OGGETTO: SOC. ERG PETROLI S.P.A. - POTENZIAMENTO CON GASOLIO,
INSTALLAZIONE DISPOSITIVO SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO E MODIFICHE AD
IMPIANTO AD USO PUBBLICO IN TORINO - C.SO AGNELLI/C.SO COSENZA -
APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Società ERG Petroli S.p.a. - C.F. 00051570893, con istanza in data 25 luglio 1996 prot.
ed. n. 96/10/114, ha chiesto l'autorizzazione al potenziamento dell'impianto in sua concessione
in Torino - C.so Agnelli/C.so Cosenza - (codice reg. n. 12720158), autorizzato con D.P.G.R. n.
528 dell'8 febbraio 1996 ed insistente su suolo pubblico destinato secondo il P.R.G. a area per
la viabilità, mediante utilizzazione della concessione all'esercizio dell'impianto in proprietà
della stessa Società sito in Torino - C.so Cairoli (cod. reg. n. 12720138), autorizzato con D.P. n.
8072 del 10 maggio 1973 e compreso nella delibera del Consiglio Comunale n. 1894 del 15 aprile
1987 tra gli incompatibili con il sito.
L'impianto attuale oggetto del potenziamento risulta così composto ed autorizzato:
- n. 2 colonnine a singolo erogatore per super;
- n. 2 colonnine a singolo erogatore per super senza piombo;
- n. 1 serbatoio per super da mc. 6,00;
- n. 1 serbatoio per super da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc 7,00;
olii lubrificanti in confezioni sigillate per mc. 0,500.
Le modifiche richieste riguardano: il potenziamento con il prodotto gasolio, l'installazione
del dispositivo self-service pre-pagamento e modifiche edilizie e commerciali che comprendono
l'interramento di n. 1 serbatoio da mc. 10,00 per super senza piombo, la sostituzione delle attuali
colonnine con n. 2 colonnine multiprodotto per super/super senza piombo/gasolio e il cambio di
destinazione del serbatoio da mc. 6,00 per super in gasolio.
Dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali tecnici ed amministrativi le
modifiche richieste consistono precisamente nelle opere sopraindicate e comportano una diversa
utilizzazione della stessa porzione di suolo pubblico.
Sentiti i competenti Settori del Civico Ufficio Tecnico che hanno espresso parere favorevole
sotto l'aspetto della viabilità e delle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti, ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Igienico Edilizia nella seduta del 5
marzo 1997.
Visti i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Torino, con nota n. 13724/PV del 12 novembre 1997 e dall'Ufficio Tecnico
delle Imposte di Fabbricazione, con nota n. 96029956 del 18 settembre 1996.
Visto il D.L. 26 ottobre 1970 n. 745.
Vista la Legge 18 dicembre 1970 n. 1034.
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Visto il D.P.C.M. 11 settembre 1989.
Vista la circolare ministeriale n. 213 F del 20 marzo 1990.
Vista la circolare P.G.R. n. 18/CAP del 24 luglio 1990.
Vista la legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52.
Vista la deliberazione C.R. 26 maggio 1992 n. 369-6942.
Vista la documentazione allegata alla domanda ed esaminati gli atti istruttori dai quali risulta:
- che l'impianto oggetto del potenziamento di Torino, è esistente, in continuo e regolare
esercizio;
- che all'atto di presentazione dell'istanza, l'impianto utilizzato al fine del potenziamento in
Torino - C.so Cairoli - risulta in continuo e regolare esercizio;
- che sussistono gli altri presupposti e le condizioni prescritte dalla normativa di attuazione
del Piano Regionale e dal D.P.C.M. 11 settembre 1989 sopra richiamati, per autorizzare
l'intervento richiesto.
Visto l'art. 16 comma 1° del Decreto Legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in Legge
18 dicembre 1970 n. 1034, il quale statuisce che l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio
degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico
costituisce pubblico servizio.
Vista l'accettazione della precarietà dell'opera da parte del richiedente del 24 dicembre 1997
con la quale sono state accettate le correlative condizioni e l'attuale canone, le cui tariffe sono
state fissate da deliberazione del Commissario Prefettizio 7 gennaio 1993 (mecc. 9300185/20).
Tenuto conto che ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 1978 punto 12, la concentrazione di due o
più impianti in un unico devono essere incoraggiate e prese in esame in via prioritaria.
Considerato che il potenziamento tende a realizzare con la riduzione dei punti vendita le
finalità espresse dalle direttive del Governo Centrale con l'erogazione del nuovo prodotto gasolio,
il miglioramento delle qualità del servizio erogato ed una maggiore redditività dell'impianto
medesimo.
Vista la sentenza del Consiglio di Stato quinta sezione n. 213 dell'8 febbraio 1995 che
attribuisce al Consiglio Comunale le competenze relative ai potenziamenti degli impianti di
distribuzione carburanti.
Si ritiene che nulla osti all'accoglimento in linea precaria della suddetta istanza.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il potenziamento, come indicato nella premessa che interamente si richiama,
dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ad uso pubblico in
Torino, C.so Agnelli/C.so Cosenza (cod. reg. 12720158), in capo alla Società ERG
PETROLI S.p.a. - codice fiscale 00051570893, con sede in Siracusa- C.so Gelone n. 103
e recapito in Torino - C.so Agnelli n. 34, insistente su suolo pubblico destinato secondo il
P.R.G. a area per la viabilità - mediante utilizzazione della concessione di proprietà della
stessa Società, afferente l'impianto ubicato in Torino - Corso Cairoli (cod. reg. n.
12720138), previo smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento
dell'autorizzazione al potenziamento;
2) di rilasciare successivamente la concessione edilizia per il potenziamento suddetto e in linea
precaria di cui all'art. 7 del Regolamento Edilizio, alle seguenti condizioni:
a) che sia corrisposto alla Città il canone annuo di L. 245.000 a riconoscimento della
precarietà della concessione;
b) che siano corrisposti alla Città quegli altri maggiori o minori importi nel caso di
modifiche alle vigenti tariffe.
c) che nell'esecuzione delle opere siano osservate le norme specifiche che verranno
allegate alla concessione edilizia precaria, nonchè quelle comportanti manomissione
di suolo pubblico di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 26 gennaio 1976
(Doc. 2992/75).
Per quanto attiene la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, la stessa verrà accertata
dopo il rilascio della concessione stessa dal Settore X Imposte e Tasse.
A potenziamento avvenuto, detto impianto risulterà così costituito:
- n. 2 colonnine a erogatore multiprodotto per super/super senza piombo/gasolio;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 7,00;
- n. 1 serbatoio per super senza piombo da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per super da mc. 10,00;
- n. 1 serbatoio per gasolio da mc 6,00;
- dispositivo self-service pre-pagamento;
olii lubrificanti in confezioni sigillate per complessivi mc. 0,500.
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