DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 FEBBRAIO 1988
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA IN ZONE E/14 ED E/23 DEL P.E.E.P.
- COOPERATIVA G. DI VITTORIO - L.179/92 ART. 18 - CONVENZIONI RETTIFICATIVE -
NUOVE DETERMINAZIONI.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con convenzioni stipulate in data 23 dicembre 1975 a rogito Ferreri, Segretario Generale
della Città, rep. n. 10714 e in data 23 aprile 1981 a rogito Notaio Sicignano, rep. n. 5434, venne
concesso dalla Città alla Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa "Giuseppe Di Vittorio" il diritto
di superficie, ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, sulle aree ubicate,
rispettivamente, nelle Zone E/14, lotti 2 e 4 in Via Reiss Romoli e Via Scialoja, ed E/23, lotti 3
e 4 in Via Stefano Tempia, del Piano di Edilizia Economico Popolare e successive varianti
adottato dalla Città medesima.
Le assegnazioni predette hanno consentito alla Cooperativa summenzionata di realizzare
interventi di Edilizia Agevolata ai sensi della Legge 457/78 e di altre leggi di finanziamento,
nonchè di assegnare ai propri soci le unità immobiliari in regime di locazione applicando i canoni
stabiliti e periodicamente aggiornati sulla base delle vigenti norme in materia.
Il contenuto delle predette convenzioni è stato innovato a seguito dell'entrata in vigore delle
norme contenute nella Legge 17 febbraio 1992 n. 179, articoli 18 e 19, che consentono, previa
specifica autorizzazione del CER e della Regione, la cessione in proprietà individuale del
patrimonio di Cooperative a proprietà indivisa a favore dei soci che ne abbiano già ottenuto
l'assegnazione in uso o in godimento.
Ai sensi del predetto art. 18, comma 2, lettera c) punto 2) i Comuni provvedono a
determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione riguardi l'intero patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo di cessione è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante
dall'ultimo bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione alla cessione riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo di cessione è determinato, per la parte di valore di bilancio finanziato con
risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2,
della stessa Legge, e per la parte restante in misura pari al valore di bilancio medesimo; le fonti di
finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio
di amministrazione della cooperativa.
I sopra citati criteri di cui all'art. 19, comma 2, riguardano l'applicazione dei massimali dei
costi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla lettera n) del primo
comma dell'art. 3 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni, vigenti al momento
del trasferimento in proprietà, integrata con i coefficienti di vetustà di cui all'art. 20 della Legge
27 luglio 1978 n. 392.
Con atti rogito notaio Revigliono in data 24 novembre 1994 rep. nn. 71184/34782 e
71182/34780 sono state quindi formalizzate le Convenzioni rettificative degli atti summenzionati,
introducendosi la possibilità per i soci della Cooperativa di acquistare la proprietà delle unità
immobilari assegnate e stabilendosi i prezzi di cessione, determinati dalla Città ai sensi dell'art. 18
della Legge 179/92.
La Regione Piemonte, con deliberazioni della Giunta Regionale n. 53-7008 e 52-7007 in
data 18 marzo 1996, ha quindi autorizzato, per quanto di sua competenza, la cessione in proprietà
delle unità realizzate, rispettivamente, nella Zone E/14 ed E/23, dalla Cooperativa G. Di Vittorio
con utilizzo dei finanziamenti disposti dalla Legge 457/78 e dalla Legge Regionale 28/76 e
successive modifiche ed integrazioni.
A tutt'oggi il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato C.E.R., non ha ancora rilasciato la
prescritta autorizzazione alla cessione degli alloggi finanziati con fondi di competenza ministeriale.
La Cooperativa summenzionata con nota prot. 11766T in data 2 ottobre 1997 ha comunicato alla
Città che nel frattempo sono cambiati alcuni dati, che influiscono sulla determinazione dei prezzi
di cessione delle unità immobiliari secondo i criteri di cui all'art. 18 della Legge 179/92.
Occorre pertanto procedere all'adeguamento dei precedenti atti convenzionali stipulati, alla
luce dei nuovi dati dichiarati dal Presidente della Cooperativa a seguito di mandato del Consiglio
di Amministrazione della Società in data 1° giugno 1997.
Da quanto sopra esposto deriva una nuova determinazione dei prezzi di cessione delle unità
immobiliari, in conformità ai criteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera c) punto 2) della Legge
179/92; tali prezzi sono precisati nelle tabelle allegate al presente provvedimento per farne parte
integrante (all. 1 - 2 - nn. ).
Occorre inoltre approvare gli schemi di convenzioni rettificative di quelle precedentemente
stipulate, anch'essi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 3 - 4 - nn.
)
Tutto ciò premesso,