Servizio Centrale Consiglio Comunale
2011 08225/002
CITTÀ DI TORINO
La sottoscritta Consigliera Comunale,
il Regolamento comunale n. 320 all'articolo 16 "Vendita e
toelettatura di animali vivi" comma 3 prevede: "Gli animali acquatici
dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi
alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano
agli stessi di compiere adeguato movimento.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la
depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche
e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate." e ancora:
"Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate
dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche
degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi
comodamente e distendere le ali...(omissis)... Le voliere per la detenzione di
volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte
l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.";
CONSIDERATO CHE
spesso le condizioni previste dal regolamento vigente non si
verificano causando inutili e gratuite sofferenze agli animali in attesa di
essere venduti o comunque esposti negli esercizi commerciali;
RILEVATO CHE
dal Regolamento n. 320 per la "Tutela ed il benessere degli
animali in Città", nell'articolo in cui vengono date disposizioni relative
alla vendita degli stessi si evince: comma 2 "I locali adibiti
all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il
profilo igienico secondo le norme vigenti"; comma 3 "Gli animali, cui
dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati,
dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili,
sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve
essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In
particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie,
essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate,
censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve
comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la
possibilità di assumere la posizione eretta.
Per gli animali acquatici, la capienza minima del contenitore è di
litri dieci (10) per un (1) pesce, di norma aumentata di litri cinque (5) per
ogni pesce aggiunto.
Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere
dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di
maggiori dimensioni ivi detenuta.";
comma 7 "Tutti coloro che detengono animali a scopo di
commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli
animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal
Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà
altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro
dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti
gli acquirenti degli animali venduti.";
CONSTATATO CHE
Il regolamento in oggetto prevede:
- all'articolo
42, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o
amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, l'applicazione della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da un
minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- all'articolo 43 comma 2, l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dell'articolo 16 sopra riportato;
Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere:
1) se
il Corpo di Polizia Municipale - individuato dal Regolamento in oggetto quale
organo preposto al controllo e vigilanza delle disposizioni in esso contenute -
possiede un programma (o linee di indirizzo) annuale o mensile idoneo al
monitoraggio e verifica delle condizioni obbligatorie per gli esercizi
commerciali relativamente alla vendita di animali e per averne copia;
2) se
la Polizia Municipale sia l'unico organo che effettua nella città di Torino i
controlli previsti dagli articoli nn. 42 e 43 del Regolamento n. 320 ovvero
quali siano gli altri organi, enti od associazioni incaricati delle medesime
ispezioni ed in totale (fra tutti) quante sanzioni, soprattutto rispetto ai
commi 8, 9 e 10 dell'articolo 16, siano state comminate negli ultimi 3 anni, per
quali motivi ed in quale tipologia di esercizi commerciali (se negozi di
animali o ristoranti);
3) a
quando risalgono gli ultimi controlli e nel caso questi ultimi si riferissero
all'anno 2011, quando siano previsti gli stessi per l'anno in corso;
4) se non ritengano opportuno, nella più assoluta convinzione che non sempre il benessere dell'animale venga tutelato da parte di chi li detiene per fini di vendita o ristorazione, istituire una delegazione e di indagine temporanea composta da almeno un Consigliere Comunale di minoranza atta a far emergere la reale situazione di sofferenza in cui versano molti animali inseriti in alcune realtà commerciali.