OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI
AD ENTI ED ASSOCIAZIONI. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con gli Assessori Alfieri, Artesio, Lepri, Perone, Pozzi e Vernetti.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 9503348/08) è stato
approvato il Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni. Esso
disciplina la materia delle concessioni degli immobili comunali ad Enti ed Associazioni
individuando requisiti, modalità, criteri di selezione e procedure di assegnazione destinati a dare
supporto alle realtà associative cittadine e precisando gli organi comunali cui compete ogni fase
dell'iter procedurale.
Relativamente a quest'ultimo aspetto, la Legge 127/97 c.d. Legge Bassanini, recante misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo,
ha profondamente modificato la normativa in materia di competenza degli organi comunali.
In particolare, per gli aspetti attinenti alla materia in argomento essa stabilisce all'art. 6 che
i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ..... competono ai dirigenti e non più, come
in precedenza alla Giunta Comunale.
Occorre pertanto, onde assicurare la doverosa coerenza del testo del Regolamento citato alla
normativa richiamata, provvedere a rettificare opportunamente la disciplina regolamentare.
Alcune rettifiche si rendono inoltre opportune alla luce dell'esperienza maturata durante
gli anni di vigenza del sopra citato Regolamento, mentre altre traggono ragione dalla necessità
di aggiornare la denominazione delle unità organizzative del Comune alla recente nuova
configurazione.
Le modificazioni di cui al presente provvedimento hanno ottenuto il parere favorevole del
Gruppo di lavoro interassessorile per l'assegnazione di beni immobili comunali ad Enti ed
Associazioni a seguito dell'esame svolto sulle stesse nelle riunioni del 22 luglio e 16 settembre
1997.
La deliberazione in oggetto è stata presentata dall'Assemblea dei Presidenti delle
Circoscrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 2 del Regolamento del Decentramento.
In conformità del comma 3 dell'art. 43 già citato essa è stata trasmessa alle Circoscrizioni
in data 21 novembre 1997 per l'acquisizione del parere formale ed è stata contestualmente
trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.
E' successivamente pervenuto il parere favorevole delle Circoscrizioni n. 2, 3, 7 e 10 (all.
1 - 4 - nn. ).
La Circoscrizione 6 ha fatto pervenire il proprio favorevole parere ad eccezione di quanto
previsto all'art. 3, comma 2 punto 2 del Regolamento nella versione aggiornata, che dispone, in
luogo dell'aggiornamento almeno semestrale dell'elenco degli immobili destinabili in concessione
ad Enti ed Associazioni, inizialmente previsto, che tale aggiornamento sia effettuato in relazione
alle disponibilità di immobili (all. 5 - n. ).
La modifica in questione, alla luce dell'esperienza, appare peraltro opportuna, consentendo
la stessa di evitare l'adozione semestrale di un provvedimento che, dove non si siano resi nel
frattempo disponibili altri immobili, assumerebbe caratteristiche esclusivamente formali e
meramente confermative della situazione preesistente, appesantendo inutilmente la gestione.
Le Circoscrizioni n. 4 e n. 8 hanno espresso parere negativo (all. 6 - 7 - nn. ), senza
tuttavia fornire motivazioni suscettibili di controdeduzione in merito alle rettifiche apportate con
la presente deliberazione al più volte citato Regolamento. Esse infatti fondano la loro contrarietà
sulla circostanza che non risulterebbe sufficientemente chiarita la disciplina delle cosiddette
concessioni ricorrenti e continuative, materia quest'ultima che esula dal Regolamento oggetto di
rettifica considerato che, quest'ultimo, espressamente all'art. 4, 3° comma le esclude dalla sua
disciplina rinviando per tale materia, di esclusivo interesse circoscrizionale, alle disposizioni
dell'apposito Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni
(deliberazione Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 - mecc. 9007590/08 e successive
modificazioni).
