OGGETTO:
CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL COMUNE DI
CANDIOLO (TO) CONCERNENTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO SCOLASTICO.
Proposta dell' Assessore Pozzi.
Il Centro di Orientamento Scolastico Professionale (C.O.S.P.) è stato istituito nel 1978
presso l'Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale (deliberazione del 19 dicembre
1978 - n. mecc. 7806516/23) al fine di offrire ai cittadini un servizio di analisi sul mercato del
lavoro e di orientamento ai giovani in uscita dalla scuola dell'obbligo.
Le funzioni del C.O.S.P. si sono sviluppate nel corso degli anni attraverso la produzione
di manuali, di quaderni monotematici e la realizzazione di incontri di informazione e di
orientamento rivolti ad insegnanti, genitori ed alunni.
Dal 1989 il C.O.S.P. si è dotato di un sistema di orientamento realizzato e proposto con
il computer.
Il sistema - denominato Arianna - è stato proposto a scuole, comuni, operatori
dell'orientamento. Attraverso la lettura di schede diagnostiche ed informative vengono
valutati il potenziale, le attitudini e le motivazioni degli allievi ai fini della scelta scolastica.
I primi anni di erogazione del sistema hanno confermato l'utilità dell'iniziativa e hanno
permesso di stringere rapporti di collaborazione con i distretti scolastici e con numerosi
comuni della cintura. Con i comuni di Settimo Torinese, Nichelino, Vinovo e None infatti
sono già state attuate per l'anno scolastico 1996/1997 le convenzioni per la prestazione di
servizi di orientamento scolastico approvate dal Consiglio Comunale del 25 marzo 1996
(mecc. 9600924/23), del 14 ottobre 1996 (mecc. 9606045/23), del 17 marzo 1997 (mecc.
9700717/23) e del 27 ottobre 1997 (mecc. 9706283/23).
Anche il Comune di Candiolo (To) ha ora espresso interesse al progetto e ha richiesto,
attraverso lettera prot. n. 7114 del 11 settembre 1997 allegata (all. 1 - n. ) l'utilizzo del
sistema Arianna.
Si è quindi convenuto che le prestazioni dei docenti del C.O.S.P. per il Comune di
Candiolo comprenderanno:
* formazione di docenti della S.M.S. di Candiolo n. 20 ore
* lettura/valutazione dati provenienti dagli allievi sottoposti ai test
psicoattitudinali e motivazionali (per 48 allievi) n. 5 ore
* colloqui individuali a fronte di particolari difficoltà di
orientamento n. 7 ore
* assistenza tecnica n. 10 ore
* installazione software n. 10 ore
* manuali di accompagnamento
* trasferte docenti.
I rapporti di collaborazione tra il Comune di Candiolo e la Città di Torino saranno
regolati dalla convenzione approvata con il presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la
quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
* trasferte docenti.
Si precisa che se la prestazione verrà effettuata presso i laboratori dell'Istituto Maxwell
di Nichelino, l'installazione del software (pari a n. 10 ore) non sarà necessaria;
2) di approvare la convenzione tra la Città di Torino e il Comune di Candiolo allegata al
presente provvedimento (all. 2 n. ) del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
La quota di compartecipazione è presunta in L. 3.960.000 (fuori campo IVA ai sensi
dell'art. 4 c. 4 D.P.R. 633/72 e successive modificazioni) - salvo verifica del software
che se non dovrà essere installato comporterà una riduzione di L. 550.000 - che il
Comune di Candiolo - P. IVA 01717430019 - con sede in P.zza Sella, 1 - dovrà versare
previa emissione di avviso di pagamento da parte della Città di Torino, a mezzo di giro
conto presso la Banca d'Italia sul conto di contabilità n. 61212;
3) di dare atto che la spesa a carico della Città per l'effettuazione dei suddetti corsi sarà
fronteggiata con utilizzo dei fondi impegnati con separati provvedimenti;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della
Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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