OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 1998. APPROVAZIONE ESERCIZIO
PROVVISORIO.
Proposta dell'Assessore Alberione.
Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1998 deliberato in data odierna
con atto (mecc. 98 00644/24).
Visto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni e/o integrazioni, stabilisce
che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione da parte dell'Organo Regionale di
Controllo, l'Organo Consiliare delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai
due mesi, sulla base dell'ultimo Bilancio definitivamente approvato.
Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione dell'esercizio provvisorio per il
periodo 1° marzo - 30 aprile 1998, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 1998 da parte dell'Organo Regionale di Controllo.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, in applicazione del citato art. 5, del D.Lgs. n. 77/95, l'esercizio provvisorio
per il periodo di due mesi dal 1° marzo al 30 aprile 1998, sulla base del Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 1998 deliberato in data odierna con atto (mecc.
9800644/24);
2) di dare atto che, per il periodo considerato, è consentita, per ciascun intervento,
l'effettuazione di spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
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