 1970 n. 1034.
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Visto il D.P.C.M. 11 settembre 1989.
Visto la circolare ministeriale n. 213 F del 20 marzo 1990.
Vista la circolare P.G.R. n. 18/CAP del 24 luglio 1990.
Vista la legge reg.le 23 ottobre 1991, n. 52.
Vista la deliberazione C.R. 26 maggio 1992 n. 369-6942.
Vista la documentazione allegata alla domanda ed esaminati gli atti istruttori dai quali risulta:
- che l'impianto oggetto del potenziamento di Torino Corso Galileo Ferraris, è esistente, in
continuo e regolare esercizio;
- che all'atto di presentazione dell'istanza, l'impianto utilizzato al fine del potenziamento di
Torino Corso Castelfidardo - risultava smantellato a seguito di ordinanza comunale per
consentire i lavori inerenti il Passante Ferroviario;
- che sussistono gli altri presupposti e le condizioni prescritte dalla normativa di attuazione
del Piano regionale e dal D.P.C.M. 11 settembre 1989 sopra richiamati, per autorizzare
l'intervento richiesto:
Visto l'art. 16 comma 1° del Decreto Legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in Legge
18 dicembre 1970 n. 1034, il quale statuisce che l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio
degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico
costituisce pubblico servizio.
Vista l'accettazione della precarietà dell'opera da parte del richiedente del 23 dicembre 1997
con la quale sono state accettate le correlative condizioni e l'attuale canone, le cui tariffe sono
state fissate da deliberazione del Commissario Prefettizio 7 gennaio 1993 (mecc. 9300185/20).
Tenuto conto che ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 1978 punto 12, le concentrazioni di due o
più impianti in un unico devono essere incoraggiate e prese in esame in via prioritaria.
Considerato che il potenziamento tende a realizzare con la riduzione dei punti vendita le
finalità espresse dalle direttive del Governo Centrale con l'erogazione del nuovo prodotto gasolio,
il miglioramento delle qualità del servizio erogato ed una maggiore redditività dell'impianto
medesimo.
Vista la sentenza del Consiglio di Stato quinta sezione n. 213 dell'8 febbraio 1995 che
attribuisce al Consiglio Comunale le competenze relative ai potenziamenti degli impianti di
distribuzione carburanti.
Si ritiene che nulla osti all'accoglimento in linea precaria della suddetta istanza.
Tutto ciò premesso,
b) che siano corrisposti alla Città quegli altri maggiori o minori importi nel caso di
modifiche alle vigenti tariffe;
c) che nell'esecuzione delle opere siano osservate le norme specifiche che verranno
allegate alla concessione edilizia, nonchè quelle comportanti manomissione di suolo
pubblico di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 gennaio 1976
(Doc. 2992/75).
Per quanto attiene la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la stessa verrà accertata
dopo il rilascio della concessione stessa dal Settore X Imposte e Tasse.
A potenziamento avvenuto, detto impianto risulterà così costituito:
- n. 2 colonnine di distribuzione ad erogatore multiprodotto per super/super senza
piombo/gasolio;
- n. 1 dispositivo self-service pre-pagamento;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 7,00;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per super da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per gasolio da mc. 7,00;
- n. 1 serbatoio per olio miscela da mc. 0,300;
- olii lubrificanti in confezioni sigillate per mc. 0,50.
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