DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 1998
OGGETTO: TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - TARIFFE ANNO
1998 - APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
L'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede la trasformazione della tassa
in oggetto in tariffa, stabilendo che la stessa deve essere la risultante della somma di due quote
la prima della quale attiene ai costi generali del servizio, la seconda invece è rapportata alla
quantità, qualità e tipologia dei rifiuti conferiti.
Siccome il previsto decreto interministeriale, avente lo scopo di elaborare un metodo
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, non è
stato ancora pubblicato, per l'anno 1998 si deve provvedere in base alla precedente normativa alla
determinazione delle tariffe atte a coprire almeno il 50% dei costi evidenziati dall'Amiat nel
proprio bilancio di previsione 1998, imputabili al Comune di Torino.
Con nota n. 708 del 3 febbraio 1998 l'Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese -
AMIAT - ha comunicato che tale costo ammonta a L. 184.668.000 di cui L. 62.498.700 è il costo
specifico dello spazzamento stradale (all. 1 - n. ).
Inoltre poiché l'art. 49 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede che per l'anno 1998
ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di
privativa comunale, i comuni possano, con apposito provvedimento consiliare, considerare
l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, questa Civica Amministrazione ritiene
necessario determinare che il costo di riferimento da coprire almeno per il 50% è quello
complessivo, dato dalla somma dei costi di ambedue i servizi resi.
Tenuto conto delle esigenze del bilancio di previsione del Comune per il 1998 e della
necessità di coprire con entrate le spese fisse o indifferibili ivi previste e la impossibilità di
finanziare con i mezzi ordinari, l'aumento dei costi fissi dell'Amiat soprattutto quelli per il
versamento dell'IVA al 10%, dovuta a seguito della trasformazione dell'AMIAT in Azienda
Speciale, è necessario un aumento pressochè generalizzato del 10% delle tariffe applicate nel
1997.
Considerato infatti che alcune tariffe appaiono eccessive perché applicate a superfici molto
elevate utilizzate per attività con ridotta capacità di produrre rifiuti o perché sperequate rispetto
ad analoghe tariffe aventi lo stesso presupposto, in attesa di provvedere entro il corrente anno al
riordino delle tariffe che tengano conto della quantità e qualità dei rifiuti conferiti, si ritiene
opportuno e necessario prevedere che alle seguenti categorie non venga applicato l'aumento del
10%.
Esse sono categorie nn.: 3-4-5-7-8-9-10-16-17-19-23-24-32-39.
Invece per le categorie 27 e 28 appare necessario provvedere ad adottare autonoma
determinazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 328/97 convertito con
modificazioni nella Legge 29 novembre 1997 n. 410.
L'articolo di Legge precitato prevede infatti la non tassabilità delle aree adibite a verde e
delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e l'imponibilità per il 1997 e 1998
delle superfici scoperte operative.
Tenuto conto di tali disposizioni occorre determinare una tariffa per tali superfici
provvedendo a sottoporle a tassazione con effetto 01.01.1998.
Inoltre considerato che la parte dei costi su cui viene commisurato il tributo relativo allo
spazzamento delle strade poiché è correlata ad un servizio che ha natura collettiva, tale parte deve
gravare proquota su tutti i cittadini/contribuenti e perciò anche sui titolari delle attività produttive
per i locali finora non tassati ove si producono di regola rifiuti speciali o quelli che sarebbero
tassabili ma per i quali il servizio non viene di fatto effettuato per temporanee difficoltà che
l'azienda municipale preposta incontra nell'organizzare un servizio agevole per l'utente.
Per tali locali in cui la presenza umana giustifica la presunzione di produzione di rifiuti
urbani oggetto di privativa comunale, dovendosi in ogni caso determinare le tariffe, appare
opportuno anticipare in via sperimentale le norme previste dall'art. 49 del D.Lgs 05.02.1997 n.
22 in base alle quali l'applicazione della tariffa è estesa a chiunque conduca locali a qualsiasi uso
adibiti.
Nel determinare la tariffa tuttavia anzichè prevedere una riduzione forfettaria delle superfici
imponibili (art. 62 comma 3 D.Lgs 507/93) appare opportuno adottare il criterio in cui all'art. 59
comma 4 del precitato Decreto Legislativo che prevede la fissazione di una tariffa non superiore
al 40% di quella applicata per i locali similari.
Tuttavia al fine di contenere l'aumento complessivo della tassa dovuta dalle attività
economiche interessate, entro i limiti sopra previsti del 10%, è opportuno ridurre la tariffa 28 in
modo da tener conto dell'ampliamento della base impositiva.
E' pertanto necessario riformulare le categorie 27 e 28 e istituire la categoria 96 secondo
le seguenti modalità:
CATEGORIA 27 - locali e aree accessorie adibite a lavorazione ove si producono rifiuti
speciali per le quali non viene effettuato il servizio di raccolta rifiuti -
CATEGORIA 28 - locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti
urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini -
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 son indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa:
1) di approvare l'aumento del 10% delle tariffe relative alla tassa raccolta e smaltimento
rifiuti solidi urbani ad eccezione delle tariffe relative alle categorie nn. 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 -
10 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 32 - 39 quali risultano riportate singolarmente nella tabella
allegata che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
2) di approvare la determinazione delle tariffe relative alle categorie n. 27 in L. 500 e n. 28 in
L. 5.800 al mq.;
3) di approvare l'istituzione della categoria 96 (aree operative esterne) determinando la
relativa tariffa in L. 250 al mq.;
4) di approvare le norme operative relative ai compendi produttivi e stabilire l'intassabilità
delle aree nei termini e limiti specificati in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamati;
5) di approvare che i detentori dei locali ed aree rientranti nelle previsioni delle categorie 27 -
28 - 96 possano legittimamente presentare la denuncia per il 1998 entro il 30 Aprile 1998;
6) di approvare la soppressione della tariffa 44 e la tassazione dei relativi utenti alla tariffa 14;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.