Non sono pervenuti, nei termini previsti, i pareri delle Circoscrizioni n. 1, 5, 9.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di sostituire all'art. 3 1° comma del Regolamento n. 214 della Città di Torino l'espressione
la Giunta Comunale sentite le Circoscrizioni con l'espressione sarà predisposto dal
Servizio Centrale Patrimonio, sentito il Gruppo di Lavoro previo parere delle Circoscrizioni
competenti per territorio ed approvato dalla Giunta Comunale e di eliminare, nello stesso
comma, la parola predisporrà;
2) di sostituire al 2° comma dell'art. 3 le parole almeno ogni sei mesi con le parole in
relazione alle disponibilità di immobili, con le stesse modalità di cui al comma precedente;
3) di inserire dopo l'attuale 3° comma dell'art. 3 il seguente comma Per ciascun immobile,
prima del suo inserimento nell'elenco di cui ai precedenti commi, sarà redatta, a cura degli
Uffici Tecnici competenti, una apposita scheda descrittiva recante le caratteristiche tecniche
e manutentive dello stesso, disponibile per la consultazione da parte degli enti ed
associazioni interessati;
4) di sostituire all'art. 4 comma 2 del Regolamento citato l'espressione Settore VIII
Patrimonio con l'espressione Servizio Centrale Patrimonio e, sempre allo stesso comma
l'espressione a cura del Settore stesso con l'espressione a cura del Servizio stesso;
5) di sostituire al comma 1° dell'art. 5 del Regolamento le parole al Settore competente con
le parole ai Servizi Centrali e alle Divisioni competenti ed al comma 2 del medesimo
articolo le parole Il Settore stesso con le parole I Servizi Centrali e le Divisioni di cui
sopra;
6) di sostituire l'attuale formulazione del comma 3 dell'art. 5 del Regolamento con la seguente
La Giunta Comunale approva i criteri di massima e gli indirizzi attuativi del presente
Regolamento, nonchè l'assegnazione degli immobili ed i vantaggi economici che
determinano, a norma del successivo art. 6, la riduzione del canone di mercato relativamente
al corrispettivo di concessione, sulla base delle decisioni adottate, anche tenendo conto delle
caratteristiche degli Enti ed Associazioni e della loro attività elencati all'art. 6, da un Gruppo
di Lavoro all'uopo istituito, formato dagli Assessori e dai Dirigenti del Servizi Centrali e
delle Divisioni competenti, al quale verranno sottoposte le sopraindicate istruttorie.
I provvedimenti di concessione saranno successivamente oggetto di apposite determinazioni
dirigenziali del Servizio Centrale Patrimonio;
7) di sostituire al comma 4 dell'art. 5 del Regolamento le parole al Settore Amm.vo XX
Decentramento con le parole alla Divisione Decentramento e la frase Successivamente
le deliberazioni di assegnazione di detti immobili saranno assunte dal Consiglio
Circoscrizionale e inviate in copia ai Settori comunali competenti con la frase
Successivamente le concessioni di detti immobili saranno approvate dalla Circoscrizione
con determinazione dirigenziale, previo provvedimento del Consiglio Circoscrizionale in
ordine all'assegnazione e ai vantaggi economici che determinano la misura del canone e
inviate in copia ai Servizi Centrali e alle Divisioni comunali competenti;
8) di sostituire al comma 8 dell'art. 5 l'espressione la Giunta Comunale o il Consiglio
Circoscrizionale per gli immobili di cui all'art. 4, mediante provvedimento della Giunta
Comunale previo parere del Gruppo di Lavoro, possono procedere con le parole si potrà
procedere, mediante provvedimento della Giunta Comunale, o - per gli immobili di cui
all'art. 4, del Consiglio Circoscrizionale - e successiva determinazione dirigenziale, su
conforme decisione del Gruppo di Lavoro;
9) di sostituire al terzo periodo del comma 8 dell'art. 5 del Regolamento le parole Le delibere
di concessione con le parole Le determinazioni di concessione;
10) di eliminare al comma 2 dell'art. 6 del Regolamento le parole dalla Giunta Comunale o dal
Consiglio Circoscrizionale e di sostituire le parole dal Settore con le parole dai Servizi
Centrali e dalle Divisioni competenti;
11) di sostituire al comma 3 dell'art. 6 del Regolamento la parola delibera con la parola
determinazione e di sostituire le parole rapporto contrattuale di o concessione con le
parole rapporto di concessione;
12) di sostituire al comma 2 dell'art. 7 le parole al Settore competente con le parole ai Servizi
Centrali e Divisioni competenti;
13) di sostituire al comma 3, dell'art. 7 del Regolamento le parole il Settore competente con
le parole i Servizi Centrali e le divisioni competenti e l'espressione affinchè la Giunta
Comunale adotti con l'espressione affinchè possano essere adottate;
14) di sostituire al comma 2 dell'art. 8 l'espressione rivolge al Settore competente con
l'espressione rivolge al Servizio Centrale o Divisione competente.
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