Servizio Centrale Consiglio Comunale
CITTÀ DI TORINO
INTERPELLANZA: "COSTITUZIONE DELL'O.I.V. E NOMINA DEI COMPONENTI" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RATTAZZI IN DATA 21 GENNAIO 2011.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
della
deliberazione mecc. 2010 08962/004 della Giunta Comunale del 28 dicembre 2010 e
delle determinazioni connesse (Revisione del Regolamento del Personale con
deliberazione mecc. 2010 08962/004, ed atto di nomina del 30 dicembre 2010) a
proposito dell'introduzione dell'O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione
- previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 che al comma 3 recita:
"L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la
Commissione di cui all'articolo 13, dell'organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti
può essere rinnovato una sola volta";
TENUTA PRESENTE ALTRESI'
la mozione n. 26/2010 (mecc. 2010 02647/002) approvata dal Consiglio Comunale il 17 maggio 2010, riferita a considerazioni e indirizzi sulla gestione dell'apparato funzionariale comunale, che a proposito dell'O.I.V. al punto 5) dedicato alla Trasparenza, alla lettera e, sui doveri della Giunta in riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 così si esprime: "la proposta al Consiglio Comunale - individuato come organo di indirizzo politico amministrativo - sulla formazione e nomina di un "Organismo indipendente" (in connessione a quanto già stabilito nel D.L. 150/2009 all'articolo 14, comma 3 e successivi) che potrà essere politicamente unitario nella sua composizione collegiale per la considerazione della performance; predisponendo altresì volontariamente fin d'ora l'adozione di un sistema retributivo della dirigenza ispirato da criteri di semplicità, oggettività e trasparenza";
Ciò premesso, in
particolare
CHIEDE
1) se per un Comune non sia impropria e
contestabile la mancata individuazione dell'O.I.V. attraverso il Consiglio
Comunale, come la logica e lo spirito della Legge suggeriscono;
2) se sia corretta ed opportuna l'applicazione del concetto di indipendenza e non ricadano invece in "prorogatio affectionis" gli effetti della scelta della nomina di ex funzionari dell'Amministrazione Comunale recentemente pensionati; tra i quali l'ex Segretario Generale del Comune che viene a trovarsi in palese contrasto con quanto afferma il citato D.Lgs. 150/2009 all'articolo 14, comma 8, che così recita: "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.".