OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE, CORSO MONTE CUCCO N. 113. PRESCRIZIONE
DELL'ALLINEAMENTO SUL FILO EDILIZIO PREESISTENTE. ELIMINAZIONE
CONTRASTO TRA PRESCRIZIONE NORMATIVA E INDICAZIONE CARTOGRAFICA IN
BASE AI DISPOSTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/97 ART. 1 COMMA 8 LETTERA
A).
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
Il nuovo P.R.G. della Città di Torino, entrato in vigore il 24 maggio 1995, oltre ad avere
requisiti, contenuti e caratteri propri degli strumenti generali, poiché fissa principi, criteri e norme
generali per la gestione del territorio, presenta anche una struttura particolarmente complessa,
minutamente descrittiva e prescrittiva.
Tale complessità e tale disciplina di dettaglio nascono dalla volontà di definire regole
precise mirate a salvaguardare l'assetto urbano costituito, la promozione della riqualificazione
non solo dei centri storici e delle zone consolidate, storiche e non, ma anche di aree di
completamento con caratteristiche architettoniche evidentemente degne di attenzione e comunque
con l'obiettivo dell'armonizzazione di tutti gli insediamenti urbani ed edilizi.
In particolare, con riferimento alla città consolidata, la Relazione Illustrativa, che al pari
delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione costituisce un elaborato del P.R.G., al titolo
Orientamenti normativi, specifica ..... le parti di città già realizzate che il Piano riconferma;
inoltre al capitolo La struttura della città. Piccole trasformazioni, precisa: ..... le modalità di
trasformazione sono conformi alle regole istitutive delle diverse zone pianificate della città .....
In base a quanto sopra emerge pertanto con chiarezza che il Piano vigente ha inteso
chiaramente riconfermare, per la città consolidata, le regole edilizie ed urbanistiche istitutive.
In ossequio ed a conferma di tali enunciazioni, il Piano ha posto in relazione le zone e le
aree normative in cui ha suddiviso il territorio con specifici parametri e regole di trasformazione
collegati alle caratteristiche morfologiche, all'epoca dell'impianto urbano e del tessuto edilizio, agli
obiettivi di modificazione o di conservazione, come risulta in modo esplicito all'art. 9 delle
N.U.E.A..
Per individuare le regole che di volta in volta devono essere applicate ai casi concreti o ad
ognuno degli aspetti che li riguardano, come l'aspetto dei fili stradali ed edilizi, è necessario avere
ben presente la struttura del piano, la sistematizzazione delle materie al suo interno e l'esatto
percorso da compiere nel porre in rapporto l'articolato con le tavole normative e le
rappresentazioni cartografiche.
E' appunto in sede di istruttoria del progetto relativo ad un nuovo edificio residenziale da
erigersi in Corso Monte Cucco 113, che si è evidenziato un contrasto tra la norma di P.R.G., che
prescrive l'obbligo dell'allineamento sul filo edilizio più idoneo a conseguire un corretto
inserimento ambientale, e l'omissione della relativa indicazione cartografica.
Infatti, come noto, le N.U.E.A. del nuovo P.R.G., riportano nelle Tavole Normative tutte
le prescrizioni di dettaglio attribuendo ad ogni area normativa specifici parametri urbanistici ed
edilizi cui attenersi per ogni tipo di intervento.
Negli interventi di completamento, nuovo impianto, sostituzione edilizia e ristrutturazione
urbanistica è fatto obbligo comune a quasi tutte le aree normative, e quindi in particolare anche
all'area normativa M1 di cui è caso, del rispetto del parametro edilizio: filo stradale o edilizio
(ove indicato), in ossequio appunto al principio cardine del P.R.G., che intende organizzare
l'edificazione su cortina lineare allo scopo di sottolineare i tracciati viari e riconfermare l'impianto
originario della città.
Per dare più vigore a tale prescrizione il piano ha introdotto, sempre nelle tavole normative,
la seguente nota: In caso di più fili stradali (o edilizi) è richiesto il rispetto di quello più idoneo
a conseguire un corretto inserimento ambientale.
Tuttavia sulla tavola di P.R.G. in scala 1:5000 l'area in questione non riporta l'indicazione
del filo edilizio, mentre è evidente che nel tratto di Corso Monte Cucco compreso tra Corso
D'Albertis e Corso Peschiera l'allineamento degli edifici in arretramento rispetto al filo stradale
segue una regola imposta dai Piani precedenti, che il nuovo P.R.G. ha dichiarato di riconfermare.
L'omissione dell'indicazione del filo edilizio contrasta altresì con le regole che il P.R.G.
ha dettato per l'area da trasformare per servizi denominata ambito 8 ad - Stelvio - (fronteggiante
l'area di cui è caso), che impongono l'allineamento delle nuove costruzioni .... sul prolungamento
dell'edificato della restante parte dell'isolato.....
Si evidenzia così il contrasto tra l'enunciazione contenuta nella tavola normativa che,
coerentemente con gli indirizzi generali del P.R.G., esprime l'inequivocabile volontà di fare
prevalere, in presenza di più fili stradali o edilizi, quello più idoneo a conseguire un corretto
inserimento ambientale, e l'omissione dell'indicazione cartografica del filo edilizio.
Pertanto, quale evidente ed univoco rimedio all'evidenziata omissione dell'indicazione
cartografica del filo edilizio, si rende necessario prescrivere per la nuova costruzione in Corso
Monte Cucco n. 113, l'obbligo dell'arretramento di mt. 12 rispetto al filo stradale, in allineamento
con gli edifici preesistenti ripristinando tale prescrizione per tutto il tratto di Corso Monte Cucco
compreso tra Corso D'Albertis e Corso Peschiera, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. a) della
Legge Regionale 41/97.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto l'art. 1 comma 8 lett. a) della Legge Regionale 29 luglio 1997 n. 41;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con D.R. del 21 aprile
1995;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi indicati nella parte narrativa che integralmente si richiamano:
1) di approvare la prescrizione per la nuova costruzione in Corso Monte Cucco n. 113
dell'obbligo dell'arretramento di mt. 12 rispetto al filo stradale, in allineamento con gli
edifici preesistenti ripristinando tale prescrizione per tutto il tratto di C.so Monte Cucco
compreso tra Corso D'Albertis e Corso Peschiera, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. a) della
Legge Regionale 41/97;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
Si allega Relazione illustrativa (all. 1 - n. ).
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